POSSIBILITA’ DI STRALCIO DELLA POSIZIONE DEBITORIA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE ANCHE TRAMITE LA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il saldo e stralcio delle cartelle tarda ad arrivare o comunque non si hanno le possibilità economiche di rateizzare la debitoria maturata con la P.A.? La procedura da sovraindebitamento può essere la soluzione!

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, intitolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, successivamente modificata dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Si tratta della legge spesso citata come “legge Centaro”, dal nome del senatore (un magistrato) unico firmatario della stessa, ma forse più nota ai non addetti ai lavori come legge “salva suicidi”. L’art. 6, comma 1, della l. n. 3/2012, intitolato “Finalità e definizioni” – individua con chiarezza la natura della procedura, precisando che si tratta di un “accordo con i creditori”, finalizzato a «porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dal presente capo)». In particolare, essa consente di pagare – in misura ridotta – i debiti, sulla base della capacità patrimoniale e reddituale, e di ottenere un fresh start che – nelle intenzioni del legislatore – consente di evitare il ricorso a forme di credito alternative (ad esempio, il prestito usurario).

Le procedure di composizione della crisi sono tre:

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti;

2) il piano del consumatore;

3) la liquidazione del patrimonio.


L’accordo di ristrutturazione o accordo di composizione della crisi si differenzia dalle altre procedure poiché può essere introdotta da soggetti che svolgono o hanno svolto attività imprenditoriale e hanno maturato una debitoria rinveniente, anche in parte, dall’esercizio dell’attività di impresa. Al fine di ottenere l’accoglimento della proposta è necessario che il ceto creditore dia il proprio consenso nella misura del 60 % dei crediti (e non il 60 % dei creditori) inseriti nel piano.


In molti casi, quindi, l’accordo con i creditori non viene omologato in virtù della difficoltà nel raggiungere tale percentuale di adesioni, spesso anche per il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.


Ebbene, la riforma intervenuta nel dicembre del 2020, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, ha reso di gran lunga più semplice l’accoglimento delle proposte di accordo di composizione della crisi.


Va, infatti, ritenuto raggiunto l’accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. 3/2012, e va, quindi, comunicata ai creditori la relazione del gestore della crisi sull’esito del voto ai fini delle eventuali contestazioni e della successiva omologazione, quando non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, ma il voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate debba ritenersi convertito ipso iure in voto positivo ai sensi dell’art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto sia: a) decisivo ai fini dell’approvazione della proposta; b) la proposta di accordo consenta una soddisfazione maggiore dell’Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.


Tale intervento normativo spiana la strada all’instaurazione e all’omologazione di numerosi accordi di composizione della crisi che abbiano come creditore principale l’Agenzia delle Entrate o, in ogni caso, degli Enti statali o locali.

Per maggiori informazioni contatta il numero verde 800-973078 o compila il modulo di richiesta

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