HAI SUBITO UNA SEGNALAZIONE IN CAI SENZA PREAVVISO ? POTRESTI AVERE DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo chiarito l’illegittimità dell’iscrizione in CAI in assenza del preavviso di segnalazione o, in ogni caso, senza attendere il decorso del termine di legge.


Tra le tante pronunce si segnala un’ordinanza del Tribunale di Brindisi, ottenuta dal nostro studio, in un procedimento in cui il ricorrente, agendo in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., rilevava come la Banca avesse operato ai suoi danni la revoca CAI senza attendere il decorso del termine di preavviso espressamente previsto dalla L. 386 del 1990.


Secondo il Tribunale la revoca CAI era illegittima per difetto del decorso del termine espressamente previsto dalla L. 386 del 1990. L’assegno, in effetti, era stato pagato tardivamente. Vi è di più. Il pagamento risultava tardivo anche rispetto al termine di 60 gg. stabilito dalla Legge.


Tuttavia non risultava integrata la condizione prevista dall’art. 9-bis, comma terzo, della L. 386 del 1990, secondo il quale “che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione”.


Per il Tribunale, ancora, richiamando una analoga pronuncia del Tribunale di Palermo, l’onere di provare la ricezione della comunicazione contenente il preavviso di revoca gravava sulla Banca, la quale, tuttavia, non vi aveva adempiuto.

Conclude, pertanto, il Tribunale, che “con riferimento a tale profilo, dunque, l’iscrizione risulta illegittima, sicché sussiste il fumus della violazione, dedotta dal ricorrente, degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ad opera della banca resistente. Quanto al periculum in mora, assume rilievo troncante la qualità di imprenditore commerciale del ricorrente documentata dalla visura camerale allegata”.

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