Ai tempi odierni, i consumatori privati e le imprese tendono sempre più a fare degli acquisti o ad investire attraverso la contrazione di finanziamenti a breve o a medio/lungo termine, che consente loro di dilazionare nel tempo il pagamento dovuto. Si tratta di veri e propri debiti per l’impresa, che possono riguardare l’avviamento o il prosieguo di una attività commerciale, come l’acquisto di un capannone industriale per stabilire la sede dell’impresa o di un macchinario importante per l’attività imprenditoriale, o per la famiglia, che stipula un mutuo per l’acquisto di una casa o contrae un finanziamento per l’acquisto di un’auto. In termini giuridici, siamo di fronte ad una vera e propria obbligazione, in base alla quale il debitore si impegna ad adempiere il proprio debito nei confronti del creditore.
Può però accadere che, per le più diversificate ragioni, le condizioni economiche possano variare e diventare tali da non consentire un adempimento costante da parte dei debitori (famiglie e imprese), o addirittura può arrivare al punto da rendere completamente inadempienti gli stessi. Per evitare il rischio di inadempimento, o quanto meno per attenuarlo, scongiurando le conseguenze negative per il creditore, che si vede negare il pagamento e la restituzione di quanto dovuto (ad esempio, la banca che non ottiene la restituzione delle rate del mutuo o un fornitore che non ottiene il pagamento delle rate per la vendita del macchinario all’impresa), il nostro ordinamento ha previsto delle tutele. Tralasciando le tutele giudiziarie che è possibile attivare, è prevista la stipulazione di garanzie, a sostegno dell’adempimento di una obbligazione da parte del debitore, e che intervengono proprio nell’ipotesi in cui il debitore non riuscisse a mantenere fede al proprio obbligo di adempimento.
Tra le garanzie che il nostro Legislatore ha previsto, possiamo menzionare la fidejussione: il codice civile definisce la fidejussione all’art. 1936 come quel “negozio giuridico attraverso cui un soggetto, definito fidejussore, garantisce un’obbligazione altrui (quella del debitore), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore”. Si tratta di un vero e proprio contratto con cui un soggetto terzo garantisce l’adempimento dell’obbligazione “personalmente”: è una forma di garanzia di carattere personale che si aggiunge alla obbligazione principale, cioè quella del debitore, e che rafforza la posizione del creditore, perché quest’ultimo potrà agire nei confronti anche del fidejussore nel caso di inadempimento. Cosa vuol dire ciò? Il creditore che constaterà l’inadempimento da parte del suo debitore, potrà aggredire prima di tutto il patrimonio del debitore e, in secondo luogo, qualora non riesca a trovare soddisfazione, potrà rivalersi sul patrimonio del fidejussore. È come se ci fossero, in sostanza, due debitori: la fejussione è un accordo tra il creditore e il terzo, che sorge in contemporanea alla nascita della obbligazione principale e che garantisce al creditore di non rimanere insoddisfatto. Dato che dipende dalla obbligazione principale, la fidejussione è valida solo se è valida il debito principale; il fidejussore, inoltre, è obbligato in solido con il debitore, a meno che non sia stato pattuito il beneficium excussionis: si tratta di una clausola che consente al fidejussore di veder aggredire, da parte del creditore insoddisfatto, prima il patrimonio del debitore principale, e successivamente il suo come patrimonio posto in garanzia.