
Una frase per descrivere la condotta degli Istituti di Credito Italiani negli ultimi anni? Sicuramente la scelta cadrebbe su uno dei proverbi più antichi e più celebri: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.
Ciò in quanto, nonostante i moniti, le indagini, le sanzioni attuate dalla Banca d’Italia e dall’Ivass, infatti, (i principali organi di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo) gli Istituti Bancari continuano a porre in essere pratiche illegittime nei confronti dei loro clienti.
Una delle condotte illecite più frequenti, in quanto semplice da celare, è quella che vede le Banche non rimborsare i costi sostenuti a seguito della stipula di un finanziamento successivamente estinto in anticipo dal cliente.
Tale pratica scorretta è stata più volte smascherata non solo dall’Autorità di Vigilanza e da quella Giudiziaria ma anche dall’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO con numerose decisioni che hanno rimborsato il cliente.
In materia di estinzione anticipata della cessione del quinto L’Arbitro Bancario e Finanziario Di Bari con una recentissima pronuncia la n. 17887 del 2018 – ottenuta dall’Avv. Antonio Buono – ha disposto il rimborso del premio assicurativo non goduto in favore del consumatore.