Normativa

BREVI CENNI SUL PROCEDIMENTO DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La fonte normativa

La Legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12 introduce nel nostro ordinamento la procedura cosiddetta di sovraindebitamento rivolta a tutti quei soggetti che sono 1. sovra indebitati – ossia incapaci di far fronte ai propri debiti – e che 2. non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Con l’entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2012 n. 202 – Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 15 L. n. 3/2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015 – è stata portata a termine la disciplina delle procedure di composizione della crisi con l’introduzione delle strutture delegate alla gestione delle crisi da sovra indebitamento.

Soggetti a cui si rivolge

Al fine di porre rimedio alle situazioni da sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi: i soggetti che possono accedere alla procedura, tra i quali rientrano anche il “privato” e l’imprenditore agricolo, devono possedere determinate caratteristiche. Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali.

Presupposti di ammissibilità

L’istituto è ammissibile quando il debitore:
a)non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b)non ha fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alla medesima procedura.

Contenuto dell’accordo

“La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei redditi futuri”.
L’Art. 8 della L. 3/2012 prevede che nel caso in cui i beni e i redditi del debitore siano insufficienti a garantire la realizzazione dell’accordo sia possibile richiedere l’intervento di terzi in funzione di garanti, consentendo il conferimento di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.
Nel piano sono possibili alcune limitazioni all’accesso al mercato del credito per il debitore.

Il piano può prevedere una moratoria di un anno per i creditori estranei all’accordo in pendenza di alcune espresse condizioni:
1) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
2) l’esecuzione del piano si affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
3) la moratoria non riguardi il pagamento dei crediti impignorabili.

L’accordo deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori privilegiati e non.

Procedimento

Il debitore recatosi dall’Organismo, realizza con questi una proposta di accordo economicamente sostenibile.
L’organismo presenta al Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore la domanda di composizione della crisi.

La proposta di accordo va corredata di:
• dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
• lo stato di famiglia
• un elenco dei creditori,
• propri beni
• atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia
Inoltre il debitore che svolga attività d’impresa dovrà produrre altresì
• le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.

Il Giudice, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità e di fattibilità della proposta, fissa immediatamente con decreto l’udienza e ne dispone la comunicazione ai creditori. Il giudice in caso la proposta venga presentata da imprenditore che svolga attività di impresa dispone idonea pubblicità in apposita sezione del registro d’impresa.
All’udienza il giudice in assenza di eccezioni dei creditori dispone che “ per non oltre centoventi giorni, ( i creditori) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore” art 10 comma 3.
I creditori inviano dichiarazioni sottoscritte del proprio consenso alla proposta all’organismo di composizione. Ai fini della omologazione dell’accordo da parte del Tribunale deve pervenire l’adesione di un numero di creditori che rappresenti almeno il 70% dei crediti. L’organismo raggiunta la percentuale idonea redige una relazione sui consensi espressi e ne da comunicazione ai creditori.
Questi possono sollevare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni, trascorso il quale l’Organismo realizza una nuova relazione da cui si evince la fattibilità del paino, allega le eventuali contestazioni, e attesta la fattibilità del piano.
Il Giudice, verificata l’esistenza della percentuale idonea per l’accordo, valutata la fattibilità del piano nell’ assicurare il pagamento dei creditori estranei, omologa l’accordo.
Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’Art 3 comma 3 esposti precedentemente.
In fase di esecuzione dell’accordo, il giudice in presenza di beni sottoposti a pignoramento può, su proposta dell’organismo, nominare un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
Onere dell’organismo risolvere eventuali difficoltà insorte, aggiornando i creditori di ogni eventuale irregolarità.

Gli “Organismi di composizione della crisi”

La legge n. 3/2012 affida un ruolo centrale agli “Organismi di composizione della crisi”.
Agli Organismi è affidata la procedura di composizione dell’accordo, e la risoluzione di eventuali difficoltà nell’adempimento.

Gli Organismi si dividono in due categorie :
a) Organismi costituiti da enti pubblici ai sensi dell’articolo 15 comma 1
b) altri enti ai sensi dell’art. 15, comma 4
Un emendamento presentato in sede di conversione del Dl 212/2011 volto a modificare l’articolo 15 della legge 3/2012, ritirato e poi nelle suoi contenuti confermato dal Ddl 9 marzo 2012, prevedeva che tali organismi possano essere costituti anche da privati, similmente a come avviene per la media-conciliazione.
Tali Organismi, devono presentare adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, e saranno iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.
Dal 2012 si è dovuto attendere il 2014 per l’emanazione del decreto attuativo, D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 202, con il quale è stato istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche. Gli organismi di conciliazione, costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

Il provvedimento del Ministero della Giustizia contiene l’elenco dei requisiti generali, di qualificazione professionale e di onorabilità che devo sussistere ai fini dell’iscrizione degli organismi nel registro.

Impugnazione e risoluzione dell’accordo

L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo o nel caso in cui siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Non e’ ammessa alcuna altra azione di annullamento.
Inoltre, se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
Ad ogni modo, il ricorso per la risoluzione dell’accordo deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno e l’annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.