REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

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1. Oggetto e principi generali. Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina l’organizzazione interna dell’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito denominato “Organismo”), espleta l’attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all’organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente. Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2. – Attività di formazione Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell’Organismo quale ente formatore. L’attività di formazione e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella l. n. 3 del 2012 e del d.m. 202 del 2014, ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, nonché di armonizzare l’istituto della composizione della crisi con i principi dell’Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

3. – Organi Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

a) il Consiglio Direttivo

b) la Segreteria Amministrativa.

c) il Referente coordinatore

4. Il Consiglio Direttivo e il Referente Coordinatore. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari; tutti i componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell’Ordine assicura l’equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione del consiglio direttivo. Il Consiglio dell’Ordine nomina, altresì, un coordinatore, con funzioni di referente dell’Organismo . Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dell’Ordine, cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo; stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell’Ordine, i requisiti di formazione e di selezione dei compositori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento. Il Referente nomina o sostituisce il compositore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all’organismo, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Coordinatore del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l’intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

5. – La Segreteria Amministrativa. La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario con funzioni direttive nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e da due unità operative scelte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Ordine degli Avvocati di Bari. La Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria verifica: a) La sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell’apposito registro; b) l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l’attività prestata professionisti incaricati.

6. Il professionista incaricato per la composizione della crisi. La nomina del singolo professionista incaricato per la gestione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell’apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Si possono iscrivere nell’elenco gli iscritti all’Albo degli Avvocati di Bari, che rispettino i requisiti di cui all’art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, salvo quanto previsto, per la disciplina transitoria, all’art. 19 del predetto d.m., nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 8, d.m. n. 2012 del 2014. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso della natura e dell’importanza dell’affare. In controversie di particolare importanza, il Referente, può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l’esperto per l’eventuale stima dell’immobile. Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l’organismo non si trova in conflitto d’interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione. Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell’art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all’accettazione dell’incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente , in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente, sentito il Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall’art. 51 c.p.c. Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Accettato il mandato, il professionista incaricato non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del professionista incaricato, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo. Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo, nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale. Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

7. Formazione Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall’art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 2012. Essi hanno l’obbligo di curare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate nell’art. 4, comma 5, lett. b per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell’art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 202 del 2014. E’ fatta salva l’applicabilità della disciplina transitoria prevista dall’art. 19, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

8. Norme di procedura. Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

9. Regolamento di disciplina (art. 10, comma 5, d.m. 24 settembre 2014, n. 202) Le sanzioni in caso di violazione delle norme del seguente regolamento sono le seguenti: i) richiamo ii) censura iii) sospensione dall’elenco dei gestori della crisi iv) cancellazione dall’elenco dei gestori della crisi Le sanzioni sono applicate con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito disciplinare commesso. La sospensione dall’elenco dei gestori della crisi può essere comminata in caso di violazione degli obblighi di imparzialità e indipendenza previsti dall’art. 6 del presente Regolamento. La cancellazione dall’elenco dei gestori della crisi viene comminata per la perdita dei requisiti di professionalità previsti dal presente Regolamento e per la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 8, d.m. n. 202 del 2014. Le sanzioni sono comminate dal Consiglio direttivo previa contestazione all’interessato ed audizione del medesimo. L’interessato ha il diritto di farsi assistere da un difensore e di depositare note difensive scritte.

10. Riservatezza. Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall’art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3; tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione. I componenti dell’organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell’Organismo di composizione e i professionisti incaricati non possono essere tenuti a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il personale dell’Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di composizione; non può esser deferito giuramento decisorio.

11. Compensi e rimborsi spettanti all’organismo di composizione. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto Ministero della giustizia n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015. Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 500,00 a titolo di acconto sul compenso. Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi un costo fisso di accesso di € 1000,00. I compensi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa, ivi compresa quella di liquidazione, e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell’art. 16 del D.M. 202/14. All’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese. Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell’80% dell’importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall’Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

12. Entrata in vigore e modifiche al regolamento. Il presente regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2015 e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dei mutamenti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

13. Disciplina transitoria. Il primo consiglio direttivo rimane in carica fino al 15 maggio 2019. La costituzione dell’albo dei compositori avverrà entro un anno dall’approvazione del presente regolamento e verrà mensilmente aggiornato. Le funzioni di componente dell’Organismo di Composizione sono incompatibili con la partecipazione ad altri Organismi analoghi a pena di cancellazione.

Fonte: http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/Organismo_risoluzione_crisi_indebitamento/regolamento_270116.pdf

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