La Guida definitiva alla Centrale dei rischi (CR)

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Privacy: le prassi illecite e recupero crediti

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.

Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:
• visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il
pagamento della somma dovuta);
• comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
• utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;
• affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.
Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:
• visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il
pagamento della somma dovuta);
• comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
• utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile  divulgazione di dati personali;
• affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

Recupero crediti: principi generali

Privacy e recupero crediti

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l’esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive (visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti).

È per questo motivo che l’Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (le società specializzate e quanti – finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche – svolgono tale attività direttamente) le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

n.b. è stato realizzato prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione

Fonte:

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Privacy+e+recupero+crediti+-+Il+Vademecum.pdf

Privacy e recupero crediti

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.
Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l’esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive (visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti).
Per questo motivo l’Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (le società specializzate e quanti – finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche – svolgono tale attività direttamente) le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

n.b.  è stato realizzato prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione

Fonte:

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Privacy+e+recupero+crediti+-+Il+Vademecum.pdf

Ricevi telefonate dal recupero crediti? Scopri come difenderti

Se hai problemi di indebitamento allora ti capiterà spesso di ricevere telefonate da varie agenzie di recupero crediti.

Ebbene, esistono diverse società che si occupano di recupero crediti, queste hanno al loro interno reparti dedicati al recupero stragiudiziale. Spesso trattasi di crediti di piccola entità per cui è sconveniente da un punto di vista economico l’affido ad avvocati e vengono trattati alla stregua di pacchetti della telefonia.

Poiché il focus di queste agenzie è la quantità di pratiche trattate, vengono assunte persone con medio-bassa formazione, sovente con percorsi formativi diversi rispetto a quello legale.

Detto questo non è possibile stupirsi del tenore di queste telefonate che talvolta risultano poco professionali e sebbene di rado aggressive.

Talvolta i dipendenti di queste società subiscono un vero e proprio pressing per raggiungere budget di somme recuperate e per questo spesso sono agitate e aggressive, poiché rischiano di perdere il posto di lavoro.

Detto questo alcuni atteggiamenti non possono essere giustificati e giustificabili, poiché la materia trattata è complessa e richiede preparazione e rispetto dell’uomo e delle leggi che regolano questo tipo di professione.

Infatti, gli addetti al recupero crediti devono rispettare un codice di condotta preciso, ovviamente non ti parlo solo di legge sulla privacy, in base alla quale spesso società di recupero crediti, banca o finanziaria mandante vengono sanzionate dall’autorità garante, ma del Codice Civile e del Codice Penale.

Purtroppo spesso la persona in difficoltà non conosce queste cose, ma la cosa preoccupante è che spesso anche i “consulenti” a cui si affidano non sanno cosa prevede il codice deontologico delle società di recupero crediti e non sanno come impedire che il debitore subisca queste pressioni.
Quindi in questo articolo ti voglio aiutare a capire quello che gli addetti al recupero crediti possono o non possono fare e dire al telefono.

Mi sforzerò di essere sintetico, ma poiché la materia è complessa e racchiude diverse sfaccettature temo che il risultato finale non lo sarà; in ogni caso sono certo che alla fine avrai un quadro più chiaro ed avrai gli strumenti necessari per difenderti dalle minacce e riconoscere gli addetti al recupero crediti seri da quelli che lo sono meno e perché no, anche a capire se il consulente a cui ti sei affidato potrà aiutarti veramente.

Partiamo spiegando quello che è necessario che faccia l’addetto al recupero crediti durante il colloquio

L’operatore DEVE presentarsi comunicando le proprie generalità, quelle dell’azienda per cui chiama e quelle della Banca o Finanziaria titolare del credito per cui telefona.

Gli addetti al recupero crediti devono presentarsi
Hai il diritto di conoscere tutti i riferimenti della persona con cui stai parlando e della società per la quale lavora, incluso il numero di autorizzazione ministeriale.

E’ quindi pratica estremamente scorretta, quella per cui l’operatore del recupero crediti si presenti come collaboratore diretto della Banca o finanziaria con cui hai stipulato il finanziamento, senza fornire le sue generalità e l’agenzia o sub-agenzia per cui chiama. Nella maggior parte dei casi, infatti, il recupero crediti telefonico è affidato a società esterne che devono presentarsi come tali.

Di guisa non fornire le proprie generalità, ometterle o peggio fornire generalità false, è illegittimo, scorretto e sanzionabile.

DIVIETI – ovvero quello che l’addetto al recupero crediti non può fare al telefono
Nel campo del recupero crediti sono vietate tutte le pratiche che siano invasive, lesive del diritto alla riservatezza e della dignità personale, a prescindere dall’autorità di chi sta portando avanti queste azioni lesive.

Ad esempio
È fatto divieto di telefonare con numero anonimo!
È fatto divieto di telefonare con una voce pre registrata.
n.b. L’Autorità per la Privacy ha dato ragione più volte ai debitori che hanno segnalato di aver ricevuto telefonate pre registrate con solleciti di pagamento. Questo perché la telefonata pre registrata non garantisce l’accertamento dell’identità della persona che risponde alla chiamata, esponendo il debitore ad una violazione della privacy.
È fatto divieto di presentare minacce di pignoramento o di sequestro dei beni, in particolare, non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o semplicemente intimidatorie e/o minacciare di segnalare il tuo nominativo nelle centrali rischi.

Parentesi gli unici debiti segnalabili in CRIF o in Centrale Rischi sono quelle con banche o finanziarie. I debiti commerciali e quelli per imposte non sono soggetti a segnalazione nelle banche dati finanziarie.
In secondo luogo, se hai un finanziamento o lo hai semplicemente richiesto, il tuo nominativo è automaticamente iscritto in CRIF o in Centrale Rischi.

È fatto divieto di telefonare in orari non consoni, ovvero non possono chiamarti alle 6 di mattina oppure alle 9 di sera.

È fatto divieto di telefonare con frequenza eccessiva.

È fatto divieto di informare terzi sulla natura delle telefonate e ancor peggio sul contenuto;

Privacy e recupero crediti: Recupero crediti e dati personali

Il recupero crediti e i dati personali

L’attività di recupero crediti può essere realizzata direttamente

dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi (ad esempio società specializzate nel recupero crediti, avvocati, altri liberi professionisti), designati responsabili(1) del trattamento(2) di regola operanti in virtù di contratti di servizio (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell’appalto di servizi).

In quest’ultima ipotesi, il creditore (ad esempio una società che eroga servizi) dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti. Occorre, infatti evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore, contenente anche i dati di altri soggetti.

Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattare il debitore (quali, ad esempio, i recapiti telefonici forniti), oltre ai dati relativi alla somma dovuta.

Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.

Il recupero crediti e i dati personali

L’attività di recupero crediti può essere realizzata direttamente

dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi (ad esempio società specializzate nel recupero crediti, avvocati, altri liberi professionisti), designati responsabili(1) del trattamento(2) di regola operanti in virtù di contratti di servizio (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell’appalto di servizi).
In quest’ultima ipotesi, il creditore (ad esempio una società che eroga servizi) dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti. Occorre, infatti evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore, contenente anche i dati di altri soggetti.
Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattare il debitore (quali, ad esempio, i recapiti telefonici forniti), oltre ai dati relativi alla somma dovuta.
Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.

______________
(1) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
(2) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati.

Regolamento privacy: L’esercizio dei diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196) riconosce all’interessato (in questo caso al
debitore) la possibilità di esercitare nei confronti del titolare
del trattamento (il soggetto creditore, come ad esempio le
banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc. )
alcuni diritti, specificamente indicati all’art. 7 del Codice(3).
Tra questi, l’interessato ha la possibilità di richiedere l’origine
dei dati personali che lo riguardano; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti alla raccolta, oppure, al
trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti è possibile utilizzare il modulo predisposto
dal Garante.
(3) Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Documenti di riferimento
Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti –
30 novembre 2005
[doc web n. 1213644]
Invio alla clientela di comunicazioni telefoniche preregistrate
senza l’intervento di un operatore per finalità di recupero
crediti – 10 ottobre 2013
[doc web n. 2751860]
Comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi
sullo schermo del televisore – 28 maggio 2015
[doc web n. 4131145]
Canone Rai: correttezza nei solleciti agli utenti – 5 marzo 2008
[doc web n. 1501024]

Recupero crediti :Quali dati posso trattare?

Possono formare oggetto di trattamento per recupero
crediti i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico (dati
anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare
del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento,
e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall’interessato in
sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da
elenchi o registri pubblici.

L’informativa

In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il
titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad
esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei
servizi ecc.) deve informare gli interessati (di norma in sede di
sottoscrizione del contratto) dei dati previsti all’art. 13 del
Codice (finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei
dati personali, l’eventualità, nel caso di inadempimento
contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero
crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del
credito, esercizio dei diritti ecc.), con particolare riferimento
all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai
quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti,
indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso
riferimento nell’informativa resa.

La conservazione dei dati

Salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad
esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può
richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una
volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono
essere cancellati.