La prescrizione dei debiti

Nella vita di tutti i giorni consumatori privati e imprese stipulano accordi, contratti, promuovono la circolazione di beni e denaro, dando vita a quello che comunemente definiamo “mercato”.

Gli esempi che si possono fare sono tra i più svariati:

  • una impresa che acquista i beni primari per avviare la sua giornaliera produzione;
  • una famiglia che acquista i beni di consumo;
  • il titolare di un immobile che lo cede in locazione;
  • la società finanziaria che concede un prestito.

Il nostro ordinamento giuridico ci consente la possibilità di stipulare diverse tipologie di “contratti” dai quali sorgono le obbligazioni giuridiche; da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, un semplice acquisto dei beni di consumo da parte del consumatore, come il pane o la pasta, si definisce come contratto di compravendita, da cui sorgono due fondamentali obbligazioni sia per il venditore che per l’acquirente: il venditore è obbligato a far ottenere all’acquirente la proprietà del bene acquistato e l’acquirente, a sua volta, dovrà corrispondere al venditore il prezzo per l’acquisto.

Il contratto di compravendita si perfeziona con l’adempimento di entrambe le obbligazioni, e così vale per qualsiasi altro accordo negoziale che fa sorgere delle obbligazioni per le parti che lo stipulano, come il contratto di locazione immobiliare, il classico affitto di un appartamento da parte di una famiglia, oppure il contratto di mutuo per l’acquisto di un capannone industriale, o ancora il contratto stipulato con una agenzia viaggi per l’organizzazione di un tour vacanze, o il contratto di trasporto per la spedizione di un pacco, e altri casi ancora.

Se volessimo fornire una definizione tecnica di tutto quello che, quotidianamente e costantemente, stipuliamo, allora parleremo di obbligazione giuridica quale “rapporto giuridico in base al quale un soggetto, che chiameremo debitore, è tenuto ad una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, in favore di un altro soggetto, definito creditore”; quindi, ne deduciamo che i due soggetti, debitore e creditore, sono tenuti ad effettuare delle prestazioni per portare a termine l’obbligazione contratta; che queste prestazioni sono valutabili economicamente; che ad un diritto del creditore corrisponde un obbligo del debitore; che la prestazione può consistere in un comportamento positivo, come dare o fare, o in un comportamento negativo, e dunque astenersi.

Naturalmente quando parliamo di debiti pecuniari, facciamo inevitabilmente riferimento ad una prestazione economica avente ad oggetto una somma di denaro gravante sul debitore e a cui corrisponde un diritto di credito del creditore.

La definizione giuridica non deve spaventarci: nella quotidianità tutti noi contraiamo dei debiti, sia a breve che a medio/lungo termine. Gli esempi ci aiutano a capire: sono in debito nei confronti del mio fornaio di fiducia nel momento in cui acquisto il pane e saldo il mio debito col pagamento del pane; sono in debito nei confronti del mio medico per una prestazione sanitaria e saldo lo stesso col pagamento della fattura; sono ugualmente in debito nei confronti del mio fornitore se acquisto un macchinario indispensabile per la mia attività imprenditoriale e salderò lo stesso col pagamento della fattura di acquisto, magari dilazionata nel tempo; così come sono in debito nei confronti del fornitore di energia elettrica per la relativa fornitura e così via.

Il problema invece che occorre analizzare è il mancato pagamento dei debiti: cosa accade se io non saldo il mio debito? Chiaramente il creditore, che ha un diritto ad ottenere la mia prestazione, ha la possibilità di azionare una serie di meccanismi di tutela giuridica per poter rivendicare il pagamento.

E fin qui nulla questio: si aprirà una azione giudiziaria, sarà invocata la tutela dinanzi alla competente autorità giudiziaria e verrà riconosciuto, eventualmente, il diritto di credito con una sentenza che obbligherà il debitore al pagamento del proprio debito.

È anche vero, però, che i creditori non possono agire per un tempo illimitato per tutelare la loro posizione: un fornitore che mi ha venduto un macchinario, non può pretendere il versamento della relativa fattura trascorsi 20 anni dalla stessa, così come il mio fornitore di energia elettrica non potrà ricordarsi di richiedere il saldo di una bolletta dopo 10 anni.

Questo perché il nostro sistema legislativo tutela, indubbiamente, il diritto di credito ma, al contempo, deve anche garantire certezza giuridica alle situazioni che sorgono e che si protraggono nel tempo: a tal proposito, sovviene un istituto, previsto a tutela del debitore e legato proprio al trascorrere del tempo, denominato prescrizione.

Cosa è la prescrizione? Invocando l’art. 2934 del codice civile, ricordiamo che “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”: l’articolo in esame prende in considerazione, dunque, l’ipotesi in cui un soggetto lasci trascorrere del tempo senza esercitare un proprio diritto, provocando l’estinzione dello stesso.

Non tutti i diritti di cui il soggetto è titolare, però, vengono meno per il decorso del tempo: esistono, infatti, dei diritti imprescrittibili, che il soggetto può azionare in qualsiasi modo e tempo, senza la preoccupazione di doverne subire la perdita; tali sono i diritti indisponibili e quelli previsti dalla legge, come i diritti personalissimi (ad esempio, il diritto al nome o il diritto alla vita), il diritto di proprietà, il riconoscimento di eredità, i diritti relativi alla contestazione di paternità o il diritto di riconoscimento filiale. Per tutte le altre tipologie di diritti, c.d. disponibili, esiste quindi un termine di prescrizione: la prescrizione si definisce ordinaria ed è decennale, per tutti quei diritti di credito per cui la legge non stabilisce un termine diverso.

In linea generale, possiamo affermare che un debito si prescrive in 10 anni: questo significa che esiste un tempo determinato entro il quale il debitore è tenuto a saldare il proprio debito, trascorso il quale il creditore non potrà più pretendere il pagamento.

Il semplice passare del tempo, però, non è sufficiente per provocare l’estinzione del diritto soggettivo di credito, in quanto è necessaria anche l’inerzia del suo titolare, ossia il creditore, lungo tutto il periodo di tempo, non deve far nulla per invocare la tutela del suo diritto, non manifesta il suo interesse ad ottenere l’adempimento.

La prescrizione, quindi, non interviene se nel corso del tempo il creditore sollecita il debitore al pagamento, interrompendo il decorrere della prescrizione stessa.

È chiaramente un istituto che avvantaggia il debitore, il quale potrà invocare l’avvenuta estinzione del diritto di credito in un eventuale giudizio, una volta trascorso il periodo previsto dalla legge.

Tra i casi più importanti di debiti che si prescrivono in 10 anni, ricordiamo:

  • Debiti che derivano da contratti o da atti leciti;
  • Debiti contratti con le banche o le società finanziarie, comprese le rate del mutuo;
  • Il pagamento del prezzo per l’acquisto di beni;
  • Il diritto al pagamento del risarcimento in caso di assicurazione sulla vita.

Per scrupolo di precisione, occorre anche dire che esistono dei diritti che prevedono una prescrizione ultradecennale: tutti i diritti reali su cosa altrui si prescrivono in 20 anni (superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù), così come l’ipoteca.

Come abbiamo detto, il termine ordinario di prescrizione di un diritto di credito è pari a 10 anni; ci sono però delle eccezioni che riguardano categorie particolari di debiti, per i quali sono previsti dei termini ridotti.

In primis, si prevede una prescrizione di 5 anni per le seguenti tipologie di debiti:

  • I fitti dei beni rustici, pigioni delle case e canoni di locazione;
  • Le spese di ristrutturazione;
  • Le spese e gli oneri condominiali;
  • Le multe, le sanzioni e i bollettini;
  • Le bollette delle utenze telefoniche; per le altre utenze come luce, acqua, gas, la Legge di Bilancio 2018 ha ridotto il termine di prescrizione a 2 anni;
  • La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA;
  • Le indennità che spettano per la cessazione dei rapporti di lavoro, come il TFR;
  • Le annualità relative alle pensioni alimentari e quelle relative alle rendite perpetue o vitalizie;
  • Gli interessi dovuti alle banche o ad altri creditori;
  • I contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare;
  • Diritto al pagamento della retribuzione per il lavoratore dipendente;
  • Il pagamento degli utili da parte della società e alti diritti derivanti dai rapporti sociali;
  • Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fatta eccezione per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, per i quali è prevista la prescrizione breve di 2 anni;
  • I contributi previdenziali e assistenziali. Parliamo dei crediti previdenziali, ossia i crediti INPS, anche se contenuti in cartelle esattoriali. Lo stesso Tribunale di Bari (Sentenza n. 1662/2017, in cui conferma la prescrizione quinquennale dei crediti Inps iscritti in cartella) ha ribadito il termine di prescrizione di 5 anni per i contributi Inps, sulla scia di altri importanti Tribunali italiani e, soprattutto, della stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 23397/2016). Lo stesso principio vale anche per i crediti INAIL.

Ci sono poi delle categorie di debiti che prevedono una prescrizione di 3 anni, tra cui ricordiamo:

  • Il pagamento del compenso e la parcella del professionista (si pensi al compenso dell’avvocato o del commercialista);
  • Il Bollo Auto;
  • Il diritto del notaio a ricevere il suo compenso;
  • Le cambiali.

Ci sono poi dei casi in cui la prescrizione è ridotta ad 1 anno:

  • Il diritto al pagamento della rate dei premi assicurativi RC; tutti gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono, invece, in 2 anni;
  • Il pagamento delle lezioni per gli insegnanti privati;
  • Il pagamento delle rette scolastiche, degli abbonamenti a piscine e palestre;
  • Il pagamento dei medicinali ai farmacisti.

Ancora, casi in cui la prescrizione è inferiore all’anno:

  • Il pagamento delle spese per il vitto e l’alloggio presso alberghi, hotel ed ostelli (termine di 6 mesi);
  • Gli assegni (6 mesi);
  • Il diritto di recesso su pacchetti viaggio o su contratti assicurativi o assicurativi acquistati tramite internet (14 giorni);
  • Il diritto di recesso in caso di acquisto di prodotti tramite internet, televendite o telemarketing (14 giorni).

È, da ultimo, importante ricordare che il titolare del diritto sottoposto a prescrizione, deve compiere un atto per poterla interrompere: tale atto può essere rappresentato da un sollecito inviato al debitore, o una diffida, con cui si intima la richiesta di pagamento; la notifica di un atto giudiziale o del ricorso al giudice, al fine di ottenere la sentenza che condanna il debitore; il riconoscimento del diritto da parte del debitore stesso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.