Hai estinto anticipatamente il tuo finanziamento ? Ottieni il rimborso del premio della polizza assicurativa

Una frase per descrivere la condotta degli Istituti di Credito Italiani negli ultimi anni? Sicuramente la scelta cadrebbe su uno dei proverbi più antichi e più celebri: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.
Ciò in quanto, nonostante i moniti, le indagini, le sanzioni attuate dalla Banca d’Italia e dall’Ivass, infatti, (i principali organi di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo) gli Istituti Bancari continuano a porre in essere pratiche illegittime nei confronti dei loro clienti.
Una delle condotte illecite più frequenti, in quanto semplice da celare, è quella che vede le Banche non rimborsare i costi sostenuti a seguito della stipula di un finanziamento successivamente estinto in anticipo dal cliente.
Tale pratica scorretta è stata più volte smascherata non solo dall’Autorità di Vigilanza e da quella Giudiziaria ma anche dall’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO con numerose decisioni che hanno rimborsato il cliente.
In materia di estinzione anticipata della cessione del quinto L’Arbitro Bancario e Finanziario Di Bari con una recentissima pronuncia la n. 17887 del 2018 – ottenuta dall’Avv. Antonio Buono – ha disposto il rimborso del premio assicurativo non goduto in favore del consumatore.

Estinzione anticipata del mutuo

Tutti i contratti di mutuo devono prevedere la possibilità di essere estinti anticipatamente.

Preliminarmente conviene evidenziare che l’estinzione anticipata del mutuo può essere parziale o totale.

Per una maggiore chiarezza proviamo a schematizzare i diversi concetti

Che cosa si intende per estinzione anticipata ?
L’estinzione anticipata del mutuo permette di rimborsare alla banca (o al soggetto che ha erogato il prestito) l’importo finanziato prima della scadenza contrattuale.

Come detto è possibile rimborsare l’intero debito residuo o solo in parte.

Attenzione !!!!

In passato la Banca prevedeva dei costi per l’estinzione anticipata, questo per disincentivare l’operazione e garantire un maggior guadagno, ma incredibilmente Bersani ….. ha introdotto la Legge n. 40/2007 che porta il suo nome.

Per la Legge Bersani (decreto n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007), l’estinzione anticipata del mutuo per l’acquisto della casa, per la sua ristrutturazione o per l’acquisto di immobili destinati allo svolgimento di attività economiche o professionali da parte di persone fisiche non richiede il pagamento alla banca di alcuna penale se il finanziamento è stato sottoscritto a partire dal febbraio 2007.

Sarebbe stato troppo bello se avesse reso nulle tutte le clausole anche ante 2007 ma …. infatti per i mutui stipulati prima di aprile 2007, le penali RIMANGONO ma la legge 40/2007 ha introdotto una riduzione delle stesse e un tetto massimo.