La crisi economica, che ha investito il nostro Paese, ha avuto dei risvolti drammatici, provocando delle situazioni di eccessivo indebitamento da parte di tutti i soggetti che hanno perso il proprio lavoro, o di tutti quei soggetti che hanno visto la propria azienda entrare in crisi finanziaria. La cronaca ci ha parlato sempre più frequentemente di privati che, una volta perso il lavoro, non hanno ottemperato alla mole di debiti accumulata, così come di piccoli imprenditori che vivono situazioni di esposizione debitoria difficilmente controllabile e risanabile. Talvolta è accaduto che, il ritrovarsi in questa spirale di debiti abbia comportato delle soluzioni estreme, come il suicidio di imprenditori stanchi e demotivati, o l’accesso al sistema del mercato usurario e, quindi, del crimine organizzato.
Il nostro legislatore ha deciso di porre un rimedio a tutte le situazioni di crisi finanziaria che stanno caratterizzando il periodo economico che stiamo vivendo, attraverso la Legge n. 3/2012, non a caso nota come Legge sul “sovraindebitamento” o “salva suicidi”, che ha segnato una tappa importante nell’ambito del diritto concorsuale, una innovazione rispetto alla precedente legislazione concorsuale, poiché prevede delle procedure di regolamentazione della situazione debitoria per tutti coloro che non sono soggetti alle procedure concorsuali. Si tratta, infatti, della c.d. insolvenza civile: i soggetti, che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dalla Legge suddetta, sono definiti non fallibili, e dunque, non soggetti alle procedure previste dal diritto concorsuale, come fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. La Legge in esame, quindi, che prevede disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, interviene modificando da un lato la disciplina vigente in materia di usura e di estorsione, e dall’altro introducendo una nuova tipologia di concordato, per ripianare la crisi di liquidità dei debitori.
In primis, occorre definire il requisito oggettivo del sovraindebitamento come quella “situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”: tale squilibrio determina la mancanza di risorse finanziarie e, nonostante gli sforzi e gli impegni economici, l’incapacità definitiva del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Il sovraindebitamento potrà derivare, così, da diversi acquisti rateizzati, con la pedissequa concessione di finanziamenti, o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro (perdita del lavoro o riduzione della retribuzione), familiari (spese per divorzio o separazione) o di salute (malattie prolungate). L’intervento normativo presenta 3 alternative, al fine di consentire l’esdebitazione dei soggetti sovraindebitati, affinché gli stessi possano estinguere i debiti contratti ed evitare, al contempo, che nei loro confronti siano iniziate o proseguite le procedure esecutive:
- Il piano del consumatore: può essere presentato solo dal debitore privato consumatore e si tratta di una proposta di ripiano della complessa situazione debitoria, con la possibilità di rateizzare il debito residuo. Il piano sarà sottoposto ad una valutazione di fattibilità, in primis, dell’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) e, successivamente, dal Giudice competente, il quale analizza anche il requisito di meritevolezza del debitore (si valuta il comportamento complessivo del debitore nella determinazione della situazione debitoria). Se esistono entrambi i requisiti, il piano sarà omologato e reso esecutivo nei confronti dei creditori, a prescindere dal loro consenso.
- L’accordo di ristrutturazione dei debiti: si tratta di un accordo che può essere presentato da tutti quegli enti e quelle imprese che non sono soggette alle procedure concorsuali e, quindi, non fallibili. Al fine di poter ottenere l’omologa del Giudice, l’accordo è subordinato al consenso dei creditori che rappresentino il 60% del debito.
- La liquidazione del patrimonio: in tal caso, sia il soggetto privato consumatore che il soggetto non fallibile, potranno optare per la vendita del complesso mobiliare o immobiliare, al fine di fronteggiare i propri debiti. Il Tribunale nominerà un liquidatore che si occuperà della vendita dei beni del debitore e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Ed è proprio dalla breve analisi delle procedure inserite nella Legge in esame che possiamo evidenziare la caratteristica dei soggetti ammessi al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e che rappresenta un presupposto di ammissibilità allo stesso: sono ammessi tutti coloro che non possono accedere a procedure concorsuali, ovvero tutti i soggetti che non possono essere dichiarati falliti, né chiedere un concordato preventivo o un accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della Legge fallimentare R.D. n. 267/1942, nonché i privati consumatori.
Nello specifico, il requisito soggettivo al fine di attivare tali procedure è quello di essere
- Consumatore privato: si definisce consumatore, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) quella persona fisica che agisce, acquistando per sé o per altri beni o servizi, per scopi estranei all’attività professionale (cioè lavorativa) eventualmente svolta. Sottolineiamo che, per la prima volta, il nostro legislatore ha introdotto una procedura “paraconcorsuale” applicabile anche al consumatore privato, riconoscendo la situazione di difficoltà che spesso coinvolge anche le famiglie, le quali risentono della grave crisi economica e che spesso si indebitano oltre misura. La nozione di consumatore prevista, però, dalla Legge n. 3/2012 è più rigida: “è tale il debitore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale”; si sottolinea così il carattere di esclusività che restringe notevolmente l’ambito di applicazione dell’istituto. A tal proposito, una delle questioni interpretative analizzate anche dalla Corte di Cassazione riguarda il trattamento del c.d. debito promiscuo, cioè quello che deriva sia da debiti strettamente personali sia da debiti derivanti da una attività professionale o imprenditoriale: il debitore privato potrà accedere alla procedura di esdebitazione presentando un piano di ricomposizione dei debiti derivanti anche da attività professionale? Il quesito è stato risolto proprio dalla Suprema Corte, affermando che il consumatore debitore privato ben può essere un imprenditore (consumatore-imprenditore) o un professionista (consumatore-professionista) e, dunque, i relativi debiti potranno sorgere da una attività di impresa o da una professione, purché tali attività non esistano più al momento di presentazione del piano.
- Imprese che non sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali: il parametro di riferimento è la Legge Fallimentare già richiamata, il cui art. 1 introduce i requisiti di fallibilità di una impresa commerciale, conseguenza per cui tutti coloro che non sono dotati di tali requisiti, non saranno soggetti al fallimento e potranno, dunque, richiedere l’applicazione della procedura di esdebitazione ex Legge salva-suicidi. Il “piccolo imprenditore” che potrà richiedere un accordo di ristrutturazione dei propri debiti, o un piano di liquidazione del proprio patrimonio, presenta tali requisiti:
- Attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, negli ultimi tre esercizi commerciali o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;
- Ricavi lordi complessivi annui, cioè un fatturato totale, negli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, non superiori ad € 200.000,00;
- Debiti complessivi non superiori ad € 500.000,00, compresi i debiti non scaduti e quelli definitivamente accertati con efficacia di giudicato.
Si tratta, quindi, di piccole imprese, individuali o collettive (società di persone, di capitali o cooperative), a cui è consentito ricorrere a queste nuove procedure paraconcorsuali, per poter rimediare alla situazione di insolvenza. Tra l’altro, i requisiti appena elencati non possono essere considerati tassativi, in quanto esistono dei casi particolari che oltrepassano le soglie della legge fallimentare: si pensi, ad esempio, che potrà avviare la procedura di esdebitazione anche l’imprenditore “sopra soglia” ma con debiti complessivi per un totale di € 30.000,00, oppure un imprenditore individuale non più fallibile poichè ha chiuso la propria azienda da oltre 12 mesi (caso dell’imprenditore cessato).
- Imprenditore agricolo: l’art. 7, comma 2bis, della Legge n. 3/2012 ammette espressamente l’imprenditore agricolo alla procedura di composizione della situazione debitoria e di ristrutturazione dei debiti, parificandolo al soggetto non fallibile. A tal proposito, ricordiamo che si definisce imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; è indispensabile, quindi, che prevalgano le attività legati al fondo sull’attività commerciale connessa, pena la perdita della qualifica di imprenditore agricolo e, di conseguenza, l’estensione allo stesso della procedura fallimentare.
- Socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno, o il socio che abbia abbandonato la compagine sociale da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale. Ricordiamo, infatti, che al socio illimitatamente responsabile si riserva solo la possibilità di accedere al piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti estranei all’attività sociale in quanto è raro che il socio venga a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento che sia svincolata dalla responsabilità dei debiti sociali sul proprio patrimonio. La regola genere è, dunque, l’applicabilità della procedura giudiziale aperta nei confronti della società e, per estensione, anche al socio stesso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia decorso un anno dalla cessazione o dallo scioglimento del rapporto sociale: in tal caso, il socio potrà accedere ad una procedura di ristrutturazione dei propri debiti, regolando anche l’esposizione debitoria per i debiti della società esistenti al momento dello scioglimento del rapporto sociale.
- Start-up innovative: si tratta di società di capitali che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; in considerazione proprio dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di investire in una attività ad alto livello d innovazione, il nostro legislatore ha esteso l’applicabilità delle procedura da sovraindebitamento anche a questa tipologia di società.
- Professionista, artista e lavoratore autonomo, società professionali, associazioni professionali o studi professionali associati, società semplici costituite al fine di esercitare l’attività professionale: anche in questo caso, si specifica che il professionista, iscritto in un apposito albo tenuto da un ente pubblico e la cui professione è disciplinata da leggi speciali, potrà accedere al piano del consumatore solo qualora egli abbia assunto obbligazione per scopi estranei all’attività professionale o all’attività imprenditoriale eventualmente svolta. Per estensione, la stessa disciplina è applicabile anche alle associazioni o alle società tra professionisti
- Enti privati no profit: si tratta di enti privati senza scopo di lucro o non commerciali, dotati o meno di personalità giuridica, e che esercitano attività con rilevanza sociale. Si richiamano, ad esempio, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, le onlus, i comitati e le imprese sociali.
A conclusione di questa esposizione sui soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ricordiamo invece i casi che sono esclusi dal requisito soggettivo:
- L’imprenditore soggetto alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali;
- Colui che ha fatto già ricorso ad una procedura per ricomporre il sovraindebitamento nei 5 anni precedenti;
- Colui che ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- Colui che presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria.

salve vorrei una cosulenza in merito alla cancellazione dei debiti e cancellazione dalle centrali rischi