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Revoca del mutuo: decadenza del beneficio del termine

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Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da una grave crisi economica e finanziaria, con delle ripercussioni non solo sulle grandi aziende, ma anche sui piccoli imprenditori, sugli artigiani e sulle famiglie stesse. Sempre più frequentemente, le piccole aziende, le società agricole, i professionisti e i consumatori hanno avvertito la difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di soddisfazione dei debiti, subendo uno stato, seppur temporaneo, di “insolvenza” o, nel peggiore dei casi, di “sovraindebitamento”.
Tale è la situazione in cui versa il soggetto che non riesce, con il proprio patrimonio e per un periodo prolungato di tempo, a soddisfare i debiti contratti: si apre, così, una “crisi”, per la difficoltà di adempiere alle proprie “obbligazioni”. La legge, in passato, ha tutelato le situazioni di profonda crisi delle grandi e medie imprese, attraverso degli strumenti alternativi al fallimento: le procedure concorsuali. Oggi si avverte, però, la necessità di tutelare anche quei soggetti che non presentano i requisiti per applicare la legge fallimentare, ma che parimenti subiscono delle gravi ripercussioni in seguito all’aggravarsi della situazione debitoria.
A tal proposito, è entrata in vigore la Legge n. 3 del 2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, definita anche come Legge Centaro o Legge “salva-suicidi”, proprio in virtù dei gravi episodi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese negli ultimi anni.
La legge in oggetto prevede, quindi, delle procedure di ausilio per tutti coloro che, non soggetti alle procedure concorsuali, intendono ripianare i propri debiti attraverso degli accordi con i creditori. Queste procedure “paraconcorsuali” prevedono, quindi, un accordo negoziale per risolvere le situazioni di insolvenza, evitando quelle drammatiche conseguenze come la perdita di credibilità sociale o il ricorso all’usura.
Queste sono tre:
– la proposta di accordo del debitore: riguarda quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come piccole imprese ma che non possono attivare le procedure concorsuali, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative, società di professionisti;
– il piano del consumatore: riguarda quei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale professionale e, dunque, il lavoratore dipendente, il cittadino comune o altro;
– la liquidazione del patrimonio del debitore: riguarda quei soggetti che vogliono vendere i loro beni e il loro patrimonio per soddisfare i loro creditori e azzerare i loro debiti.
Affinché il debitore non fallibile o il consumatore gravemente indebitato possano agevolmente attuare tali procedure, è richiesto il supporto di un nuovo organismo, introdotto dalla predetta legge: l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, definito anche OCC, che agevola la predisposizione dei piani di rientro e di ristrutturazione delle situazioni debitorie e delle proposte di accordo con i creditori, grazie anche alla presenza di professionisti qualificati e competenti (avvocati, commercialisti o notai) designati come Gestori dallo stesso Organo. Tali Organismi sono previsti dall’art. 15 della L. n.3/2012, a cui è stata data attuazione attraverso il Regolamento istitutivo degli stessi, il D.M. n. 202/2014: il Regolamento prevede l’istituzione di un Registro presso cui gli Organismi devono iscriversi; i requisiti e le modalità per l’iscrizione; la formazione e la gestione degli iscritti; come determinare il compenso e i rimborsi per gli stessi.
Questo Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; gli OCC possono essere costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai o commercialisti, il segretariato sociale, ma anche presso le università o presso gli enti pubblici.
I predetti Organismi svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura che stiamo analizzando; ricoprono, infatti, diverse funzioni che ne sottolineano l’importanza. In primis, si caratterizzano per essere degli enti terzi, imparziali e indipendenti; sono dei veri e propri “mediatori” poiché, nel loro precipuo compito di “gestori della crisi”, studiano insieme al debitore la sua situazione debitoria, analizzano la documentazione prodotta e lo aiutano nella redazione del piano di ristrutturazione del debito o del piano del consumatore.
Verificano, quindi, che i dati e i documenti siano corretti e veritieri, in considerazione del fatto che l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore verranno poi presentati, al fine di ottenere l’omologa, al Giudice del Tribunale competente. In una prima fase sono, pertanto, dei facilitatori perché comunicano con i creditori, facendo da tramite tra gli stessi e il debitore, per predisporre un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Per poter chiedere la nomina di un OCC, il debitore può rivolgersi direttamente agli Organismi istituti e riconosciuti o può presentare una istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale in cui risiede o ha la sede, fornendo una esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le opportune conclusioni. Il Presidente del Tribunale nominerà il Giudice Delegato della procedura il quale, a sua volta, procederà con la nomina del professionista “gestore della crisi”. Sarà poi quest’ultimo a contattare il debitore/istante per attivare la procedura di predisposizione del piano e la successiva omologazione.
La durata del piano del consumatore – sovraindebitamento

La legge 3 del 2012, cosiddetta “legge salva suicidi”, dalla sua entrata in vigore si è dimostrato un valido alleato per tutti quei soggetti, sovraindebitati; il legislatore ha, infatti, introdotto un valido strumento per affrontare […]
Introduzione alla Legge n. 3/2012

La Legge n. 3/2012 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento precise procedure di composizione della crisi nei confronti di soggetti non fallibili. I titolari di P.Iva, di piccole e medie imprese, anche agricole, […]
Sovraindebitamento: costruiamo un piano di guerra per venirne fuori. Ora!

“La crisi finanziaria è ormai alle spalle”, “il peggio sembra essere passato”, oltre questi spot televisivi la realtà che ci circonda sembra descrivere una situazione diversa, fatta di imprese in difficoltà e di famiglie a rischio usura.
Inutile prendersi in giro, spesso ci si è indebitati per errori di valutazione, investimenti “sbagliati” che realizzati in un contesto di bassissima circolazione di denaro ha portato ad una situazione di apparente irreversibilità. Ma così non è ! Chi non smette di combattere alla fine vince ! In questo contesto il Legislatore ha dato un aiuto, con l’introduzione della legge sul sovraindebitamento.
Andiamo per gradi, talvolta chi si trova InCrisi sposta in là il dolore del pagamento dei debiti, cercando di non pensarci, mentre continua ad avere un tenore di vita che non più permettersi.
E’ quindi per usufruire degli strumenti messi a disposizione dal legislatore è nel reame della psicologia che si combatte l’indebitamento personale da consumatore.
Andiamo per gradi:
1. Se sei residente a Bari e provincia e pensi di essere Sovraindebitato la prima cosa da fare è chiamarci !
2. Noi vorremo sapere l’ammontare complessivo del debito, avere il quadro complessivo.
Sembra ovvio, ma spesso la persona con debiti si lascia prendere da una china di abdicazione ad ogni forma di controllo sui debiti che non può che peggiorare la situazione.
3. Fate una analisi sulla vostra gestione del denaro, come spendete il vostro denaro ?
4. In ogni caso è il “gap” tra quanto si guadagna e quanto si spende il motivo del debito. Potrete acquistare di meno o incrementare i guadagni, ma dovrete necessariamente spendere meno di quel che guadagnate. CIOE’: SMETTETE ORA DI ACQUISIRE NUOVI DEBITI! Per fare questo passo può essere utile prendere carta e penna ed inserire tutte le voci di spesa, nessuna esclusa !
5. Create un fondo di emergenza, accantonando del denaro, anche poco, vi servirà per stare più tranquilli.
Come aggredire il debito?
Non abbiamo la bacchetta magica ma gli anni di esperienza nel settore dei crediti deteriorati ci consentono di dare le giuste priorità e di avere una visione d’insieme.
Ogni problema richiede una soluzione appropriata e “cucita” sulla scorta delle esigenze del caso. Non esistono ricette uguali per tutti, lo stesso accesso alla procedura di sovraindebitamento, nelle sue diverse forme, è opportuno unicamente in determinate circostanze.
Inoltre, non è opportuno rivolgersi al legale generico perché come per i malanni legati al corpo esistono specialisti medici, così anche per i problemi di natura legale è opportuno rivolgersi ad Avvocati e Commercialisti che abbiano maturato anni di esperienza nel settore.
Sul campo lavorano anche moltissime figure prive delle abilitazioni, consulenti per società, anche in questo caso se è vero che un iscritto ad un albo professionale non è certamente bravo, è ugualmente vero che un non iscritto non ha passato l’esame, o, ancor peggio, non ha mai sostenuto alcun esame di di ritto o economia.
Vi affidereste ad un professionista senza abilitazione per curare una frattura ?
Probabilmente, no !
Con questo non vogliamo dire che dobbiate necessariamente contattare noi, ma certamente suggeriamo di rivolgervi a professionisti abilitati ed iscritti agli albi !!!
Se viceversa volete contattare i nostri uffici, saremo lieti di costruire un piano che vi consenta di ristrutturare i debiti ed uscire dalla Crisi.