La Legge n. 3/2012 introduce, nel nostro ordinamento, una forma di sostegno e, anche, di soluzione per tutti coloro che si trovano in una situazione di perdurante insolvenza, caratterizzata da un eccessivo indebitamento e dalla difficoltà di sanare l’esposizione debitoria. La realtà odierna ci vede spesso spettatori di imprese che subiscono le conseguenze della grave crisi economica che stiamo affrontando, con la chiusura delle attività commerciali, il dissesto economico, l’attivazione di procedure fallimentari e concorsuali. Ma la crisi non riguarda solo le imprese: basti pensare a tutte quelle famiglie che sono costrette a “sopravvivere”, per la perdita improvvisa del posto di lavoro, o per la sopravvenienza di una difficoltà economica, o per motivi di salute sopravvenuti. È facile, in queste ipotesi, ricorrere a dei prestiti o, persino, al mercato usurario, finendo facilmente in una spirale di insolvenza. Il nostro legislatore non poteva rimanere immune dinanzi a simili situazioni, esimendosi dall’introdurre un concreto sostegno per tutti coloro che vivono la situazione da sovraindebitamento: grazie alla legge predetta, nota anche come “salva-suicidi”, sono state introdotte delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di talché il debitore potrà recuperare il proprio stato di insolvenza, coinvolgendo i propri creditori nella risoluzione della crisi.
È importante, in primis, definire il concetto di sovraindebitamento come quella “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“: questa difficile situazione diventa oggetto della procedura di composizione della crisi ed è il fulcro su cui si fondano le 3 procedure disciplinate dalla normativa in esame.
Non è sufficiente, però, il solo requisito oggettivo, poiché la legge richiede, dal punto di vista soggettivo, al fine di attivare le procedure di rientro dei debiti, che le stesse siano attivate da tutti quei soggetti che non rientrano nelle disposizioni previste dalla Legge Fallimentare. Una novità importante, dunque, poiché si tutela la c.d. insolvenza civile: il privato consumatore, le famiglie, i professionisti, le associazioni e gli enti no profit, le aziende agricole, i piccoli imprenditori non fallibili. Si tratta di soggetti che non possono richiedere le procedure concorsuali e che, per anni, sono rimasti al di fuori della possibilità di poter raggiungere un accordo per la ricomposizione della situazione debitoria. Con la legge in esame, invece, il debitore suddetto potrà ottenere la soddisfazione dei creditori sulla base della reale situazione economica ed effettiva disponibilità, e non solo, poiché potrà ottenere anche la sospensione delle procedure esecutive individuali eventualmente già attivate (si pensi ai pignoramenti mobiliari e immobiliari); potrà anche bloccare le cessioni del quinto dello stipendio oppure potrà pagare parzialmente i debiti chirografari, ossia i debiti non garantiti. I debiti che possono rientrare nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento sono i più diversi: i debiti contratti verso banche e società finanziare; i debiti verso i fornitori; i debiti contratti verso altri privati (si pensi ai debiti di condominio); i debiti tributari e fiscali come quelli verso l’Agenzia delle Entrate o Equitalia.
Quali procedure potranno essere attivate affinché il privato consumatore e il soggetto non fallibile possa sanare il proprio stato di insolvenza?
Queste sono sostanzialmente tre:
- il piano del consumatore, attuabile solo dal privato debitore e dalle famiglie. Il debitore sarà coadiuvato, nella redazione del piano, dall’Organismo di Composizione della Crisi (l’O.C.C.); successivamente, il piano sarà sottoposto al vaglio del Giudice competente, il quale valuterà non solo la sua fattibilità ma anche la meritevolezza del debitore. Il decreto di omologa pronunciato dal Giudice renderà esecutivo il piano, che non necessita dell’assenso dei creditori;
- l’accordo di ristrutturazione del debitore, stavolta utilizzato dalle imprese non fallibili e definito spesso come “piccolo concordato”, proprio perché studiato in alternativa alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. A differenza del piano del consumatore, l’accordo in esame, sempre redatto in collaborazione con i professionisti dell’O.C.C., dovrà ottenere il consenso dei creditori che rappresentino il 60% del debito al fine di diventare esecutivo ed obbligatorio per tutti, con l’omologazione del Giudice;
- la liquidazione dei beni del debitore, terza ed ultima alternativa procedurale caratterizzata da una esposizione debitoria difficile da transigere e che prevede la redazione di un inventario del patrimonio del debitore, la predisposizione di un piano di vendita e di riparto del ricavato tra i vari creditori e, dunque, lo spossessamento del debitore dei suoi beni. La procedura prevede la nomina di un liquidatore, che potrà essere anche un consulente dell’O.C.C., il quale si occuperà della vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore privato/impresa e della successiva soddisfazione delle pretese creditorie.
Con l’attivazione delle richiamate procedure, qualora esitano le condizioni, il debitore potrà ottenere l’esdebitazione di quanto non pagato: questo è uno dei benefici introdotti dalla Legge n. 3/2012 e comporta la liberazione del debitore da ogni altro debito residuo, con la conseguente liberazione dalla situazione di insolvenza e la cancellazione del proprio nominativo da tutti i registri di cattivo pagatore. Per poter ottenere un simile beneficio, il debitore dovrà avere un comportamento ligio e corretto durante lo svolgimento dell’accordo/piano: dovrà essere meritevole, non intralciando o ritardando in alcun modo le fasi della procedura.
Proprio con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni del debitore, occorre richiamare una novità introdotta dapprima con il Contratto di Governo del maggio 2018, e successivamente diventata effettiva con il c.d. Decreto Fiscale dell’ottobre 2018. Parliamo della nota “pace fiscale”: si tratta di una serie di misure volte a migliorare le procedure di riscossione dei debiti, soprattutto in riferimento a quelli difficilmente estinguibili per perdurante insolvenza dei debitori. Al fine, dunque, di rimuovere lo squilibrio economico caratterizzato dalla prevalenza di obbligazioni non adempiute e per poter favorire l’estinzione dei debiti in tutti i casi di accertata e involontaria difficoltà economica, sono state approntate delle misure di riscossione agevolata: la Legge n. 145/2018, divenuta Legge di Bilancio 2019, ha previsto una sorta di “super rottamazione”, con accesso al “saldo e stralcio” per i debiti fiscali e previdenziali per tutte le persone fisiche – debitori che vivono uno stato di grave e comprovata difficoltà economica.
Tralasciando l’art. 4 della legge in esame, che prevedeva lo stralcio dei debiti fino ad € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, per i quali era previsto l’annullamento contabilmente il 31 dicembre scorso, quella che analizzeremo, per i suoi risvolti sulla procedura da sovraindebitamento, è la c.d. rottamazione-ter, prevista dall’art. 3, ossia la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017. Il c.d. saldo e stralcio dei debiti fiscali e previdenziali è riservato solo alle persone fisiche, non potendovi accedere gli imprenditori soggetti a fallimento e procedure concorsuali. I debiti che possono essere oggetto di questa agevolazione sono quelli affidati agli agenti della riscossione nell’arco temporale già indicato e che derivano dall’omesso versamento di imposte derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF) e dalla dichiarazione ai fini IVA.
Per poter beneficiare della rottamazione-ter, deve rilevare il requisito oggettivo previsto all’art. 1, comma 186 della Legge di Bilancio: la persona fisica/debitore deve versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica caratterizzata da un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del suo nucleo familiare che non deve superare i 20.000,00 €. In questa ipotesi, coloro che chiederanno la sanatoria dei debiti tributari e contributivi, otterranno la loro estinzione senza dover corrispondere le eventuali sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora. L’adesione alla pace fiscale, infatti, consente l’abbattimento integrale delle sanzioni e una riduzione del capitale da versare, variabile a seconda della classe di ISEE del debitore. Infatti, gli sconti sul capitale sono scaglionati in funzione del valore ISEE e l’importo da pagare sarà minore quanto più basso sarà l’indicatore. Naturalmente la dichiarazione del debitore sarà soggetto a tutti i necessitati controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, per confermare la correttezza dei dati o, eventualmente, per rettificarli chiedendone l’integrazione entro 20 giorni.
Come accennato in precedenza, la novità introdotta con la Legge di Bilancio 2019 e che riguarda i soggetti in crisi da sovraindebitamento è quella prevista dall’art. 1, comma 188: il saldo e stralcio si applica anche a tutti quei contribuenti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla “pace fiscale”, una procedura di liquidazione del patrimonio per ricomporre la situazione di insolvenza. Questa ipotesi soffre di una eccezione rispetto alla precedente situazione: i soggetti in stato di sovraindebitamento, infatti, non dovranno presentare la dichiarazione ISEE e, quindi, potranno estinguere i debiti previdenziali e fiscali iscritti a ruolo indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare. La procedura di liquidazione funge da requisito necessario e sufficiente per poter essere ammessi di diritto alla sanatoria in esame; inoltre, con l’ammissione al saldo e stralcio, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione sarà pari al 10% di quello dovuto, dopo aver sottratto sanzioni e interessi di mora, con un contestuale stralcio del 90% dell’intero debito. Una cifra notevole, considerando che, se il debitore in stato di congenita insolvenza non avesse un valore ISEE tale da poter accedere alla rottamazione-ter, gli basterebbe chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e, nell’ambito della procedura avviata, dichiarare di voler aderire alla sanatoria del saldo e stralcio delle proprie cartelle. A questo scopo, il debitore privato dovrà allegare alla dichiarazione di adesione alla sanatoria, una copia conforme del decreto di apertura della liquidazione del Giudice competente, al fine di dimostrare l’avvenuta instaurazione della procedura di composizione della crisi tramite vendita del proprio patrimonio.
Infine, ricordiamo che per accedere alla rottamazione-ter, occorre presentare una apposita domanda di adesione al saldo e stralcio delle cartelle entro e non oltre il 30 aprile 2019; le modalità di adesione sono le stesse per tutti i contribuenti, sia per coloro che hanno il valore ISEE come indicato dalla legge, sia per coloro che accedono alla procedura di liquidazione del patrimonio. Il modulo di adesione è stato predisposto dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione e dovrà essere inoltrato tramite PEC, online o recandosi presso gli stessi Uffici dell’Agenzia.
L’importo dovuto potrà essere rateizzato in base a queste scadenze:
- il 35% entro il 30/11/2019;
- il 20% entro il 31/03/2020;
- il 15% entro il 31/07/2020;
- il 15% entro il 31/03/2021;
- l’ultimo 15% entro il 31/07/2021.
