Il Concordato Minore: Soluzione per il Sovraindebitamento secondo la Legge 3 e il Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il concordato minore rappresenta una significativa innovazione nel panorama legislativo italiano, fornendo un efficace strumento per la gestione del sovraindebitamento. Grazie alla Legge 3/2012, che ha introdotto la possibilità per i debitori non fallibili di accedere a procedure concorsuali, e al successivo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), le opzioni per chi si trova in condizioni di difficoltà finanziaria si sono ampliate.

Che cos’è il Concordato Minore?

Il concordato minore è un accordo tra il debitore e i suoi creditori, ratificato dal tribunale, che permette al primo di sanare i propri debiti mediante il pagamento di una quota parte, salvaguardando nel contempo gli interessi dei secondi. Questo strumento è previsto dall’art. 186-bis della Legge Fallimentare per le imprese e, con la Legge 3/2012 e il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, è stato esteso anche ai debitori non fallibili.

Sovraindebitamento e Concordato Minore

Il concordato minore si rivela particolarmente utile in casi di sovraindebitamento, ovvero quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie con il proprio patrimonio. Con l’approvazione del piano di concordato, il debitore può proporsi di soddisfare i creditori in misura ridotta rispetto alla totalità del debito, garantendo nel contempo la continuità della propria attività economica o la salvaguardia del proprio tenore di vita.

Il Concordato Minore nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, entrato in vigore nel 2021, ha apportato ulteriori modifiche al regime del concordato minore. L’obiettivo di queste modifiche è rendere la procedura più snella e accessibile, garantendo un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.

Come Procedere con un Concordato Minore

Se vi trovate in una situazione di sovraindebitamento e siete interessati a esplorare l’opzione del concordato minore, vi consigliamo di rivolgervi a un professionista esperto in diritto della crisi e dell’insolvenza. Questo potrà valutare la vostra situazione specifica e guidarvi attraverso le varie fasi del procedimento.

InCrisiLegal: Esperti di Concordato Minore e Sovraindebitamento

Se avete bisogno di assistenza nella gestione del vostro sovraindebitamento o nella procedura di concordato minore, non esitate a contattare gli avvocati di InCrisiLegal. Con oltre un decennio di esperienza nella gestione dei debiti, il nostro team di avvocati vi fornirà una consulenza esperta e personalizzata. Sebbene la nostra sede

sia a Bari, in via Camillo Rosalba n. 47/z, operiamo in tutta Italia, fornendo assistenza a individui e imprese in tutto il Paese. Contattateci oggi per una consulenza e iniziate il vostro percorso verso la risoluzione del vostro sovraindebitamento.

POSSIBILITA’ DI STRALCIO DELLA POSIZIONE DEBITORIA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE ANCHE TRAMITE LA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il saldo e stralcio delle cartelle tarda ad arrivare o comunque non si hanno le possibilità economiche di rateizzare la debitoria maturata con la P.A.? La procedura da sovraindebitamento può essere la soluzione!

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, intitolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, successivamente modificata dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Si tratta della legge spesso citata come “legge Centaro”, dal nome del senatore (un magistrato) unico firmatario della stessa, ma forse più nota ai non addetti ai lavori come legge “salva suicidi”. L’art. 6, comma 1, della l. n. 3/2012, intitolato “Finalità e definizioni” – individua con chiarezza la natura della procedura, precisando che si tratta di un “accordo con i creditori”, finalizzato a «porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dal presente capo)». In particolare, essa consente di pagare – in misura ridotta – i debiti, sulla base della capacità patrimoniale e reddituale, e di ottenere un fresh start che – nelle intenzioni del legislatore – consente di evitare il ricorso a forme di credito alternative (ad esempio, il prestito usurario).

Le procedure di composizione della crisi sono tre:

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti;

2) il piano del consumatore;

3) la liquidazione del patrimonio.


L’accordo di ristrutturazione o accordo di composizione della crisi si differenzia dalle altre procedure poiché può essere introdotta da soggetti che svolgono o hanno svolto attività imprenditoriale e hanno maturato una debitoria rinveniente, anche in parte, dall’esercizio dell’attività di impresa. Al fine di ottenere l’accoglimento della proposta è necessario che il ceto creditore dia il proprio consenso nella misura del 60 % dei crediti (e non il 60 % dei creditori) inseriti nel piano.


In molti casi, quindi, l’accordo con i creditori non viene omologato in virtù della difficoltà nel raggiungere tale percentuale di adesioni, spesso anche per il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.


Ebbene, la riforma intervenuta nel dicembre del 2020, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, ha reso di gran lunga più semplice l’accoglimento delle proposte di accordo di composizione della crisi.


Va, infatti, ritenuto raggiunto l’accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. 3/2012, e va, quindi, comunicata ai creditori la relazione del gestore della crisi sull’esito del voto ai fini delle eventuali contestazioni e della successiva omologazione, quando non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, ma il voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate debba ritenersi convertito ipso iure in voto positivo ai sensi dell’art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto sia: a) decisivo ai fini dell’approvazione della proposta; b) la proposta di accordo consenta una soddisfazione maggiore dell’Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.


Tale intervento normativo spiana la strada all’instaurazione e all’omologazione di numerosi accordi di composizione della crisi che abbiano come creditore principale l’Agenzia delle Entrate o, in ogni caso, degli Enti statali o locali.

Per maggiori informazioni contatta il numero verde 800-973078 o compila il modulo di richiesta

Revoca del mutuo: decadenza del beneficio del termine

Per poter affrontare delle spese consistenti, come l’acquisto della prima casa per una famiglia, o l’acquisto di tutti gli impianti e i macchinari necessari per avviare una attività imprenditoriale, spesso non si dispone dei mezzi finanziari sufficienti.

a mancata disponibilità liquida o le ristrettezze economiche sono problematiche superabili con la richiesta, da parte dei privati consumatori, di prestiti a medio/lungo termine presso banche ed istituti di credito, specializzati nel fornire somme di denaro per le più diversificate esigenze.

Sentiamo spesso parlare, infatti, di concessione di finanziamenti a lungo termine, comunemente denominati mutui, attraverso cui si consente un investimento della durata variabile, da parte delle banche, e la contrazione di un vero e proprio debito per i privati, da restituire attraverso la predisposizione di un piano di ammortamento dell’importo concordato e di rate generalmente mensili.

Ma cosa è un mutuo? Possiamo darne una definizione tecnico/giuridica richiamando l’art. 1813 del codice civile: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Analizzando quanto appena descritto, possiamo dire che si tratta di un contratto stipulato tra due soggetti, il mutuante, cioè il soggetto (banca o altro intermediario finanziario) che eroga la somma richiesta, e il mutuatario, ossia il soggetto che riceve la somma e che si obbliga a restituirla entro una determinata scadenza.

Tra le varie ipotesi di mutuo rinvenibili nella casistica, quello bancario è il più frequente: richiesto soprattutto per la compravendita immobiliare, o per ristrutturare degli edifici, o come anzidetto, per avviare una attività imprenditoriale, finanziare delle spese importanti.

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Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da una grave crisi economica e finanziaria, con delle ripercussioni non solo sulle grandi aziende, ma anche sui piccoli imprenditori, sugli artigiani e sulle famiglie stesse. Sempre più frequentemente, le piccole aziende, le società agricole, i professionisti e i consumatori hanno avvertito la difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di soddisfazione dei debiti, subendo uno stato, seppur temporaneo, di “insolvenza” o, nel peggiore dei casi, di “sovraindebitamento”.

Tale è la situazione in cui versa il soggetto che non riesce, con il proprio patrimonio e per un periodo prolungato di tempo, a soddisfare i debiti contratti: si apre, così, una “crisi”, per la difficoltà di adempiere alle proprie “obbligazioni”. La legge, in passato, ha tutelato le situazioni di profonda crisi delle grandi e medie imprese, attraverso degli strumenti alternativi al fallimento: le procedure concorsuali. Oggi si avverte, però, la necessità di tutelare anche quei soggetti che non presentano i requisiti per applicare la legge fallimentare, ma che parimenti subiscono delle gravi ripercussioni in seguito all’aggravarsi della situazione debitoria.

A tal proposito, è entrata in vigore la Legge n. 3 del 2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, definita anche come Legge Centaro o Legge “salva-suicidi”, proprio in virtù dei gravi episodi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese negli ultimi anni.
La legge in oggetto prevede, quindi, delle procedure di ausilio per tutti coloro che, non soggetti alle procedure concorsuali, intendono ripianare i propri debiti attraverso degli accordi con i creditori. Queste procedure “paraconcorsuali” prevedono, quindi, un accordo negoziale per risolvere le situazioni di insolvenza, evitando quelle drammatiche conseguenze come la perdita di credibilità sociale o il ricorso all’usura.

Queste sono tre:
– la proposta di accordo del debitore: riguarda quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come piccole imprese ma che non possono attivare le procedure concorsuali, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative, società di professionisti;
– il piano del consumatore: riguarda quei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale professionale e, dunque, il lavoratore dipendente, il cittadino comune o altro;
– la liquidazione del patrimonio del debitore: riguarda quei soggetti che vogliono vendere i loro beni e il loro patrimonio per soddisfare i loro creditori e azzerare i loro debiti.

Affinché il debitore non fallibile o il consumatore gravemente indebitato possano agevolmente attuare tali procedure, è richiesto il supporto di un nuovo organismo, introdotto dalla predetta legge: l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, definito anche OCC, che agevola la predisposizione dei piani di rientro e di ristrutturazione delle situazioni debitorie e delle proposte di accordo con i creditori, grazie anche alla presenza di professionisti qualificati e competenti (avvocati, commercialisti o notai) designati come Gestori dallo stesso Organo. Tali Organismi sono previsti dall’art. 15 della L. n.3/2012, a cui è stata data attuazione attraverso il Regolamento istitutivo degli stessi, il D.M. n. 202/2014: il Regolamento prevede l’istituzione di un Registro presso cui gli Organismi devono iscriversi; i requisiti e le modalità per l’iscrizione; la formazione e la gestione degli iscritti; come determinare il compenso e i rimborsi per gli stessi.

Questo Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; gli OCC possono essere costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai o commercialisti, il segretariato sociale, ma anche presso le università o presso gli enti pubblici.

I predetti Organismi svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura che stiamo analizzando; ricoprono, infatti, diverse funzioni che ne sottolineano l’importanza. In primis, si caratterizzano per essere degli enti terzi, imparziali e indipendenti; sono dei veri e propri “mediatori” poiché, nel loro precipuo compito di “gestori della crisi”, studiano insieme al debitore la sua situazione debitoria, analizzano la documentazione prodotta e lo aiutano nella redazione del piano di ristrutturazione del debito o del piano del consumatore.
Verificano, quindi, che i dati e i documenti siano corretti e veritieri, in considerazione del fatto che l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore verranno poi presentati, al fine di ottenere l’omologa, al Giudice del Tribunale competente. In una prima fase sono, pertanto, dei facilitatori perché comunicano con i creditori, facendo da tramite tra gli stessi e il debitore, per predisporre un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Per poter chiedere la nomina di un OCC, il debitore può rivolgersi direttamente agli Organismi istituti e riconosciuti o può presentare una istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale in cui risiede o ha la sede, fornendo una esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le opportune conclusioni. Il Presidente del Tribunale nominerà il Giudice Delegato della procedura il quale, a sua volta, procederà con la nomina del professionista “gestore della crisi”. Sarà poi quest’ultimo a contattare il debitore/istante per attivare la procedura di predisposizione del piano e la successiva omologazione.

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da una grave crisi economica e finanziaria, con delle ripercussioni non solo sulle grandi aziende, ma anche sui piccoli imprenditori, sugli artigiani e sulle famiglie stesse. Sempre più frequentemente, le piccole aziende, le società agricole, i professionisti e i consumatori hanno avvertito la difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di soddisfazione dei debiti, subendo uno stato, seppur temporaneo, di “insolvenza” o, nel peggiore dei casi, di “sovraindebitamento”.
Tale è la situazione in cui versa il soggetto che non riesce, con il proprio patrimonio e per un periodo prolungato di tempo, a soddisfare i debiti contratti: si apre, così, una “crisi”, per la difficoltà di adempiere alle proprie “obbligazioni”. La legge, in passato, ha tutelato le situazioni di profonda crisi delle grandi e medie imprese, attraverso degli strumenti alternativi al fallimento: le procedure concorsuali. Oggi si avverte, però, la necessità di tutelare anche quei soggetti che non presentano i requisiti per applicare la legge fallimentare, ma che parimenti subiscono delle gravi ripercussioni in seguito all’aggravarsi della situazione debitoria.
A tal proposito, è entrata in vigore la Legge n. 3 del 2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, definita anche come Legge Centaro o Legge “salva-suicidi”, proprio in virtù dei gravi episodi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese negli ultimi anni.
La legge in oggetto prevede, quindi, delle procedure di ausilio per tutti coloro che, non soggetti alle procedure concorsuali, intendono ripianare i propri debiti attraverso degli accordi con i creditori. Queste procedure “paraconcorsuali” prevedono, quindi, un accordo negoziale per risolvere le situazioni di insolvenza, evitando quelle drammatiche conseguenze come la perdita di credibilità sociale o il ricorso all’usura.
Queste sono tre:
– la proposta di accordo del debitore: riguarda quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come piccole imprese ma che non possono attivare le procedure concorsuali, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative, società di professionisti;
– il piano del consumatore: riguarda quei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale professionale e, dunque, il lavoratore dipendente, il cittadino comune o altro;
– la liquidazione del patrimonio del debitore: riguarda quei soggetti che vogliono vendere i loro beni e il loro patrimonio per soddisfare i loro creditori e azzerare i loro debiti.
Affinché il debitore non fallibile o il consumatore gravemente indebitato possano agevolmente attuare tali procedure, è richiesto il supporto di un nuovo organismo, introdotto dalla predetta legge: l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, definito anche OCC, che agevola la predisposizione dei piani di rientro e di ristrutturazione delle situazioni debitorie e delle proposte di accordo con i creditori, grazie anche alla presenza di professionisti qualificati e competenti (avvocati, commercialisti o notai) designati come Gestori dallo stesso Organo. Tali Organismi sono previsti dall’art. 15 della L. n.3/2012, a cui è stata data attuazione attraverso il Regolamento istitutivo degli stessi, il D.M. n. 202/2014: il Regolamento prevede l’istituzione di un Registro presso cui gli Organismi devono iscriversi; i requisiti e le modalità per l’iscrizione; la formazione e la gestione degli iscritti; come determinare il compenso e i rimborsi per gli stessi.
Questo Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; gli OCC possono essere costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai o commercialisti, il segretariato sociale, ma anche presso le università o presso gli enti pubblici.
I predetti Organismi svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura che stiamo analizzando; ricoprono, infatti, diverse funzioni che ne sottolineano l’importanza. In primis, si caratterizzano per essere degli enti terzi, imparziali e indipendenti; sono dei veri e propri “mediatori” poiché, nel loro precipuo compito di “gestori della crisi”, studiano insieme al debitore la sua situazione debitoria, analizzano la documentazione prodotta e lo aiutano nella redazione del piano di ristrutturazione del debito o del piano del consumatore.
Verificano, quindi, che i dati e i documenti siano corretti e veritieri, in considerazione del fatto che l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore verranno poi presentati, al fine di ottenere l’omologa, al Giudice del Tribunale competente. In una prima fase sono, pertanto, dei facilitatori perché comunicano con i creditori, facendo da tramite tra gli stessi e il debitore, per predisporre un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Per poter chiedere la nomina di un OCC, il debitore può rivolgersi direttamente agli Organismi istituti e riconosciuti o può presentare una istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale in cui risiede o ha la sede, fornendo una esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le opportune conclusioni. Il Presidente del Tribunale nominerà il Giudice Delegato della procedura il quale, a sua volta, procederà con la nomina del professionista “gestore della crisi”. Sarà poi quest’ultimo a contattare il debitore/istante per attivare la procedura di predisposizione del piano e la successiva omologazione.
In particolare, la “proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti” prevede che il debitore non fallibile, con l’ausilio dell’OCC, predisponga una piano per proporre una dilazione di pagamento, o una rimessione parziale dei propri debiti, o il pagamento parziale dei creditori privilegiati, o l’affidamento del proprio patrimonio ad un gestore terzo che si occupi della liquidazione dei beni e del successivo riparto del ricavato. In ogni caso, il piano deve essere concretamente realizzabile, anche con la predisposizione di garanzie, e deve ottenere il consenso dei creditori, prima di poter essere depositato in Tribunale, per essere omologato ed eseguito.
Invece, il “piano del consumatore” non richiede l’approvazione dei creditori; si tratta di un piano che deve ottenere il giudizio di fattibilità da parte del Tribunale competente e richiede la presenza di alcuni importanti requisiti da parte del debitore persona fisica: il debitore/consumatore deve, infatti, essere in buona fede, deve essere indebitato senza alcuna colpa a lui imputabile, non deve aver compiuto atti per frodare i suoi creditori. Occorre presentare una documentazione che attesti, in modo trasparente, la situazione economica e patrimoniale, accompagnata dalla relazione dell’OCC, affinché il Giudice verifichi che il piano proposto per la soddisfazione dei debiti sia ammissibile.
Una volta redatti i piani suddetti, gli stessi devono essere depositati presso il Tribunale in cui il debitore risiede o ha la sede; entro 3 giorni dal deposito, insieme a tutti i documenti comprovanti la situazione di crisi economica da allegare, l’OCC provvede a trasmettere il piano anche agli uffici fiscali.
Il ruolo dell’OCC non termina certamente in questa fase preliminare, in quanto è un vero e proprio ausiliario del Giudice, poiché lo coadiuva nella relazione e nell’esame delle proposte presentate e nel rilascio dell’attestazione di fattibilità; provvede, inoltre, a svolgere tutte le formalità pubblicitarie richieste e, se richiesto dal Giudice, può anche occuparsi della liquidazione del patrimonio del debitore, una volta diventati esecutivi i piani di rientro debitori.
L’accordo di piano, una volta omologato, diventa obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori rispetto alla data in cui viene resa pubblica la proposta, e i creditori successivi non potranno esercitare alcuna azione esecutiva sui beni del debitore che sono stati inclusi nel piano di rientro. L’OCC vigila, durante tutta la procedura di esecuzione dell’accordo, che la stessa sia corretta e che venga eseguita secondo il decreto di omologazione del Giudice.

È possibile rivolgersi ad Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di Bari

presso il Tribunale di Bari,

Istanza all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Tribunale di Bari (ultimo aggiornamento: 12/12/2016)

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

presso la Camera di Commercio,

presso l’Ordine degli Avvocati.

La durata del piano del consumatore – sovraindebitamento

La legge 3 del 2012, cosiddetta “legge salva suicidi”, dalla sua entrata in vigore si è dimostrato un valido alleato per tutti quei soggetti, sovraindebitati; il legislatore ha, infatti, introdotto un valido strumento per affrontare i debiti ed affronatere situazioni di dissesto economico. Tra le procedure introdotte dalla richiamata Legge, insieme alla liquidazione patrimoniale e all’accordo con i creditori, susiste il c.d. Piano de consumatore
Che cosa è il piano del consumatore ?
In estrema sintesi e semplificazione, il piano del consumatore consistente in un piano rateale di pagamento dei debiti, predisposto sulla base delle reali condizioni economiche del debitore.

Quando è possibile ottenere il Piano del consumatore ?
L’accesso alla procedura in esame non è automatico, in quanto il debitore istante deve possedere una serie di requisiti (primo fra tutti quello della meritevolezza).

Si evidenzia altresì che le eventuali istanze di riduzione delle posizioni debitorie debbano avvenire contemperando un’analisi delle reali condizioni reddituali e patrimoniali dell’istante, il cui organismo di neutralità ed equilibrio è dato dai c.d. OCC (Organismo di composizione della crisi).

Ma quanto può durare il Piano del consumatore ?
Uno degli ostacoli principali del piano del consumatore è da sempre quello della durata, infatti, la maggiore durata del piano rappresenta un evidente vantaggio per il debitore, a discapito degli interessi creditori. Sul punto il legislatore nella stesura della L 3/2012 nulla ha stabilito.
Ebbene, tale vuoto normativo è stato quindi colmato, come sovente accade, dalla Giurisprudenza di merito che, richiamando le indicazioni della Corte di Cassazione (sent. 1521/2013), ha posto un tetto massimo alla durata del piano, solitamente individuato in cinque anni.

Tale circostanza, ovviamente deteriora la possibilità per i sovraindebitati di utilizzare tale procedura infatti una breve durata rende di fatto insostenibile la proposta. E’ fatto noto che gli istanti si ritrovino nella maggior parte dei casi ad avere debiti con istituti bancari con piani di ammortamento ben piu’ lunghi di 5 anni. Inoltre, spesso in sede di erogazione di detti mutui gli obbligati hanno concesso garanzie ipotecarie sugli immobili di loro proprietà. Seguendo tali problematiche la giurisprudenza di merito sul punto è in continua evoluzione.

Opportuno, quindi evidenziare, il decreto di omologa ottenuto da un giovane sovraindebitato dal Tribunale di Parma (del 25 Luglio 2018) che dovrà affrontare un piano di rientro di ben trent’anni.
Nel provvedimento citato, in riferimento alla durata del piano, si legge: “[…] la prassi e la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, a differenza di altre procedure concorsuali maggiori, non prevede un limite temporale predefinito per le composizioni delle Crisi da Sovraindebitamento; b) in merito alla Sentenza della Suprema Corte, S.U. 1521 del 2013, richiamata da Banca ******, la Cassazione stessa individua la sussistenza della c.d. “causa concreta concordataria”, nella duplice prospettiva del superamento della crisi unitamente al soddisfacimento pur parziale, ma non “epidermico” o del tutto irrisorio dei creditori. La Sentenza, in oggetto, fa pertanto riferimento al Concordato Preventivo e non alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento”.

Tale provvedimento riveste un ruolo importante nella difesa dei sovraindebitati: il piano omologato, prevede una durata per il piano del consumatore di sei anni, a cui si aggiungono altri 24 anni per i soli crediti ipotecari vantati dall’istituto bancario.

Tale prospettazione apre uno spiraglio per quanti, in tutta evidenza, siano in grado, anche con l’intervento di terzio di prospettare una soluzione di convenienza rispetto alla ipotesi liquidatorio o al peggio ad una procedura esecutiva. Ed invero i giudici investiti hanno l’ingrato compito di trovare un contemperamento tra gli interessi in gioco, ripartiti e sovente opposti tra i debitori ed i creditori, i quali sovente vorrebbero arrivare ad una soluzione il piu’ celere possibile

Introduzione alla Legge n. 3/2012

La Legge n. 3/2012 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento precise procedure di composizione della crisi nei confronti di soggetti non fallibili.

I titolari di P.Iva, di piccole e medie imprese, anche agricole, non assoggettabili a fallimento (nonché i privati, garanti e fidejussori di società fallibili) in difficoltà da sovraindebitamento potranno trovare accordi con i propri creditori, realizzando un piano di lavoro con il sostegno di organismi e professionisti indicati dal Tribunale e con il controllo dello stesso finalizzato al rispetto degli impegni assunti.

Si riconosce a tele normativa un importante impatto sociale, la volontà del legislatore di essere “vicino” ai molti che nel tentativo di affrancarsi dai propri debiti hanno contratto successivi debiti in maniera esponenziale, cadendo anche nella trappola dell’usura.

Gli strumenti previsti sono a disposizione di quanti, sono – come definito dalla legge – in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” e non possono accedere agli strumenti di composizione della crisi di impresa (accordi di ristrutturazione dei debiti, piani omologati, concordati preventivi e concordati fallimentari) in quanto non fallibili.

Grazie alla nostra esperienza pluriennale maturata in ambito di recupero crediti per conto di Banche ed istituzioni finanziarie posso garantirti che in materia di sovraindebitamento il tempo ha un ruolo determinante, e far finta che il problema non esista non fa che peggiorare la situazione, pertanto ti invito ad affrontare “il toro per le corna”,

ci sono davvero pochi professionisti in Italia e nella città di Bari che hanno maturato esperienza in materia bancaria e di crisi d’impresa e da sovraindebitamento, non affidarti al primo parente o amico professionista, ma a qualcuno che sia VERAMENTE qualificato e specializzato !

 

Sovraindebitamento: costruiamo un piano di guerra per venirne fuori. Ora!

“La crisi finanziaria è ormai alle spalle”, “il peggio sembra essere passato”, oltre questi spot televisivi la realtà che ci circonda sembra descrivere una situazione diversa, fatta di imprese in difficoltà e di famiglie a rischio usura.

Inutile prendersi in giro, spesso ci si è indebitati per errori di valutazione, investimenti “sbagliati” che realizzati in un contesto di bassissima circolazione di denaro ha portato ad una situazione di apparente irreversibilità. Ma così non è ! Chi non smette di combattere alla fine vince ! In questo contesto il Legislatore ha dato un aiuto, con l’introduzione della legge sul sovraindebitamento.

Andiamo per gradi, talvolta chi si trova InCrisi sposta in là il dolore del pagamento dei debiti, cercando di non pensarci, mentre continua ad avere un tenore di vita che non più permettersi.
E’ quindi per usufruire degli strumenti messi a disposizione dal legislatore è nel reame della psicologia che si combatte l’indebitamento personale da consumatore.

Andiamo per gradi:

1. Se sei residente a Bari e provincia e pensi di essere Sovraindebitato la prima cosa da fare è chiamarci !
2. Noi vorremo sapere l’ammontare complessivo del debito, avere il quadro complessivo.
Sembra ovvio, ma spesso la persona con debiti si lascia prendere da una china di abdicazione ad ogni forma di controllo sui debiti che non può che peggiorare la situazione.

3. Fate una analisi sulla vostra gestione del denaro, come spendete il vostro denaro ?

4. In ogni caso è il “gap” tra quanto si guadagna e quanto si spende il motivo del debito. Potrete acquistare di meno o incrementare i guadagni, ma dovrete necessariamente spendere meno di quel che guadagnate. CIOE’: SMETTETE ORA DI ACQUISIRE NUOVI DEBITI! Per fare questo passo può essere utile prendere carta e penna ed inserire tutte le voci di spesa, nessuna esclusa !

5. Create un fondo di emergenza, accantonando del denaro, anche poco, vi servirà per stare più tranquilli.
Come aggredire il debito?

Non abbiamo la bacchetta magica ma gli anni di esperienza nel settore dei crediti deteriorati ci consentono di dare le giuste priorità e di avere una visione d’insieme.

Ogni problema richiede una soluzione appropriata e “cucita” sulla scorta delle esigenze del caso. Non esistono ricette uguali per tutti, lo stesso accesso alla procedura di sovraindebitamento, nelle sue diverse forme, è opportuno unicamente in determinate circostanze.

Inoltre, non è opportuno rivolgersi al legale generico perché come per i malanni legati al corpo esistono specialisti medici, così anche per i problemi di natura legale è opportuno rivolgersi ad Avvocati e Commercialisti che abbiano maturato anni di esperienza nel settore.

Sul campo lavorano anche moltissime figure prive delle abilitazioni, consulenti per società, anche in questo caso se è vero che un iscritto ad un albo professionale non è certamente bravo, è ugualmente vero che un non iscritto non ha passato l’esame, o, ancor peggio, non ha mai sostenuto alcun esame di di ritto o economia.

Vi affidereste ad un professionista senza abilitazione per curare una frattura ?

Probabilmente, no !

Con questo non vogliamo dire che dobbiate necessariamente contattare noi, ma certamente suggeriamo di rivolgervi a professionisti abilitati ed iscritti agli albi !!!

Se viceversa volete contattare i nostri uffici, saremo lieti di costruire un piano che vi consenta di ristrutturare i debiti ed uscire dalla Crisi.

“La crisi finanziaria è ormai alle spalle”, “il peggio sembra essere passato”, oltre questi spot televisivi la realtà che ci circonda sembra descrivere una situazione diversa, fatta di imprese in difficoltà e di famiglie a rischio usura.

Inutile prendersi in giro, spesso ci si è indebitati per errori di valutazione, investimenti “sbagliati” che realizzati in un contesto di bassissima circolazione di denaro ha portato ad una situazione di apparente irreversibilità. Ma così non è ! Chi non smette di combattere alla fine vince ! In questo contesto il Legislatore ha dato un aiuto, con l’introduzione della legge sul sovraindebitamento.

Andiamo per gradi, talvolta chi si trova InCrisi sposta in là il dolore del pagamento dei debiti, cercando di non pensarci, mentre continua ad avere un tenore di vita che non più permettersi.
E’ quindi per usufruire degli strumenti messi a disposizione dal legislatore è nel reame della psicologia che si combatte l’indebitamento personale da consumatore.

Andiamo per gradi:

1. Se sei residente a Bari  e provincia e pensi di essere Sovraindebitato la prima cosa da fare è chiamarci !
2. Noi vorremo sapere l’ammontare complessivo del debito, avere il quadro complessivo.
Sembra ovvio, ma spesso la persona con debiti si lascia prendere da una china di abdicazione ad ogni forma di controllo sui debiti che non può che peggiorare la situazione.

3. Fate una analisi sulla vostra gestione del denaro, come spendete il vostro denaro ?

4. In ogni caso è il “gap” tra quanto si guadagna e quanto si spende il motivo del debito. Potrete acquistare di meno o incrementare i guadagni, ma dovrete necessariamente spendere meno di quel che guadagnate. CIOE’: SMETTETE ORA DI ACQUISIRE NUOVI DEBITI! Per fare questo passo può essere utile prendere carta e penna ed inserire tutte le voci di spesa, nessuna esclusa !

5. Create un fondo di emergenza, accantonando del denaro, anche poco, vi servirà per stare più tranquilli.
Come aggredire il debito?

Non abbiamo la bacchetta magica ma gli anni di esperienza nel settore dei crediti deteriorati ci consentono di dare le giuste priorità e di avere una visione d’insieme.

Ogni problema richiede una soluzione appropriata e “cucita” sulla scorta delle esigenze del caso. Non esistono ricette uguali per tutti, lo stesso accesso alla procedura di sovraindebitamento, nelle sue diverse forme, è opportuno unicamente in determinate circostanze.

Inoltre, non è opportuno rivolgersi al legale generico perché come per i malanni legati al corpo esistono specialisti medici, così anche per i problemi di natura legale è opportuno rivolgersi ad Avvocati e Commercialisti che abbiano maturato anni di esperienza nel settore.

Sul campo lavorano anche moltissime figure prive delle abilitazioni, consulenti per società, anche in questo caso se è vero che un iscritto ad un albo professionale non è certamente bravo, è ugualmente vero che un non iscritto non ha passato l’esame, o, ancor peggio, non ha mai sostenuto alcun esame di di ritto o economia.

Vi affidereste ad un professionista senza abilitazione per curare una frattura ?

Probabilmente, no !

Con questo non vogliamo dire che dobbiate necessariamente contattare noi, ma certamente suggeriamo di rivolgervi a professionisti abilitati ed iscritti agli albi !!!

Se viceversa volete contattare i nostri uffici, saremo lieti di costruire un piano che vi consenta di ristrutturare i debiti ed uscire dalla Crisi.