Possono formare oggetto di trattamento per recupero
crediti i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico (dati
anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare
del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento,
e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall’interessato in
sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da
elenchi o registri pubblici.
L’informativa
In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il
titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad
esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei
servizi ecc.) deve informare gli interessati (di norma in sede di
sottoscrizione del contratto) dei dati previsti all’art. 13 del
Codice (finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei
dati personali, l’eventualità, nel caso di inadempimento
contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero
crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del
credito, esercizio dei diritti ecc.), con particolare riferimento
all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai
quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti,
indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso
riferimento nell’informativa resa.
La conservazione dei dati
Salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad
esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può
richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una
volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono
essere cancellati.