HAI SUBITO UNA ESECUZIONE SUL TUO IMMOBILE PERCHE’ HAI PRESTATO UNA FIDEIUSSIONE? POTRESTI AVER DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.


Con la recentissima pronuncia del 17 maggio 2022 la Corte di Giustizia Europea ha sancito il diritto del fideiussore consumatore di bloccare la procedura esecutiva nell’ipotesi in cui la garanzia sia affetta da nullità a causa della pattuizione di clausole abusive.

Nello specifico la giurisprudenza europea appena richiamata ha chiarito che “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‐ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‐ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”


Riepilogando, anche se il fideiussore consumatore non ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo che viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva, può contestare avanti al Giudice dell’esecuzione la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie al fine, ovviamente, di liberarsi dal vincolo verso il creditore.

La Corte di Giustizia ha da ultimo spiegato che, non essendo la rilevazione delle nullità soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il Giudice dell’esecuzione, qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all’asta, il Consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno.

HAI SUBITO UNA SEGNALAZIONE IN CAI SENZA PREAVVISO ? POTRESTI AVERE DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo chiarito l’illegittimità dell’iscrizione in CAI in assenza del preavviso di segnalazione o, in ogni caso, senza attendere il decorso del termine di legge.


Tra le tante pronunce si segnala un’ordinanza del Tribunale di Brindisi, ottenuta dal nostro studio, in un procedimento in cui il ricorrente, agendo in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., rilevava come la Banca avesse operato ai suoi danni la revoca CAI senza attendere il decorso del termine di preavviso espressamente previsto dalla L. 386 del 1990.


Secondo il Tribunale la revoca CAI era illegittima per difetto del decorso del termine espressamente previsto dalla L. 386 del 1990. L’assegno, in effetti, era stato pagato tardivamente. Vi è di più. Il pagamento risultava tardivo anche rispetto al termine di 60 gg. stabilito dalla Legge.


Tuttavia non risultava integrata la condizione prevista dall’art. 9-bis, comma terzo, della L. 386 del 1990, secondo il quale “che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione”.


Per il Tribunale, ancora, richiamando una analoga pronuncia del Tribunale di Palermo, l’onere di provare la ricezione della comunicazione contenente il preavviso di revoca gravava sulla Banca, la quale, tuttavia, non vi aveva adempiuto.

Conclude, pertanto, il Tribunale, che “con riferimento a tale profilo, dunque, l’iscrizione risulta illegittima, sicché sussiste il fumus della violazione, dedotta dal ricorrente, degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ad opera della banca resistente. Quanto al periculum in mora, assume rilievo troncante la qualità di imprenditore commerciale del ricorrente documentata dalla visura camerale allegata”.