Privacy: le prassi illecite e recupero crediti

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.

Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:
• visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il
pagamento della somma dovuta);
• comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
• utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;
• affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

Recupero crediti: principi generali

Privacy e recupero crediti

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l’esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive (visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti).

È per questo motivo che l’Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (le società specializzate e quanti – finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche – svolgono tale attività direttamente) le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

n.b. è stato realizzato prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione

Fonte:

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Privacy+e+recupero+crediti+-+Il+Vademecum.pdf

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Privacy e recupero crediti: Recupero crediti e dati personali

Il recupero crediti e i dati personali

L’attività di recupero crediti può essere realizzata direttamente

dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi (ad esempio società specializzate nel recupero crediti, avvocati, altri liberi professionisti), designati responsabili(1) del trattamento(2) di regola operanti in virtù di contratti di servizio (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell’appalto di servizi).

In quest’ultima ipotesi, il creditore (ad esempio una società che eroga servizi) dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti. Occorre, infatti evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore, contenente anche i dati di altri soggetti.

Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattare il debitore (quali, ad esempio, i recapiti telefonici forniti), oltre ai dati relativi alla somma dovuta.

Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.

Regolamento privacy: L’esercizio dei diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all’interessato (in questo caso al debitore) la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento (il soggetto creditore, […]

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