Le condizioni che i debitori devono rispettare per accedere al procedimento dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sono 6 (artt. 6 e 7 della legge 3/2012):
1) Non essere soggetti, né assoggettabili, alle procedure concorsuali della Legge fallimentare (né ad altre procedure, come l’amministrazione straordinaria), ovvero non superare nessuno dei 3 limiti dimensionali, di cui all’art. 1 del R.D. 267/42, ossia non aver:
a) Avuto (almeno per una volta) nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o di Accordo ai sensi della Legge 3/2012 (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000;
b) Realizzato (almeno per una volta e in qualunque modo risulti), nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000
c) Un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a 500.000 euro.
2) Essere sovraindebitato, ossia trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) Perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
b) Definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
3) Concludere un accordo con i creditori (secondo le regole della procedura di cui alla Legge 3/2012).
1 Le voci dell’attivo patrimoniale sono quelle indicate nell’art. 2424 c.c., ed in caso di bilancio in forma abbreviata, le voci sono quelle indicate nell’art. 2435-bis c.c..
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Il Tribunale di Udine, con il decreto del 19 maggio 2011, ha precisato che i ricavi lordi possono risultare, oltre
che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio (ove presenti) dell’impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall’amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate.
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Il riferimento ai ricavi, anziché al fatturato, fa ritenere che si debbano considerare tutte le entrate, quindi non solo quelle provenienti dall’attività dell’impresa, ma anche tutte le altre componenti positive (es. dividendi, canoni). Il termine lordi potrebbe far ritenere che i ricavi comprendano anche l’Iva e le altre imposte indirette, ma questo non è possibile, in quanto, per definizione, le imposte indirette non fanno parte dei ricavi rilevati contabilmente, contabilità che d’altro canto è il necessario ancoraggio per la quantificazione dei ricavi stessi. Il termine “lordo” va dunque riferito evidentemente alle imposte dirette. D’altronde, nella disciplina comunitaria il parametro relativo al fatturato per la qualificazione di Pmi è al netto di Iva.
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4) Non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante l’Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, di cui agli artt. 6-12 della Legge 3/2012, né a quella alternativa della Liquidazione dei beni, di cui agli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012;
5) Non aver subito in passato, per cause imputabili al debitore, l’annullamento o la risoluzione di un Accordo (ex art. 14, legge 3/2012) sottoscritto con i creditori, ai sensi della Legge 3/2012;
6) Non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
La Circolare 19/2015 dell’Agenzia delle Entrate ricorda che a questa procedura possono accedere, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, anche:
a) gli imprenditori agricoli;
b) le associazioni professionali;
c) le start up innovative, ai sensi dell’art. 31 della legge 221/2012.
Infine, l’Agenzia delle entrate afferma che tale procedura può essere attivata anche dal consumatore, ossia “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In definitiva, gli operatori economici (non assoggettabili alla Legge fallimentare) possono scegliere tra 2 procedure:
l’Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (artt. 6-12, Legge 3/2012);
la Liquidazione dei beni del debitore (artt. 14-ter – 14-terdecies, Legge 3/2012)