AVETE STIPULATO UN MUTUO UTILIZZATO IN TUTTO O IN PARTE PER ESTINGUERE UN PRESTITO O CHIUDERE UN CONTO CORRENTE CON SALDO NEGATIVO? BENE, POTRESTE NON ESSERE TENUTI A PAGARLO.
Nullità del mutuo utilizzato dalla Banca per ripianare pregresse posizioni debitorie
Con la decisione n. 20896/2019 pubblicata dalla prima Sezione dalla Corte di Cassazione il 5 agosto scorso, la Suprema Corte è tornata a “bacchettare” le Banche in ordine alla concessione di mutui fondiari ai clienti.
La vicenda
Nel caso oggetto della su richiamata pronuncia, la Banca presentava istanza di ammissione al passivo in via di prelazione ipotecaria fondata su due distinti mutui fondiari uno del settembre 2008 e l’altro dell’ottobre 2009. Il Giudice delegato respingeva la richiesta dell’Istituto bancario. Alla base del diniego il Magistrato poneva: “la nullità dei contratti di mutuo o, in ogni caso, in subordine, la simulazione dell’operazione bancaria in quanto il credito fondiario era stato concesso al fine esclusivo di ripianare pregressi crediti chirografari gravanti sulla Società fallita con la stessa Banca e non a trasferire la disponibilità delle somme in capo alla debitrice”.
L’Istituto di credito presentava opposizione ex art. 98 L.F. anch’essa respinta in quanto il Tribunale di Macerata accertava che le due operazioni di mutuo erano state entrambe finalizzate ad alterare la par condicio creditorum rendendo possibile la costituzione di un privilegio ipotecario in favore della Banca per crediti che in precedenza ne erano sprovvisti.
Vieppiù, l’istanza al passivo della Banca non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta in quanto non vi era mai stata una effettiva erogazione delle somme in favore della Società fallita, requisito quest’ultimo essenziale al fine della configurabilità della fattispecie negoziale in discorso.
Procedendo ora a discorrere del ricorso in Cassazione presentato dall’istituto creditizio, i motivi di doglianza avverso il diniego del Tribunale di Macerata si possono riassumere in due punti fondamentali:
1) il Tribunale nel decreto impugnato avrebbe errato nell’escludere l’effettiva erogazione di somme in favore della cliente in quanto il finanziamento fondiario non è un mutuo di scopo;
2) il decreto opposto avrebbe dovuto ammettere in ogni caso il credito della Banca in misura pari agli importi corrisposti almeno in via chirografaria.
La Suprema Corte ha perentoriamente respinto il ricorso dell’Istituto di credito confermando integralmente la decisione del Tribunale di Macerata, mettendo in evidenza che il thema decidendum non atteneva minimamente alla finalizzazione della concessione del finanziamento ma ad un elemento ancora preliminare allo scopo dell’operazione ed ossia: all’assenza di effettiva erogazione, dalla quale non poteva che discendere ulteriormente l’impossibilità di ammissione anche in via chirografaria del credito vantato dalla Banca.
Chiarisce, infatti, il Collegio che “la struttura contrattuale del mutuo implica, la consegna di somme di denaro che ne costituiscono l’oggetto. E, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve, per essere tale, realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro, più precisamente. Appare chiaro, in effetti, che senza, dunque, il conseguente trasferimento della proprietà delle somme (art. 1814 c.c.) con la connessa, acquisita loro disponibilità ex art. 832 c.c., non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza di un obbligo restitutorio a carico del mutuatario”. Nell’ipotesi in trattazione, continua la Corte, “non sono idonei a configurare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il ripianamento di un debito a mezzo di un nuovo credito concesso dallo stesso Istituto di credito.”
La domanda a questo punto sorge spontanea: come considerare la fattispecie contrattuale in esame se non un mutuo? Orbene, secondo la prima Sezione, il contratto in questione altri non è che un patto di modifica del termine di scadenza dell’obbligazione e come tale non comporta novazione e, pertanto, non risulta idoneo a supportare da solo una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la domanda di restituzione di somme aventi causa nell’atto di mutuo (diverso quindi sarebbe stato qualora il creditore avesse fondato la propria insinuazione sui titoli, ossia i contratti chirografari, che hanno costituito la vera causa dell’erogazione).
Naturalmente, è il caso di aggiungere per ragioni di completezza espositiva, qualora il mutuo abbia erogato somme superiori ai crediti pregressi chirografari, il mutuo si perfezionerebbe esclusivamente per gli importi in eccedenza.
Le conseguenze
Le conseguenze della pedissequa applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità sono molteplici. La prima, nonché quella di maggior impatto processuale, è data dalla possibilità di fermare l’esecuzione immobiliare promossa dalla banca sulla base di un titolo esecutivo nullo, quale è stato dichiarato il mutuo concesso per ripianare pregresse posizioni debitorie chirografarie (prestiti, saldi negativi di conto corrente ecc.). Salvare la propria casa potrebbe ora risultare possibile! Nei Tribunali sarà fatta vera giustizia? Ai giudici di merito italiani l’ardua sentenza.