FIDEIUSSIONI NULLE, LA CASSAZIONE INTERVIENE A FAVORE DEI CLIENTI BANCARI.

Hai firmato una fideiussione per garantire un prestito concesso ai tuoi figli? Oppure sei un imprenditore che per ottenere un prestito per finanziare la propria azienda ha sottoscritto una garanzia personale? Controlla il contratto sottoscritto, potresti essere liberato da ogni obbligo e obbligazione contratta con la banca!


Con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 (testo in calce), la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha messo fine ad un annoso dibattito sulla validità delle fideiussioni considerate conformi allo schema contrattuale “suggerito” dall’Abi Associazione Bancaria Italiana nel quale comparivano tre clausole notevolmente svantaggiose per la clientela bancaria. In concreto, l’Associazione Banche Italiane nel corso del 2003 aveva redatto uno schema di contratto tipo di fideiussione omnibus che gli Istituti di credito hanno iniziato (ma in realtà già lo adoperavano) ad utilizzare in maniera non solo conforme, ma anche uniforme.
Proprio tale condotta, a parere della Banca d’Italia costituiva un illecito concorrenziale, cioè un comportamento contrario alla normativa antitrust (Legge n. 287/1990) in quanto ritenuto restrittivo della concorrenza (Provvedimento n. 55/2005). Nei fatti, il cliente bancario che si recava presso gli sportelli dei vari Istituti di credito per valutare l’offerta contrattuale migliore, trovandosi di fronte sempre lo stesso schema di contratto precostituito dall’Abi (a seguito di un’intesa a monte del ceto bancario), era costretto ad accettare clausole a lui sfavorevoli.


Le clausole incriminate sono le seguenti:
la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6) la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).

Orbene, nessun dubbio sulla illiceità dell’intesa a monte concretatasi con la stesura del “modello Abi” del 2003, la questione controversa ed oggetto dell’intervento della Cassazione riguardava le sorti del contratto a valle, cioè quello sottoscritto dal singolo cliente bancario.


Sul punto si erano creati diversi orientamenti giurisprudenziali di cui la sentenza dà conto. Secondo un primo indirizzo, la soluzione preferibile è la nullità totale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata; secondo un altro, è preferibile la tesi della nullità parziale delle clausole del contratto.


Dopo aver ricostruito i vari indirizzi giurisprudenziali e dottrinali in merito alle tutele riconoscibili al cliente-fideiussore, le Sezioni Unite ritengono di aderire alla tesi della nullità parziale. La ratio dell’art. 2 c. 2 lett. a) legge antitrust consiste nel creare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori. Infatti, la legge antitrust ha come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come il consumatore finale (Cass. SS.UU. 2207/2005).

Il destinatario, quindi, è legittimato ad esperire sia la tutela reale (nullità del contratto di fideiussione a valle) che quella risarcitoria. Inoltre, l’art. 2 c. 3 legge cit. commina la nullità delle intese vietate ad ogni effetto, con ciò facendo riferimento anche ai contratti che realizzano l’intesa vietata.


Ne deriva che, qualora una di queste clausole fosse presente nel contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente bancario, tale clausola sarebbe nulla e in alcune ipotesi questo potrebbe comportare la caducazione dell’intero contratto a valle e la conseguente liberazione del fideiussore.

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