Prorogato al 31 dicembre lo stop alle notifiche e alle azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il Governo ha deciso tramite il decreto legge 129-2020 di sospendere fino al 31 Dicembre 2020 l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.Il Decreto Agosto aveva già differito al 15 ottobre la scadenza, […]

La prescrizione dei debiti

Nella vita di tutti i giorni consumatori privati e imprese stipulano accordi, contratti, promuovono la circolazione di beni e denaro, dando vita a quello che comunemente definiamo “mercato”. Gli esempi che si possono fare sono […]

Revoca del mutuo: decadenza del beneficio del termine

Per poter affrontare delle spese consistenti, come l’acquisto della prima casa per una famiglia, o l’acquisto di tutti gli impianti e i macchinari necessari per avviare una attività imprenditoriale, spesso non si dispone dei mezzi […]

I controlli delle banche: ‘Centrale di Rischio Finanziario’

Le Banche in fase di istruttoria del mutuo eseguono un controllo sui vari database di merito creditizio. L’esigenza di avere una ‘Centrale di Rischio Finanziario’ nasce dalla necessità del sistema finanziario di identificare l’esposizione finanziaria dei soggetti che hanno ottenuto un finanziamento e di tutelarsi in tal modo sui nuovi finanziamenti che vengono concessi.

Il principio, di per sé legittimo, consente una comunicazione tra i diversi istituti finanziari e banche al fine di verificare le esposizioni e gli impegni in essere del soggetto richiedente. Questo, dato è fondamentale da contrapporre alla capacità reddituale del soggetto richiedente al fine di determinare la capacità di indebitamento dello stesso e di restituzione degli importi prestati. Inoltre, consente di verificare la regolarità nei pagamenti e la correttezza del soggetto. In linea di massima vengono concessi finanziamenti solo ai soggetti che abbiano un reddito triplo della rata mensile da pagare per il rimborso del debito. E’ quindi ovvio che un soggetto già gravato da una rata mensile equivalente ad un terzo del suo reddito mensile per un vecchio finanziamento, potrebbe trovarsi in difficoltà nel pagare una ulteriore rata per un nuova richiesta di finanziamento e verrebbero a crearsi parecchie situazioni di sovra-indebitamento e di morosità.

Di tutta evidenza questa interconnessione tra molteplici istituti privatistici e questo flusso di dati/comunicazioni pone un problema di privacy, per cui in sede di richiesta dei mutui/prestiti viene richiesta l’autorizzazione ed il consenso per la privacy. Tutto ciò naturalmente è perfettamente legale. Inoltre, a questo punto è opportuno precisare che anche in assenza del consenso per la privacy, se il finanziamento presenta delle irregolarità nei rimborsi, gli istituti finanziari sono autorizzati a registrare il mancato rimborso ed altre anomalie nelle centrali rischi.

Sussiste peraltro un vero è proprio dovere da parte degli istituti bancari e finanziari nel segnalare l’andamento scorretto di un finanziamento, dovere cui l’istituto non può sottrarsi, pena in caso di controllo della Banca d’Italia la ricezione di pesanti sanzioni.

Inoltre, nelle centrali rischi viene inserita, temporaneamente, anche la richiesta di finanziamento ancora non approvata, rifiutata o ritirata.

In conclusione è fondamentale mantenere il regolare pagamento delle rate del mutuo ed in caso di attività professionale o imprenditoriale monitorare le comunicazioni presenti presso le centrali rischi, che possono presentare seppur in rari casi annotazioni erronei o difformi rispetto ai rapporti intrattenuti con la Banca.

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da una grave crisi economica e finanziaria, con delle ripercussioni non solo sulle grandi aziende, ma anche sui piccoli imprenditori, sugli artigiani e sulle famiglie stesse. Sempre più frequentemente, le piccole aziende, le società agricole, i professionisti e i consumatori hanno avvertito la difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di soddisfazione dei debiti, subendo uno stato, seppur temporaneo, di “insolvenza” o, nel peggiore dei casi, di “sovraindebitamento”.

Tale è la situazione in cui versa il soggetto che non riesce, con il proprio patrimonio e per un periodo prolungato di tempo, a soddisfare i debiti contratti: si apre, così, una “crisi”, per la difficoltà di adempiere alle proprie “obbligazioni”. La legge, in passato, ha tutelato le situazioni di profonda crisi delle grandi e medie imprese, attraverso degli strumenti alternativi al fallimento: le procedure concorsuali. Oggi si avverte, però, la necessità di tutelare anche quei soggetti che non presentano i requisiti per applicare la legge fallimentare, ma che parimenti subiscono delle gravi ripercussioni in seguito all’aggravarsi della situazione debitoria.

A tal proposito, è entrata in vigore la Legge n. 3 del 2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, definita anche come Legge Centaro o Legge “salva-suicidi”, proprio in virtù dei gravi episodi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese negli ultimi anni.
La legge in oggetto prevede, quindi, delle procedure di ausilio per tutti coloro che, non soggetti alle procedure concorsuali, intendono ripianare i propri debiti attraverso degli accordi con i creditori. Queste procedure “paraconcorsuali” prevedono, quindi, un accordo negoziale per risolvere le situazioni di insolvenza, evitando quelle drammatiche conseguenze come la perdita di credibilità sociale o il ricorso all’usura.

Queste sono tre:
– la proposta di accordo del debitore: riguarda quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come piccole imprese ma che non possono attivare le procedure concorsuali, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative, società di professionisti;
– il piano del consumatore: riguarda quei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale professionale e, dunque, il lavoratore dipendente, il cittadino comune o altro;
– la liquidazione del patrimonio del debitore: riguarda quei soggetti che vogliono vendere i loro beni e il loro patrimonio per soddisfare i loro creditori e azzerare i loro debiti.

Affinché il debitore non fallibile o il consumatore gravemente indebitato possano agevolmente attuare tali procedure, è richiesto il supporto di un nuovo organismo, introdotto dalla predetta legge: l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, definito anche OCC, che agevola la predisposizione dei piani di rientro e di ristrutturazione delle situazioni debitorie e delle proposte di accordo con i creditori, grazie anche alla presenza di professionisti qualificati e competenti (avvocati, commercialisti o notai) designati come Gestori dallo stesso Organo. Tali Organismi sono previsti dall’art. 15 della L. n.3/2012, a cui è stata data attuazione attraverso il Regolamento istitutivo degli stessi, il D.M. n. 202/2014: il Regolamento prevede l’istituzione di un Registro presso cui gli Organismi devono iscriversi; i requisiti e le modalità per l’iscrizione; la formazione e la gestione degli iscritti; come determinare il compenso e i rimborsi per gli stessi.

Questo Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; gli OCC possono essere costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai o commercialisti, il segretariato sociale, ma anche presso le università o presso gli enti pubblici.

I predetti Organismi svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura che stiamo analizzando; ricoprono, infatti, diverse funzioni che ne sottolineano l’importanza. In primis, si caratterizzano per essere degli enti terzi, imparziali e indipendenti; sono dei veri e propri “mediatori” poiché, nel loro precipuo compito di “gestori della crisi”, studiano insieme al debitore la sua situazione debitoria, analizzano la documentazione prodotta e lo aiutano nella redazione del piano di ristrutturazione del debito o del piano del consumatore.
Verificano, quindi, che i dati e i documenti siano corretti e veritieri, in considerazione del fatto che l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore verranno poi presentati, al fine di ottenere l’omologa, al Giudice del Tribunale competente. In una prima fase sono, pertanto, dei facilitatori perché comunicano con i creditori, facendo da tramite tra gli stessi e il debitore, per predisporre un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Per poter chiedere la nomina di un OCC, il debitore può rivolgersi direttamente agli Organismi istituti e riconosciuti o può presentare una istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale in cui risiede o ha la sede, fornendo una esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le opportune conclusioni. Il Presidente del Tribunale nominerà il Giudice Delegato della procedura il quale, a sua volta, procederà con la nomina del professionista “gestore della crisi”. Sarà poi quest’ultimo a contattare il debitore/istante per attivare la procedura di predisposizione del piano e la successiva omologazione.

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ DELL’80%: NULLITA’ DEL MUTUO

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ’ DELL’80% DEL VALORE IMMOBILE OGGETTO DELLA GARANZIA: NULLITÀ’ DEL MUTUO FONDIARIO(IL PUNTO DOPO LA SENTENZA N. 17352 DEL 13 LUGLIO 2017, L’ORDINANZA N. 6586 DEL 16 MARZO 2018, L’ORDINANZA N. […]

Privacy: le prassi illecite e recupero crediti

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.

Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:
• visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il
pagamento della somma dovuta);
• comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
• utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;
• affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

Recupero crediti: principi generali

Privacy e recupero crediti

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l’esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive (visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti).

È per questo motivo che l’Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (le società specializzate e quanti – finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche – svolgono tale attività direttamente) le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

n.b. è stato realizzato prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione

Fonte:

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Privacy+e+recupero+crediti+-+Il+Vademecum.pdf

Hai estinto anticipatamente il tuo finanziamento ? Ottieni il rimborso del premio della polizza assicurativa

Una frase per descrivere la condotta degli Istituti di Credito Italiani negli ultimi anni? Sicuramente la scelta cadrebbe su uno dei proverbi più antichi e più celebri: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.
Ciò in quanto, nonostante i moniti, le indagini, le sanzioni attuate dalla Banca d’Italia e dall’Ivass, infatti, (i principali organi di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo) gli Istituti Bancari continuano a porre in essere pratiche illegittime nei confronti dei loro clienti.
Una delle condotte illecite più frequenti, in quanto semplice da celare, è quella che vede le Banche non rimborsare i costi sostenuti a seguito della stipula di un finanziamento successivamente estinto in anticipo dal cliente.
Tale pratica scorretta è stata più volte smascherata non solo dall’Autorità di Vigilanza e da quella Giudiziaria ma anche dall’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO con numerose decisioni che hanno rimborsato il cliente.
In materia di estinzione anticipata della cessione del quinto L’Arbitro Bancario e Finanziario Di Bari con una recentissima pronuncia la n. 17887 del 2018 – ottenuta dall’Avv. Antonio Buono – ha disposto il rimborso del premio assicurativo non goduto in favore del consumatore.