CESSIONI DEL QUINTO, PRESTITI E MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE?
DIRITTO AL RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
Una frase per descrivere la condotta degli Istituti di Credito Italiani negli ultimi anni? Sicuramente la scelta cadrebbe su uno dei proverbi più antichi e più celebri: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.
Ciò in quanto, nonostante i moniti, le indagini, le sanzioni attuate dalla Banca d’Italia e dall’Ivass, infatti, (i principali organi di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo) gli Istituti Bancari continuano a porre in essere pratiche illegittime nei confronti dei loro clienti.
Una delle condotte illecite più frequenti, in quanto semplice da celare, è quella che vede le Banche non rimborsare i costi sostenuti a seguito della stipula di un finanziamento successivamente estinto in anticipo dal cliente.
Tale pratica scorretta è stata più volte smascherata non solo dall’Autorità di Vigilanza e da quella Giudiziaria ma anche dall’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO con numerose decisioni che hanno rimborsato il cliente.
In materia di estinzione anticipata della cessione del quinto L’Arbitro Bancario e Finanziario Di Bari con una recentissima pronuncia la n. 17887 del 2018 – ottenuta dall’Avv. Antonio Buono – ha disposto il rimborso del premio assicurativo non goduto in favore del consumatore.
LA QUESTIONE TRATTATA DALL’ABF
Ogni prestito con cessione del quinto è assistito da una copertura assicurativa per il rischio premorienza obbligatoria per legge. Il premio (il costo) di queste polizze viene addebitato in unica soluzione anticipata sul contratto di cessione e vale per tutta la durata del prestito.
Significa che: se hai ottenuto una cessione del quinto decennale, come nel caso oggetto della pronuncia, pagherai sul contratto un premio assicurativo valido per tutti e dieci gli anni.
Cosa succede se si estingue anticipatamente il prestito?
È ovvio: viene a mancare la ragione per cui è stata pagata la polizza.
Il premio “non goduto” viene quindi rimborsato al cliente? Sembra scontato che sia così, ma spesso ciò non avviene.
A tutela dei Clienti, gli avv.ti Sasanelli Mauro e Antonio Buono del Foro di Bari, propongono un esame preliminare del contratto alla quale seguirà una relazione redatta sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, al fine di aprire la strada a numerose azioni legali mirate al rimborso in favore dei clienti degli importi illegittimamente trattenuti dagli Intermediari Finanziari.