Milioni di italiani a causa dell’eccessiva pressione fiscale non riescono a versare all’Erario e ai vari Enti Statali, Locali e Previdenziali/Assistenziali (INPS e INAIL) le imposte, tasse, i tributi e i contributi dovuti.
Questa problematica è ormai ben conosciuta non solo ai contribuenti ma anche alla classe dirigente, eppure i vari governi succedutisi nel tempo non hanno mai trovato una soluzione alla questione. Meramente palliative si sono rivelate le disposizioni emanate in merito a rateizzazioni e rottamazioni susseguitesi nel tempo soprattutto a causa della poca flessibilità con la quale l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e gli Enti Previdenziali e Assistenziali possono decidere la misura delle rateizzazioni e rottamazioni da concedere per la stringenza della normativa.
In sostanza non vi è la possibilità di vagliare ogni singola situazione debitoria caso per caso.
Ad esempio: come può un soggetto che ha perso il lavoro a seguito della crisi e non ha un patrimonio liquidabile, oppure un padre o una madre in una famiglia monoreddito con due figli che percepiscono una bassa/media retribuzione, aderire a una rateizzazione in cui le rate non sono stabilite in base alla reale forza economica dei richiedenti?
In quest’ottica deve leggersi la riforma delle procedure da sovraindebitamento in vigore dal 15 luglio 2022 e che sta iniziando a spiegare i primi risultati con le pronunce dei Tribunali di merito.
Con la riforma che ha consentito l’entrate in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e l’introduzione del principio del c.d. Cram Down si è manifestata la volontà del legislatore di assicurare la tutela del debitore contro il silenzio, le ingiustificate resistenze dell’amministrazione e le motivazioni lacunose così attribuendo al tribunale il potere di omologa delle proposte presentate nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento tutte le volte in cui il voto contrario dell’amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo consenta all’amministrazione di ottenere una soddisfazione equivalente o maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
Anche in caso di voto espresso negativo, dunque, sarebbe legittima la valutazione del Tribunale circa la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi, rispetto al fallimento ovvero alla liquidazione, ai fini dell’omologa.
Tale interpretazione avrebbe l’effetto di garantire il buon fine della procedura nell’interesse di tutto il ceto creditorio, in quanto colmerebbe eventuali lacune o carenze nelle motivazioni addotte dall’ente ai fini dell’espressione negativa di voto, anche quando legate a paletti interni ed anche quando vistosamente non collimanti con l’effettivo miglior trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetto all’alternativa liquidatoria, come attestato.
A questo punto, risulta evidente come, al fine di vedere invitta la propria espressione di voto, l’ente debba assumersi l’obbligo di circostanziare con lucida puntualità le valutazioni e le motivazioni a supporto del proprio diniego.
Ebbene, probabilmente il Legislatore non ha ancora trovato la strada per consentire a tutti i cittadini di pagare le tasse in forza della loro reale forza economica in conformità ai principi Costituzionali (art. 36 Cost.), ma perlomeno ha offerto una strada per liberarsi dai debiti e dall’accanimento dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione e poter finalmente ricominciare a vivere serenamente.