SOSPENSIONE PIGNORAMENTO NOTIFICATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE SPA POSSIBILE ANCHE CON IL SOVRAINDEBITAMENTO


Hai ricevuto un pignoramento dello stipendio o delle provvigioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. e a causa delle spese familiari aumentate negli ultimi anni e degli impegni finanziari già presi non sai come trovare le risorse economiche per garantire alla tua famiglia una vita decorosa? Una strada forse esiste!

Un cliente, nello specifico un agente di commercio, si è rivolto al nostro studio legale avendo ricevuto un atto di pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. per oltre € 40.000,00 e ci ha raccontato delle difficoltà economiche attraversate negli anni per aiutare i propri genitori nelle spese quotidiane e soprattutto medico/sanitarie e che lo hanno costretto a non versare imposte, tasse e contributi al fisco e agli enti previdenziali.

Orbene, al fine di aiutare i propri cari ha contratto anche numerosi finanziamenti che hanno comportato l’impossibilità di sostenere le ingenti rate previste dai piani di ammortamento sottoscritti.

Dall’analisi effettuata dal nostro studio è emerso, inoltre, che le banche finanziatrici avevano violato il merito creditizio concedendo prestiti senza un accurato esame della situazione economica/finanziaria del soggetto, aggravando la sua condizione, e ciò comportando l’impossibilità per tali creditori di opporsi alla proposta presentata al Tribunale dal debitore

Al fine di porre rimedio a tale situazione economica precaria e di far cessare il “prelievo forzoso” pari al quinto delle provvigioni percepite dall’agente, questo studio ha presentato un ricorso per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, e nello specifico il c.d. “concordato minore” che gli consentirà sia di sospendere l’azione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. e sia di stralciare le posizioni bancarie esistenti.

Il Tribunale con il provvedimento di apertura della procedura, ritenendo il soggetto meritevole di accedere al Concordato minore, ha disposto la sospensione di qualsiasi prelievo forzoso operato dall’Ente della riscossione, il quale nel frattempo è divenuto inefficace.


Un po’ di respiro, quindi, per un cliente meritevole che ha deciso di affidarsi a noi per la tutela dei suoi diritti.

DEBITI CON IL FISCO E CON L’INPS TROPPO ELEVATI O RATEIZZAZIONI CON RATE IMPOSSIBILI DA SOSTENERE? LA RISPOSTA PUO’ ESSERE IL NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO. IL PRINCIPIO DEL CRAM DOWN FISCALE.

Milioni di italiani a causa dell’eccessiva pressione fiscale non riescono a versare all’Erario e ai vari Enti Statali, Locali e Previdenziali/Assistenziali (INPS e INAIL) le imposte, tasse, i tributi e i contributi dovuti.

Questa problematica è ormai ben conosciuta non solo ai contribuenti ma anche alla classe dirigente, eppure i vari governi succedutisi nel tempo non hanno mai trovato una soluzione alla questione. Meramente palliative si sono rivelate le disposizioni emanate in merito a rateizzazioni e rottamazioni susseguitesi nel tempo soprattutto a causa della poca flessibilità con la quale l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e gli Enti Previdenziali e Assistenziali possono decidere la misura delle rateizzazioni e rottamazioni da concedere per la stringenza della normativa.

In sostanza non vi è la possibilità di vagliare ogni singola situazione debitoria caso per caso.


Ad esempio: come può un soggetto che ha perso il lavoro a seguito della crisi e non ha un patrimonio liquidabile, oppure un padre o una madre in una famiglia monoreddito con due figli che percepiscono una bassa/media retribuzione, aderire a una rateizzazione in cui le rate non sono stabilite in base alla reale forza economica dei richiedenti?


In quest’ottica deve leggersi la riforma delle procedure da sovraindebitamento in vigore dal 15 luglio 2022 e che sta iniziando a spiegare i primi risultati con le pronunce dei Tribunali di merito.


Con la riforma che ha consentito l’entrate in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e l’introduzione del principio del c.d. Cram Down si è manifestata la volontà del legislatore di assicurare la tutela del debitore contro il silenzio, le ingiustificate resistenze dell’amministrazione e le motivazioni lacunose così attribuendo al tribunale il potere di omologa delle proposte presentate nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento tutte le volte in cui il voto contrario dell’amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo consenta all’amministrazione di ottenere una soddisfazione equivalente o maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.


Anche in caso di voto espresso negativo, dunque, sarebbe legittima la valutazione del Tribunale circa la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi, rispetto al fallimento ovvero alla liquidazione, ai fini dell’omologa.
Tale interpretazione avrebbe l’effetto di garantire il buon fine della procedura nell’interesse di tutto il ceto creditorio, in quanto colmerebbe eventuali lacune o carenze nelle motivazioni addotte dall’ente ai fini dell’espressione negativa di voto, anche quando legate a paletti interni ed anche quando vistosamente non collimanti con l’effettivo miglior trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetto all’alternativa liquidatoria, come attestato.


A questo punto, risulta evidente come, al fine di vedere invitta la propria espressione di voto, l’ente debba assumersi l’obbligo di circostanziare con lucida puntualità le valutazioni e le motivazioni a supporto del proprio diniego.


Ebbene, probabilmente il Legislatore non ha ancora trovato la strada per consentire a tutti i cittadini di pagare le tasse in forza della loro reale forza economica in conformità ai principi Costituzionali (art. 36 Cost.), ma perlomeno ha offerto una strada per liberarsi dai debiti e dall’accanimento dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione e poter finalmente ricominciare a vivere serenamente.

art 64 bis Codice della crisi e delle insolvenze, professionisti che attestano il piano

L’articolo 64 bis introdotto dal Decreto Legislativo n. 83 pubblicato il 1 luglio 2022 modifica il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) conformemente alla Direttiva (UE) 1023/2019 . Questo articolo introduce il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO), che permette agli imprenditori in crisi o insolvenza di distribuire i proventi del piano al di fuori delle procedure fallimentari, a condizione che vi sia un’approvazione unanime.

Una parte fondamentale del PRO è la verifica indipendente dei dati dell’azienda e della fattibilità del piano. Questa verifica è svolta da un professionista indipendente [1].

Il termine “professionista indipendente” ha una definizione specifica in riferimento alla gestione della crisi e dell’insolvenza aziendale. Questa definizione è prevista dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, integrato dal Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022.

Secondo questa definizione, un professionista indipendente è un professionista nominato dal debitore nell’ambito dei meccanismi di risoluzione della crisi e dell’insolvenza, che soddisfa i seguenti requisiti:
1) iscrizione nel registro dei gestori di crisi e insolvenza e nel registro dei revisori statutari;
2) soddisfazione dei requisiti specificati nell’articolo 2399 del Codice Civile;
3) non avere relazioni personali o professionali con l’azienda o altre parti coinvolte nel processo di risoluzione della crisi.

Il professionista indipendente e eventuali professionisti associati non devono aver svolto lavoro subordinato o autonomo per il debitore negli ultimi cinque anni, né aver fatto parte degli organi amministrativi o di controllo dell’azienda, né aver detenuto partecipazioni nell’azienda.

Il PRO prevede una serie di condizioni tra cui la classificazione dei creditori, l’approvazione unanime, la verifica indipendente e la presentazione di un piano e la documentazione da parte del debitore. Se queste condizioni sono rispettate, e il piano viene approvato, il debitore mantiene il controllo dell’impresa sotto la supervisione di un commissario giudiziale .

In conclusione, l’articolo 64 bis prevede che professionisti indipendenti attestino l’accuratezza dei dati dell’impresa e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto nell’ambito del PRO.

La Composizione Negoziata della Crisi

La Composizione Negoziata della Crisi è un nuovo strumento introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), divenuto effettivo dal 15 luglio 2022, e modificato ulteriormente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.

Attraverso questo strumento, un imprenditore può proporre una domanda di accesso mediante una piattaforma specifica presso la Camera di Commercio territorialmente competente, dando così inizio a un procedimento di risanamento concordato.

Nella procedura, viene nominato un esperto negoziatore che ha la possibilità di supervisionare le trattative con i creditori per un periodo di 180 giorni. Durante questo periodo, l’imprenditore può richiedere misure protettive per proseguire l’attività durante le trattative. Tali misure possono essere confermate attraverso un ricorso al tribunale.

Una volta che il tribunale conferma le misure protettive, che hanno una durata di 30-120 giorni, i creditori (esclusi i lavoratori) non possono intraprendere azioni esecutive contro l’impresa.

Questo strumento di composizione negoziata della crisi si rivela quindi un rimedio importante per le imprese per affrontare tempestivamente le crisi economiche, ad esempio quelle causate dalla pandemia da Covid-19, come stabilito dal Decreto Legge n. 118/2021.

La composizione negoziata della crisi è dunque una procedura pensata per consentire all’impresa di risanarsi e di proseguire la sua attività economica, pur in presenza di una situazione di crisi. Questo viene realizzato mediante l’instaurazione di un negoziato con i creditori, sotto la supervisione di un esperto negoziatore e con la possibilità di ottenere misure protettive durante la durata delle trattative.

Il Concordato Minore: Soluzione per il Sovraindebitamento secondo la Legge 3 e il Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il concordato minore rappresenta una significativa innovazione nel panorama legislativo italiano, fornendo un efficace strumento per la gestione del sovraindebitamento. Grazie alla Legge 3/2012, che ha introdotto la possibilità per i debitori non fallibili di accedere a procedure concorsuali, e al successivo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), le opzioni per chi si trova in condizioni di difficoltà finanziaria si sono ampliate.

Che cos’è il Concordato Minore?

Il concordato minore è un accordo tra il debitore e i suoi creditori, ratificato dal tribunale, che permette al primo di sanare i propri debiti mediante il pagamento di una quota parte, salvaguardando nel contempo gli interessi dei secondi. Questo strumento è previsto dall’art. 186-bis della Legge Fallimentare per le imprese e, con la Legge 3/2012 e il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, è stato esteso anche ai debitori non fallibili.

Sovraindebitamento e Concordato Minore

Il concordato minore si rivela particolarmente utile in casi di sovraindebitamento, ovvero quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie con il proprio patrimonio. Con l’approvazione del piano di concordato, il debitore può proporsi di soddisfare i creditori in misura ridotta rispetto alla totalità del debito, garantendo nel contempo la continuità della propria attività economica o la salvaguardia del proprio tenore di vita.

Il Concordato Minore nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, entrato in vigore nel 2021, ha apportato ulteriori modifiche al regime del concordato minore. L’obiettivo di queste modifiche è rendere la procedura più snella e accessibile, garantendo un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.

Come Procedere con un Concordato Minore

Se vi trovate in una situazione di sovraindebitamento e siete interessati a esplorare l’opzione del concordato minore, vi consigliamo di rivolgervi a un professionista esperto in diritto della crisi e dell’insolvenza. Questo potrà valutare la vostra situazione specifica e guidarvi attraverso le varie fasi del procedimento.

InCrisiLegal: Esperti di Concordato Minore e Sovraindebitamento

Se avete bisogno di assistenza nella gestione del vostro sovraindebitamento o nella procedura di concordato minore, non esitate a contattare gli avvocati di InCrisiLegal. Con oltre un decennio di esperienza nella gestione dei debiti, il nostro team di avvocati vi fornirà una consulenza esperta e personalizzata. Sebbene la nostra sede

sia a Bari, in via Camillo Rosalba n. 47/z, operiamo in tutta Italia, fornendo assistenza a individui e imprese in tutto il Paese. Contattateci oggi per una consulenza e iniziate il vostro percorso verso la risoluzione del vostro sovraindebitamento.

HAI SUBITO UNA ESECUZIONE SUL TUO IMMOBILE PERCHE’ HAI PRESTATO UNA FIDEIUSSIONE? POTRESTI AVER DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.


Con la recentissima pronuncia del 17 maggio 2022 la Corte di Giustizia Europea ha sancito il diritto del fideiussore consumatore di bloccare la procedura esecutiva nell’ipotesi in cui la garanzia sia affetta da nullità a causa della pattuizione di clausole abusive.

Nello specifico la giurisprudenza europea appena richiamata ha chiarito che “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‐ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‐ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”


Riepilogando, anche se il fideiussore consumatore non ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo che viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva, può contestare avanti al Giudice dell’esecuzione la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie al fine, ovviamente, di liberarsi dal vincolo verso il creditore.

La Corte di Giustizia ha da ultimo spiegato che, non essendo la rilevazione delle nullità soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il Giudice dell’esecuzione, qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all’asta, il Consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno.

HAI SUBITO UNA SEGNALAZIONE IN CAI SENZA PREAVVISO ? POTRESTI AVERE DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo chiarito l’illegittimità dell’iscrizione in CAI in assenza del preavviso di segnalazione o, in ogni caso, senza attendere il decorso del termine di legge.


Tra le tante pronunce si segnala un’ordinanza del Tribunale di Brindisi, ottenuta dal nostro studio, in un procedimento in cui il ricorrente, agendo in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., rilevava come la Banca avesse operato ai suoi danni la revoca CAI senza attendere il decorso del termine di preavviso espressamente previsto dalla L. 386 del 1990.


Secondo il Tribunale la revoca CAI era illegittima per difetto del decorso del termine espressamente previsto dalla L. 386 del 1990. L’assegno, in effetti, era stato pagato tardivamente. Vi è di più. Il pagamento risultava tardivo anche rispetto al termine di 60 gg. stabilito dalla Legge.


Tuttavia non risultava integrata la condizione prevista dall’art. 9-bis, comma terzo, della L. 386 del 1990, secondo il quale “che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione”.


Per il Tribunale, ancora, richiamando una analoga pronuncia del Tribunale di Palermo, l’onere di provare la ricezione della comunicazione contenente il preavviso di revoca gravava sulla Banca, la quale, tuttavia, non vi aveva adempiuto.

Conclude, pertanto, il Tribunale, che “con riferimento a tale profilo, dunque, l’iscrizione risulta illegittima, sicché sussiste il fumus della violazione, dedotta dal ricorrente, degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ad opera della banca resistente. Quanto al periculum in mora, assume rilievo troncante la qualità di imprenditore commerciale del ricorrente documentata dalla visura camerale allegata”.

CANCELLAZIONE IPOTECHE ISCRITTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ipoteche iscritte dall’Agenzia delle Entrate sul tuo immobile e compravendita, necessario verificare l’esistenza di vizi dell’iscrizione ipotecaria.

In numerose occasioni il nostro studio legale, nell’assistere clienti nella stipula di compravendite immobiliari, esaminando le visure ipotecarie dell’immobile, ha avuto modo di rilevare la presenza di ipoteche iscritte dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Tale circostanza costituisce un ostacolo non di poco conto che può pregiudicare il buon esito della compravendita. In assenza dell’integrale pagamento dell’importo dovuto all’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. è molto difficile procedere con la vendita dell’immobile.

Una volta acclarata l’esistenza di tale pregiudiziale sul bene, occorre preliminarmente effettuare un accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. al fine di verificare la correttezza dell’operato sia dell’Ente impositore che dell’Agente della riscossione.

L’iscrizione ipotecaria, infatti, deriva dal mancato pagamento di un debito rivendicato da un Ente creditore (lo Stato, Enti locali o previdenziali ecc. ecc.) successivamente iscritto a ruolo esattoriale dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, la quale ha l’obbligo prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, di notificare vari atti: cartella di pagamento, atto di intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria. E’ assolutamente imprescindibile quindi verificare scrupolosamente l’assenza di vizi nel corso dell’iter procedurale adottato dall’Agenzia.

Nel caso sottopostoci da una cliente nel mese di aprile 2022, l’Ente della Riscossione era incorso in svariate irregolarità e, nello specifico:
1) Le cartelle di pagamento sottostanti all’iscrizione ipotecaria erano state già pagate prima di tale iscrizione;
2) Nessuna notifica di tali cartelle era stata mai operata nei confronti della cliente;
3) L’importo oggetto dell’iscrizione era inferiore rispetto al limite previsto dalla legge;
4) Alcun atto di preavviso di iscrizione ipotecaria eratato mai notificato alla cliente.


Sul punto, la Suprema corte a Sezioni unite (Cass. Sez. unite n. 19667/2014) a proposito della questione relativa alla necessità o meno di comunicare preventivamente al contribuente la iscrizione ipotecaria per debiti erariali non pagati, ha stabilito che l’obbligo di rendere partecipe il contribuente della pretesa tributaria rimane assolutamente necessario. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost. (Cass. n 22398/2020).


Non può tacersi da ultimo che l’ipoteca legale risulterebbe illegittima anche qualora gli importi residui da versare fossero al di sotto della soglia di legge pro tempore vigente.


Pertanto, il nostro studio legale ha richiesto e ottenuto dall’Agenzia dell’Entrate e Riscossione S.p.A. nel giro di un mese dalla presentazione dell’istanza la cancellazione dell’ipoteca legale e la cliente ha stipulato la compravendita immobiliare nei successivi due mesi senza dover versare alcun importo all’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.

TASSO DI INTERESSE INDICATO IN CONTRATTO ERRATO O OMESSA INDICAZIONE DEL TAE, DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INTERESSI VERSATI

Hai sottoscritto un contratto di finanziamento o di mutuo e pensi che il tasso sia troppo elevato? Attenzione, la Banca potrebbe aver applicato al tuo contratto un tasso di interesse superiore a quello che hai accettato!


Non di rado nel versare alla Banca le rate del proprio finanziamento o del mutuo si ha la sensazione di corrispondere un importo eccessivo di interessi, ebbene, gli ultimi orientamenti giurisprudenziali confermano che questa sensazione potrebbe essere corretta.
In molti casi può accadere, infatti, che l’Istituto di credito indichi in contratto il solo TAN che individua il tasso di interesse corrispettivo applicato al rapporto; in altre parole, l’importo di interessi che compone la rata.


La norma che disciplina la materia è, in primis, l’art. 117, co. 4, del Testo Unico Bancario, il quale impone alle Banche di indicare nei contratti bancari il “tasso di interesse”. È evidente, infatti, che la ratio della disposizione normativa sia quella di stabilire con certezza quale sia l’importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi durante l’ammortamento del mutuo, al fine di delineare con chiarezza l’oggetto del contratto.


Orbene, nell’ipotesi in cui la rata sia determinata con scadenza diversa dall’annualità, la quota di interessi che effettivamente verrà pagata annualmente dal mutuatario cresce rispetto a quella ricavata dall’applicazione del solo Tan indicato nel contratto.

Per tale ragione ai fini della corretta applicazione della norma occorre indicare non solo il TAN ma anche il TAE del contratto
Il Tasso Annuo Effettivo, infatti, indica il tasso di interesse corrispettivo effettivamente praticato dall’Istituto di Credito, tenuto conto della ripartizione delle rate durante l’anno (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e del regime finanziario applicato.
Non vi è dubbio che ciò si traduca in un danno per il contraente che si troverà a corrispondere interessi di gran lunga maggiori rispetto a quelli che avrebbe versato se il tasso effettivamente applicato fosse stato quello indicato nel contratto.
La Banca ha quindi violato la disposizione di cui all’art. 117, co. 4, Tub, in quanto il contratto oggetto della presente opposizione non indica il reale tasso di interesse corrispettivo dovuto dal mutuatario.


Sul punto occorre citare l’orientamento della CORTE D’APPELLO DI BARI che, con sentenza n. 1890 ha evidenziato la scorrettezza della condotta della Banca che non indica il corretto tasso di interesse del contratto né evidenzia il regime finanziario applicato al rapporto.
La sentenza appena richiamata è estremamente chiara nello statuire la nullità della clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta ad substantiam in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi; in caso di subdola applicazione del regime composto, è necessario rideterminare il dare avere del mutuo previa rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.


Ciò in quanto, “nel caso di omessa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione, non è possibile conoscere ex ante il monte complessivo degli interessi cui il finanziato si è obbligato; né vale ad integrare il requisito della determinatezza la predisposizione del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto, né obiettivamente individuabili dalla documentazione ad esso allegata e dunque non conoscibili all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale.”


La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, rende indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l’individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all’applicazione della formula dell’interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento sulla base di un regime finanziario (quello dell’interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 2008).


A ben vedere, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto.


Peraltro l’ammortamento a rata costante viola l’art. 1283 c.c., perché determina, nel regime di capitalizzazione composta adottato – ma non dichiarato – dall’istituto di credito, un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi.


Al fine di appurare l’errata indicazione del tasso di interesse e l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, occorre effettuare una perizia econometrica sul contratto di finanziamento e/o di mutuo che potrà essere redatta da professionisti del nostro studio. L’eventuale riscontro di irregolarità contrattuali potrà essere fatto valere nei confronti dell’Istituto di credito al fine di poter ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza negli anni dal cliente.

per maggiori informazioni contatta il numero verde 800-973078 o compila il modulo di richiesta

POSSIBILITA’ DI STRALCIO DELLA POSIZIONE DEBITORIA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE ANCHE TRAMITE LA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il saldo e stralcio delle cartelle tarda ad arrivare o comunque non si hanno le possibilità economiche di rateizzare la debitoria maturata con la P.A.? La procedura da sovraindebitamento può essere la soluzione!

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, intitolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, successivamente modificata dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Si tratta della legge spesso citata come “legge Centaro”, dal nome del senatore (un magistrato) unico firmatario della stessa, ma forse più nota ai non addetti ai lavori come legge “salva suicidi”. L’art. 6, comma 1, della l. n. 3/2012, intitolato “Finalità e definizioni” – individua con chiarezza la natura della procedura, precisando che si tratta di un “accordo con i creditori”, finalizzato a «porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dal presente capo)». In particolare, essa consente di pagare – in misura ridotta – i debiti, sulla base della capacità patrimoniale e reddituale, e di ottenere un fresh start che – nelle intenzioni del legislatore – consente di evitare il ricorso a forme di credito alternative (ad esempio, il prestito usurario).

Le procedure di composizione della crisi sono tre:

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti;

2) il piano del consumatore;

3) la liquidazione del patrimonio.


L’accordo di ristrutturazione o accordo di composizione della crisi si differenzia dalle altre procedure poiché può essere introdotta da soggetti che svolgono o hanno svolto attività imprenditoriale e hanno maturato una debitoria rinveniente, anche in parte, dall’esercizio dell’attività di impresa. Al fine di ottenere l’accoglimento della proposta è necessario che il ceto creditore dia il proprio consenso nella misura del 60 % dei crediti (e non il 60 % dei creditori) inseriti nel piano.


In molti casi, quindi, l’accordo con i creditori non viene omologato in virtù della difficoltà nel raggiungere tale percentuale di adesioni, spesso anche per il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.


Ebbene, la riforma intervenuta nel dicembre del 2020, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, ha reso di gran lunga più semplice l’accoglimento delle proposte di accordo di composizione della crisi.


Va, infatti, ritenuto raggiunto l’accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. 3/2012, e va, quindi, comunicata ai creditori la relazione del gestore della crisi sull’esito del voto ai fini delle eventuali contestazioni e della successiva omologazione, quando non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, ma il voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate debba ritenersi convertito ipso iure in voto positivo ai sensi dell’art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto sia: a) decisivo ai fini dell’approvazione della proposta; b) la proposta di accordo consenta una soddisfazione maggiore dell’Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.


Tale intervento normativo spiana la strada all’instaurazione e all’omologazione di numerosi accordi di composizione della crisi che abbiano come creditore principale l’Agenzia delle Entrate o, in ogni caso, degli Enti statali o locali.

Per maggiori informazioni contatta il numero verde 800-973078 o compila il modulo di richiesta