Consenso al trattamento dei dati personali per le Centrali dei rischi (CR) e GDPR

Sulla base della normativa europea e nazionale in materia di privacy (cfr. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) n. 2016/679, c.d. General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), gli intermediari (banche e società finanziarie) e la Banca d’Italia non hanno l’obbligo di acquisire il consenso dell’interessato al trattamento dei dati della CR.

In particolare gli intermediari finanziari, comunicano i dati alla Banca d’Italia con meccanismi di gestione flusso dati sulla base di puntuali norme di legge e regolamenti ed in considerazione dell’interesse pubblico, sono esonerati – ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR – dall’obbligo di acquisizione del consenso degli interessati, in osservanza dell’art. 2-ter del Codice della privacy (c.d. Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018).


Infatti, il GDPR all’art. 6, lettera e) esonera la Banca d’Italia dall’acquisizione del consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi, in quanto, riconosce alla stessa un importante compito di interesse pubblico ed in particolare la finalità di contribuire ed accrescere la stabilità del sistema finanziario.

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