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In cosa consiste la legge sul sovraindebitamento e come può aiutarti ?
PRESUPPOSTI
Il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio, insomma deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
– Fondazioni e associazioni;
– Consumatori
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Imprenditori agricoli;
– Lavoratori autonomi;
– Professionisti;
PROCEDURE COMPOSIZIONE DELLA CRISI
1. Accordo con i creditori
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione dei beni
DOCUMENTI CHE DEVE DEPOSITARE IL DEBITORE
1. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. Elenco tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni;
3. Dichiarazione redditi ultimi 3 anni;
4. Attestazione fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.;
5. Elenco spese correnti necessarie per sostentamento del debitore e della famiglia e certificato stato di famiglia
L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all’O.C.C. (Organismo Composizione Crisi), affiancato da un avvocato, con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza o sede. L’ O.C.C. per chi è residente in Bari e provincia è stato costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.
ACCORDO CON I CREDITORI
Con questa soluzione è possibile prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, mentre per i tributi è prevista solo una dilazione.
Il Tribunale dopo aver verificato i presupposti:
– fissa l’udienza dei creditori;
– dispone la pubblicazione della proposta e del decreto;
– stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
– la proposta del debitore per essere omologata dal Tribunale deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Mediante questa procedura a differenza del precedente “Accordo con i creditori”, non è necessario il consenso dei creditori, ma è sufficiente la positiva delibera del Tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Per questa ragione si rende necessario ed obbligatoria la redazione a cura dell’O.C.C. di una relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore e contenente:
– indicazione delle cause di indebitamento e diligenza del consumatore nell’assumere tali obbligazioni;
– esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere;
– resoconto solvibilità del consumatore ultimi 5 anni;
– indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
– la probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni
Tale Accordo, anche il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione ecc…)
Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità, ma anche valutare la meritevolezza e l’assenza di colpa nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Questa procedura è la conseguenza della mancata realizzazione delle due precedenti. In particolare:
– annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore;
– cessazione dell’omologazione del Tribunale per compimento da parte del debitore di atti in frode alla legge.
VANTAGGI DELLA PROCEDURA
Le procedure sopra elencate, anche se qui spiegate in maniera semplice, all’atto pratico sono molto complesse da predisporre, per cui prima di rivolgersi all’Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) è vivamente consigliabile farsi assistere dai professionisti di inCrisi.it.