Gli anni di aspra congiuntura economica che stiamo attraversando ci vedono, spesso, assistere ad imprese che falliscono, ad attività commerciali che subiscono degli arresti, così come a privati consumatori che si indebitano con banche e società finanziarie, non riuscendo a far fronte ai propri impegni finanziari. È difficile, infatti, non constatare come la crisi economica abbia coinvolto non solo i titolari di aziende, avviate o meno, ma anche le famiglie, costrette sempre più spesso ad accendere prestiti per ripagare i propri creditori. Possiamo facilmente accennare a tutti quei casi di perdita involontaria del posto di lavoro, per riduzione dell’organico aziendale, oppure si pensi ai casi di eventi imprevisti come una lunga malattia, che possono condurre ad una sproporzione tra il reddito disponibile e le spese da sostenere, come le utenze domestiche, il canone di locazione o le rate del mutuo. Insomma, ipotesi più che reali e veritiere, stante i casi di difficoltà economica di cui abbiamo testimonianza quotidianamente.
Comunemente, questa situazione di squilibrio economico viene definito come “sovraindebitamento”: tecnicamente, per sovraindebitamento si intende la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; tale è la definizione che possiamo rinvenire nell’art. 6 della Legge n. 3/2012, nota anche come Legge salva suicidi.
Il nostro legislatore è intervenuto con questa legge per poter garantire un salvagente a tutti coloro che, in possesso di determinati requisiti, vogliano procedere ad una composizione della crisi economica, concordando un piano di rientro dei propri debiti ed evitando, così, le conseguenze negative della procedura esecutiva. La legge in esame, che reca disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente in tema di usura e di estorsione; dall’altro, invece, introduce una nuova tipologia di concordato, perseguendo una finalità preventiva, per comporre le c.d. crisi di liquidità di debitori. Come affermavo, non tutti i debitori possono ricorrere alle procedure ex Legge n. 3/2012, ma solo coloro per i quali non è possibile il ricorso alle procedure concorsuali; nel concreto, potranno accedere i privati consumatori e le famiglie che non svolgono attività professionale o imprenditoriale, quanto i lavoratori autonomi, gli enti e gli imprenditori, purché non svolgano attività commerciale e, dunque, non siano soggetti alle procedure fallimentari. Sono in ogni caso esclusi dalle procedure di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 7 relativo ai presupposti di ammissibilità, coloro che sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge stessa; coloro che hanno fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure concorsuali; coloro che sono stati ammessi al beneficio e ne sono decaduti per insolvenza; coloro che hanno fornito documentazione che non consente di quantificare il debito e di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
Le procedure attivabili dai soggetti suddetti per poter ricomporre la propria situazione debitoria sono sostanzialmente 3:
- Il piano del consumatore: il privato cittadino o il consumatore debitore (dunque la persona fisica, sono esclusi i professionisti, le associazioni, gli imprenditori agricoli e i piccoli commercianti) potrà proporre un piano di pagamento rateizzato dei propri debiti ai creditori. Il debitore, tramite il proprio avvocato, dovrà sottoporre la proposta di rientro al Tribunale e quest’ultimo nominerà un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), con il compito di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto affermato dal debitore sulla propria situazione finanziaria, nonché la fattibilità del piano di composizione del debito;
- L’accordo di ristrutturazione: l’accordo è utilizzabile sia da enti o imprenditori agricoli e piccoli commercianti non fallibili, sia da privati cittadini, da professionisti e da associazioni. Anche in questo caso occorre presentare, col tramite del proprio difensore, un piano di rientro dei propri debiti al Tribunale competente, che dovrà valutare lo stesso ed, eventualmente, accordarlo. Inoltre, si richiede l’accettazione da parte del 60% dei creditori: solo a questa condizione sarà, successivamente, approvato dal Giudice;
- La liquidazione del patrimonio: è la situazione di tutti coloro che, per far fronte ai propri debiti e ad una situazione di insolvenza non gestibile in altri modi, cedono il loro patrimonio per adempiere alle loro obbligazioni, cancellando così i debiti.
Dal breve esame che abbiamo fatto, soprattutto delle prime due procedure, possiamo ben constatare l’intervento di professionisti: non parliamo solo dei legali difensori, ma anche di commercialisti, consulenti ed esperti contabili che dovranno accertare la quantificazione del debito e appurare la fattibilità dei piani di ricomposizione dello stesso. A ciò si aggiunge un nuovo organismo, introdotto proprio dalla Legge n. 3/2012, a cui abbiamo accennato: l’Organismo di Composizione della Crisi, noto con l’acronimo O.C.C., che svolge compiti di “ausilio” del debitore poiché dovrà predisporre il piano di ristrutturazione e dargli esecuzione, e al contempo è ausiliario del giudice, in quanto redige la relazione particolareggiata sulla situazione debitoria, verifica la veridicità della proposta transattiva e rilascia la dichiarazione di fattibilità del piano di rientro. I suoi compiti non si esauriscono certo qui: si tratta di un organo che riveste un ruolo centrale per tutto l’iter procedimentale, rappresentando anche le ragioni dei creditori, effettuando tutte le dovute comunicazioni, vigilando sull’adempimento dell’accordo. A tal fine, i componenti dell’Organismo predetto dovranno possedere dei requisiti specifici, quali professionalità, preparazione tecnica, correttezza deontologica, indipendenza e terzietà rispetto agli interessi del debitore e dei creditori.
La nomina dell’O.C.C., così come quella del professionista consulente, saranno dunque preliminari e avverranno nella fase iniziale della procedura. Diversi sono gli Organismi che si sono costituiti negli ultimi anni, a tutela soprattutto dei consumatori privati e dei piccoli imprenditori: oltre ad associazioni di consumatori, è importante richiamare gli O.C.C. costituti presso i vari Tribunali, o quelli predisposti dal sistema delle Camere di Commercio, così come quelli incardinati presso le sedi comunali di alcune città. Anche la città di Bari ha visto il sorgere di diversi O.C.C., soprattutto presso l’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale, e presso la C.C.I.A.
Poiché la gestione delle procedure da sovraindebitamento è condotta dai professionisti in esame, i quali hanno specifiche responsabilità in merito alle stesse, è previsto, per il debitore, il pagamento di una tariffa: coloro, infatti, che volessero attuare i piani di rientro o di ristrutturazione del debito dovranno sostenere dei costi e delle spese. In genere, i costi della procedura sono definiti dal tariffario per i professionisti e dal Regolamento che disciplina l’Organismo di Composizione della Crisi. Non è possibile stabilire una cifra unica e fissa, stante l’autonomia di ogni singolo Organismo in merito alla determinazione della tariffa dei professionisti: spesso il compenso devoluto all’O.C.C. è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato; inoltre, l’Organismo dovrà anche essere rimborsato delle spese effettive sostenute e documentate, dovrà ottenere un rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli accessori previdenziali e fiscali previsti per legge.
Ad esempio, l’O.C.C. istituito presso la Camera di Commercio di Bari si è dotato di un Regolamento interno, pubblicato sul sito internet di riferimento, che stabilisce i criteri di determinazione dei compensi e parametra gli stessi sulla base dell’ammontare dell’attivo realizzato o del passivo accertato. Inoltre, nel corso della procedura sarà possibile chiedere al debitore una serie di acconti: qualora il debitore non dovesse provvedere al pagamento degli stessi nei termini fissati dalla Segreteria, potrebbe incorrere nella sospensione della procedura ed, eventualmente, nell’estinzione della stessa.
Se, invece, dovessimo rivolgerci all’Organismo per la Risoluzione della Crisi da Indebitamento istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bari, è previsto il versamento, tramite bonifico, di un importo al fine di attivare la procedura e che varia a seconda del soggetto debitore: la somma sarà di € 500,00 per i soggetti consumatori e di € 1.000,00 per tutti gli altri soggetti, diversi dai consumatori. La copia del bonifico effettuato, allegata all’istanza di attivazione di una delle procedure ex Legge n. 3/2012 e a tutti i documenti da esaminare, dovrà poi essere depositata presso la Segreteria dell’Ordine.
È pur vero che i vari Tribunali hanno previsto dei costi da sostenere al fine di attivare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con il coinvolgimento dei professionisti consulenti: per l’istanza della nomina del professionista che esaminerà il piano di rientro dei debiti, si potrà richiedere il versamento di un contributo unificato pari ad € 98,00 e di € 27,00 per diritti; stessi costi potranno essere richiesti per l’accesso alla procedura, naturalmente considerando separati i compensi dell’O.C.C., come da predetto regolamento dell’organismo stesso.
Infine, occorre considerare che il privato consumatore così come il professionista o il piccolo imprenditore non soggetto a fallimento, al fine di attivare la procedura in esame, dovrà rivolersi ad un legale competente che provvederà a redigere l’istanza da presentare al Giudice, con gli onorari professionali del caso, come da tariffario forense.

Sono in una situazione di sovraindebitamento e ho chiesto consulenza presso una società di Milano e mi hanno chiesto 610 euro per sapere se potrò avere l’accessibilità per avere diritto alla legge 3 del 2012,è giusto come importo per andare avanti con la pratica. Grazie e cordiali saluti.
Buongiorno, ogni realtà professionale stabilisce la congruità del proprio compenso e le modalità. La scelta di aderire o meno alla proposta spetta al cliente.
Sono in una situazione di sovraindebitamento e ho chiesto la consulenza presso una società che opera in tutta italia. Mi hanno chiesto 444,00 € solo per stillare il piano da presentare, poi 10.000,00 € per tutta la pratica da pagare massimo in 10 mesi. A me sembra una rapina. Ma vi pare che io possa pagare 1000,00 euro mensili a loro?! Ma questa e fantascienza!! Se io ho un debito di 150.000,00 € tra mutuo e agenzia delle entrate, vuol dire che non posso pagare e che sono sovraindebitato. Accettando il loro contratto io mi vado ulteriormente ad indebitare! Ma e paradossale come cosa! Sento che, in questa fase brutta per tutte le persone che vi ci trovano dentro, subentra uno stato di speculazione sui debiti degli altri! Questo non e il vero senso della legge 3/2012!!!!
Buongiorno, ogni realtà professionale stabilisce la congruità del proprio compenso e le modalità. La scelta di aderire o meno alla proposta spetta al cliente. In ultimo si rivolga direttamente alla società da Lei contattata e non a noi.
Sono in una situazione di sovraindebitamento di 100.000€ circa e ho chiesto consulenza presso una società che lavora con la legge 3 2012,mi hanno chiesto 470€ per sapere se si può fare e se tutto andrà bene dovrò pagare 7-8.000€ con garanzia del 100% di riuscita con contratto scritto…è giusto?
Buongiorno, ogni realtà professionale stabilisce la congruità del proprio compenso e le modalità. La scelta di aderire o meno alla proposta spetta al cliente.