La legge 3 del 2012, cosiddetta “legge salva suicidi”, dalla sua entrata in vigore si è dimostrato un valido alleato per tutti quei soggetti, sovraindebitati; il legislatore ha, infatti, introdotto un valido strumento per affrontare i debiti ed affronatere situazioni di dissesto economico. Tra le procedure introdotte dalla richiamata Legge, insieme alla liquidazione patrimoniale e all’accordo con i creditori, susiste il c.d. Piano de consumatore
Che cosa è il piano del consumatore ?
In estrema sintesi e semplificazione, il piano del consumatore consistente in un piano rateale di pagamento dei debiti, predisposto sulla base delle reali condizioni economiche del debitore.
Quando è possibile ottenere il Piano del consumatore ?
L’accesso alla procedura in esame non è automatico, in quanto il debitore istante deve possedere una serie di requisiti (primo fra tutti quello della meritevolezza).
Si evidenzia altresì che le eventuali istanze di riduzione delle posizioni debitorie debbano avvenire contemperando un’analisi delle reali condizioni reddituali e patrimoniali dell’istante, il cui organismo di neutralità ed equilibrio è dato dai c.d. OCC (Organismo di composizione della crisi).
Ma quanto può durare il Piano del consumatore ?
Uno degli ostacoli principali del piano del consumatore è da sempre quello della durata, infatti, la maggiore durata del piano rappresenta un evidente vantaggio per il debitore, a discapito degli interessi creditori. Sul punto il legislatore nella stesura della L 3/2012 nulla ha stabilito.
Ebbene, tale vuoto normativo è stato quindi colmato, come sovente accade, dalla Giurisprudenza di merito che, richiamando le indicazioni della Corte di Cassazione (sent. 1521/2013), ha posto un tetto massimo alla durata del piano, solitamente individuato in cinque anni.
Tale circostanza, ovviamente deteriora la possibilità per i sovraindebitati di utilizzare tale procedura infatti una breve durata rende di fatto insostenibile la proposta. E’ fatto noto che gli istanti si ritrovino nella maggior parte dei casi ad avere debiti con istituti bancari con piani di ammortamento ben piu’ lunghi di 5 anni. Inoltre, spesso in sede di erogazione di detti mutui gli obbligati hanno concesso garanzie ipotecarie sugli immobili di loro proprietà. Seguendo tali problematiche la giurisprudenza di merito sul punto è in continua evoluzione.
Opportuno, quindi evidenziare, il decreto di omologa ottenuto da un giovane sovraindebitato dal Tribunale di Parma (del 25 Luglio 2018) che dovrà affrontare un piano di rientro di ben trent’anni.
Nel provvedimento citato, in riferimento alla durata del piano, si legge: “[…] la prassi e la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, a differenza di altre procedure concorsuali maggiori, non prevede un limite temporale predefinito per le composizioni delle Crisi da Sovraindebitamento; b) in merito alla Sentenza della Suprema Corte, S.U. 1521 del 2013, richiamata da Banca ******, la Cassazione stessa individua la sussistenza della c.d. “causa concreta concordataria”, nella duplice prospettiva del superamento della crisi unitamente al soddisfacimento pur parziale, ma non “epidermico” o del tutto irrisorio dei creditori. La Sentenza, in oggetto, fa pertanto riferimento al Concordato Preventivo e non alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento”.
Tale provvedimento riveste un ruolo importante nella difesa dei sovraindebitati: il piano omologato, prevede una durata per il piano del consumatore di sei anni, a cui si aggiungono altri 24 anni per i soli crediti ipotecari vantati dall’istituto bancario.
Tale prospettazione apre uno spiraglio per quanti, in tutta evidenza, siano in grado, anche con l’intervento di terzio di prospettare una soluzione di convenienza rispetto alla ipotesi liquidatorio o al peggio ad una procedura esecutiva. Ed invero i giudici investiti hanno l’ingrato compito di trovare un contemperamento tra gli interessi in gioco, ripartiti e sovente opposti tra i debitori ed i creditori, i quali sovente vorrebbero arrivare ad una soluzione il piu’ celere possibile