Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da una grave crisi economica e finanziaria, con delle ripercussioni non solo sulle grandi aziende, ma anche sui piccoli imprenditori, sugli artigiani e sulle famiglie stesse. Sempre più frequentemente, le piccole aziende, le società agricole, i professionisti e i consumatori hanno avvertito la difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di soddisfazione dei debiti, subendo uno stato, seppur temporaneo, di “insolvenza” o, nel peggiore dei casi, di “sovraindebitamento”.

Tale è la situazione in cui versa il soggetto che non riesce, con il proprio patrimonio e per un periodo prolungato di tempo, a soddisfare i debiti contratti: si apre, così, una “crisi”, per la difficoltà di adempiere alle proprie “obbligazioni”. La legge, in passato, ha tutelato le situazioni di profonda crisi delle grandi e medie imprese, attraverso degli strumenti alternativi al fallimento: le procedure concorsuali. Oggi si avverte, però, la necessità di tutelare anche quei soggetti che non presentano i requisiti per applicare la legge fallimentare, ma che parimenti subiscono delle gravi ripercussioni in seguito all’aggravarsi della situazione debitoria.

A tal proposito, è entrata in vigore la Legge n. 3 del 2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, definita anche come Legge Centaro o Legge “salva-suicidi”, proprio in virtù dei gravi episodi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese negli ultimi anni.
La legge in oggetto prevede, quindi, delle procedure di ausilio per tutti coloro che, non soggetti alle procedure concorsuali, intendono ripianare i propri debiti attraverso degli accordi con i creditori. Queste procedure “paraconcorsuali” prevedono, quindi, un accordo negoziale per risolvere le situazioni di insolvenza, evitando quelle drammatiche conseguenze come la perdita di credibilità sociale o il ricorso all’usura.

Queste sono tre:
– la proposta di accordo del debitore: riguarda quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come piccole imprese ma che non possono attivare le procedure concorsuali, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative, società di professionisti;
– il piano del consumatore: riguarda quei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale professionale e, dunque, il lavoratore dipendente, il cittadino comune o altro;
– la liquidazione del patrimonio del debitore: riguarda quei soggetti che vogliono vendere i loro beni e il loro patrimonio per soddisfare i loro creditori e azzerare i loro debiti.

Affinché il debitore non fallibile o il consumatore gravemente indebitato possano agevolmente attuare tali procedure, è richiesto il supporto di un nuovo organismo, introdotto dalla predetta legge: l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, definito anche OCC, che agevola la predisposizione dei piani di rientro e di ristrutturazione delle situazioni debitorie e delle proposte di accordo con i creditori, grazie anche alla presenza di professionisti qualificati e competenti (avvocati, commercialisti o notai) designati come Gestori dallo stesso Organo. Tali Organismi sono previsti dall’art. 15 della L. n.3/2012, a cui è stata data attuazione attraverso il Regolamento istitutivo degli stessi, il D.M. n. 202/2014: il Regolamento prevede l’istituzione di un Registro presso cui gli Organismi devono iscriversi; i requisiti e le modalità per l’iscrizione; la formazione e la gestione degli iscritti; come determinare il compenso e i rimborsi per gli stessi.

Questo Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; gli OCC possono essere costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai o commercialisti, il segretariato sociale, ma anche presso le università o presso gli enti pubblici.

I predetti Organismi svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura che stiamo analizzando; ricoprono, infatti, diverse funzioni che ne sottolineano l’importanza. In primis, si caratterizzano per essere degli enti terzi, imparziali e indipendenti; sono dei veri e propri “mediatori” poiché, nel loro precipuo compito di “gestori della crisi”, studiano insieme al debitore la sua situazione debitoria, analizzano la documentazione prodotta e lo aiutano nella redazione del piano di ristrutturazione del debito o del piano del consumatore.
Verificano, quindi, che i dati e i documenti siano corretti e veritieri, in considerazione del fatto che l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore verranno poi presentati, al fine di ottenere l’omologa, al Giudice del Tribunale competente. In una prima fase sono, pertanto, dei facilitatori perché comunicano con i creditori, facendo da tramite tra gli stessi e il debitore, per predisporre un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Per poter chiedere la nomina di un OCC, il debitore può rivolgersi direttamente agli Organismi istituti e riconosciuti o può presentare una istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale in cui risiede o ha la sede, fornendo una esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le opportune conclusioni. Il Presidente del Tribunale nominerà il Giudice Delegato della procedura il quale, a sua volta, procederà con la nomina del professionista “gestore della crisi”. Sarà poi quest’ultimo a contattare il debitore/istante per attivare la procedura di predisposizione del piano e la successiva omologazione.

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da una grave crisi economica e finanziaria, con delle ripercussioni non solo sulle grandi aziende, ma anche sui piccoli imprenditori, sugli artigiani e sulle famiglie stesse. Sempre più frequentemente, le piccole aziende, le società agricole, i professionisti e i consumatori hanno avvertito la difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di soddisfazione dei debiti, subendo uno stato, seppur temporaneo, di “insolvenza” o, nel peggiore dei casi, di “sovraindebitamento”.
Tale è la situazione in cui versa il soggetto che non riesce, con il proprio patrimonio e per un periodo prolungato di tempo, a soddisfare i debiti contratti: si apre, così, una “crisi”, per la difficoltà di adempiere alle proprie “obbligazioni”. La legge, in passato, ha tutelato le situazioni di profonda crisi delle grandi e medie imprese, attraverso degli strumenti alternativi al fallimento: le procedure concorsuali. Oggi si avverte, però, la necessità di tutelare anche quei soggetti che non presentano i requisiti per applicare la legge fallimentare, ma che parimenti subiscono delle gravi ripercussioni in seguito all’aggravarsi della situazione debitoria.
A tal proposito, è entrata in vigore la Legge n. 3 del 2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”, definita anche come Legge Centaro o Legge “salva-suicidi”, proprio in virtù dei gravi episodi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese negli ultimi anni.
La legge in oggetto prevede, quindi, delle procedure di ausilio per tutti coloro che, non soggetti alle procedure concorsuali, intendono ripianare i propri debiti attraverso degli accordi con i creditori. Queste procedure “paraconcorsuali” prevedono, quindi, un accordo negoziale per risolvere le situazioni di insolvenza, evitando quelle drammatiche conseguenze come la perdita di credibilità sociale o il ricorso all’usura.
Queste sono tre:
– la proposta di accordo del debitore: riguarda quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come piccole imprese ma che non possono attivare le procedure concorsuali, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative, società di professionisti;
– il piano del consumatore: riguarda quei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale professionale e, dunque, il lavoratore dipendente, il cittadino comune o altro;
– la liquidazione del patrimonio del debitore: riguarda quei soggetti che vogliono vendere i loro beni e il loro patrimonio per soddisfare i loro creditori e azzerare i loro debiti.
Affinché il debitore non fallibile o il consumatore gravemente indebitato possano agevolmente attuare tali procedure, è richiesto il supporto di un nuovo organismo, introdotto dalla predetta legge: l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, definito anche OCC, che agevola la predisposizione dei piani di rientro e di ristrutturazione delle situazioni debitorie e delle proposte di accordo con i creditori, grazie anche alla presenza di professionisti qualificati e competenti (avvocati, commercialisti o notai) designati come Gestori dallo stesso Organo. Tali Organismi sono previsti dall’art. 15 della L. n.3/2012, a cui è stata data attuazione attraverso il Regolamento istitutivo degli stessi, il D.M. n. 202/2014: il Regolamento prevede l’istituzione di un Registro presso cui gli Organismi devono iscriversi; i requisiti e le modalità per l’iscrizione; la formazione e la gestione degli iscritti; come determinare il compenso e i rimborsi per gli stessi.
Questo Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; gli OCC possono essere costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai o commercialisti, il segretariato sociale, ma anche presso le università o presso gli enti pubblici.
I predetti Organismi svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura che stiamo analizzando; ricoprono, infatti, diverse funzioni che ne sottolineano l’importanza. In primis, si caratterizzano per essere degli enti terzi, imparziali e indipendenti; sono dei veri e propri “mediatori” poiché, nel loro precipuo compito di “gestori della crisi”, studiano insieme al debitore la sua situazione debitoria, analizzano la documentazione prodotta e lo aiutano nella redazione del piano di ristrutturazione del debito o del piano del consumatore.
Verificano, quindi, che i dati e i documenti siano corretti e veritieri, in considerazione del fatto che l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore verranno poi presentati, al fine di ottenere l’omologa, al Giudice del Tribunale competente. In una prima fase sono, pertanto, dei facilitatori perché comunicano con i creditori, facendo da tramite tra gli stessi e il debitore, per predisporre un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Per poter chiedere la nomina di un OCC, il debitore può rivolgersi direttamente agli Organismi istituti e riconosciuti o può presentare una istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale in cui risiede o ha la sede, fornendo una esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le opportune conclusioni. Il Presidente del Tribunale nominerà il Giudice Delegato della procedura il quale, a sua volta, procederà con la nomina del professionista “gestore della crisi”. Sarà poi quest’ultimo a contattare il debitore/istante per attivare la procedura di predisposizione del piano e la successiva omologazione.
In particolare, la “proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti” prevede che il debitore non fallibile, con l’ausilio dell’OCC, predisponga una piano per proporre una dilazione di pagamento, o una rimessione parziale dei propri debiti, o il pagamento parziale dei creditori privilegiati, o l’affidamento del proprio patrimonio ad un gestore terzo che si occupi della liquidazione dei beni e del successivo riparto del ricavato. In ogni caso, il piano deve essere concretamente realizzabile, anche con la predisposizione di garanzie, e deve ottenere il consenso dei creditori, prima di poter essere depositato in Tribunale, per essere omologato ed eseguito.
Invece, il “piano del consumatore” non richiede l’approvazione dei creditori; si tratta di un piano che deve ottenere il giudizio di fattibilità da parte del Tribunale competente e richiede la presenza di alcuni importanti requisiti da parte del debitore persona fisica: il debitore/consumatore deve, infatti, essere in buona fede, deve essere indebitato senza alcuna colpa a lui imputabile, non deve aver compiuto atti per frodare i suoi creditori. Occorre presentare una documentazione che attesti, in modo trasparente, la situazione economica e patrimoniale, accompagnata dalla relazione dell’OCC, affinché il Giudice verifichi che il piano proposto per la soddisfazione dei debiti sia ammissibile.
Una volta redatti i piani suddetti, gli stessi devono essere depositati presso il Tribunale in cui il debitore risiede o ha la sede; entro 3 giorni dal deposito, insieme a tutti i documenti comprovanti la situazione di crisi economica da allegare, l’OCC provvede a trasmettere il piano anche agli uffici fiscali.
Il ruolo dell’OCC non termina certamente in questa fase preliminare, in quanto è un vero e proprio ausiliario del Giudice, poiché lo coadiuva nella relazione e nell’esame delle proposte presentate e nel rilascio dell’attestazione di fattibilità; provvede, inoltre, a svolgere tutte le formalità pubblicitarie richieste e, se richiesto dal Giudice, può anche occuparsi della liquidazione del patrimonio del debitore, una volta diventati esecutivi i piani di rientro debitori.
L’accordo di piano, una volta omologato, diventa obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori rispetto alla data in cui viene resa pubblica la proposta, e i creditori successivi non potranno esercitare alcuna azione esecutiva sui beni del debitore che sono stati inclusi nel piano di rientro. L’OCC vigila, durante tutta la procedura di esecuzione dell’accordo, che la stessa sia corretta e che venga eseguita secondo il decreto di omologazione del Giudice.

È possibile rivolgersi ad Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di Bari

presso il Tribunale di Bari,

Istanza all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Tribunale di Bari (ultimo aggiornamento: 12/12/2016)

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

presso la Camera di Commercio,

presso l’Ordine degli Avvocati.

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

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1. Oggetto e principi generali. Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina l’organizzazione interna dell’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito denominato “Organismo”), espleta l’attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all’organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente. Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

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