DEBITI CON IL FISCO E CON L’INPS TROPPO ELEVATI O RATEIZZAZIONI CON RATE IMPOSSIBILI DA SOSTENERE? LA RISPOSTA PUO’ ESSERE IL NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO. IL PRINCIPIO DEL CRAM DOWN FISCALE.

Milioni di italiani a causa dell’eccessiva pressione fiscale non riescono a versare all’Erario e ai vari Enti Statali, Locali e Previdenziali/Assistenziali (INPS e INAIL) le imposte, tasse, i tributi e i contributi dovuti.

Questa problematica è ormai ben conosciuta non solo ai contribuenti ma anche alla classe dirigente, eppure i vari governi succedutisi nel tempo non hanno mai trovato una soluzione alla questione. Meramente palliative si sono rivelate le disposizioni emanate in merito a rateizzazioni e rottamazioni susseguitesi nel tempo soprattutto a causa della poca flessibilità con la quale l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e gli Enti Previdenziali e Assistenziali possono decidere la misura delle rateizzazioni e rottamazioni da concedere per la stringenza della normativa.

In sostanza non vi è la possibilità di vagliare ogni singola situazione debitoria caso per caso.


Ad esempio: come può un soggetto che ha perso il lavoro a seguito della crisi e non ha un patrimonio liquidabile, oppure un padre o una madre in una famiglia monoreddito con due figli che percepiscono una bassa/media retribuzione, aderire a una rateizzazione in cui le rate non sono stabilite in base alla reale forza economica dei richiedenti?


In quest’ottica deve leggersi la riforma delle procedure da sovraindebitamento in vigore dal 15 luglio 2022 e che sta iniziando a spiegare i primi risultati con le pronunce dei Tribunali di merito.


Con la riforma che ha consentito l’entrate in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e l’introduzione del principio del c.d. Cram Down si è manifestata la volontà del legislatore di assicurare la tutela del debitore contro il silenzio, le ingiustificate resistenze dell’amministrazione e le motivazioni lacunose così attribuendo al tribunale il potere di omologa delle proposte presentate nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento tutte le volte in cui il voto contrario dell’amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo consenta all’amministrazione di ottenere una soddisfazione equivalente o maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.


Anche in caso di voto espresso negativo, dunque, sarebbe legittima la valutazione del Tribunale circa la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi, rispetto al fallimento ovvero alla liquidazione, ai fini dell’omologa.
Tale interpretazione avrebbe l’effetto di garantire il buon fine della procedura nell’interesse di tutto il ceto creditorio, in quanto colmerebbe eventuali lacune o carenze nelle motivazioni addotte dall’ente ai fini dell’espressione negativa di voto, anche quando legate a paletti interni ed anche quando vistosamente non collimanti con l’effettivo miglior trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetto all’alternativa liquidatoria, come attestato.


A questo punto, risulta evidente come, al fine di vedere invitta la propria espressione di voto, l’ente debba assumersi l’obbligo di circostanziare con lucida puntualità le valutazioni e le motivazioni a supporto del proprio diniego.


Ebbene, probabilmente il Legislatore non ha ancora trovato la strada per consentire a tutti i cittadini di pagare le tasse in forza della loro reale forza economica in conformità ai principi Costituzionali (art. 36 Cost.), ma perlomeno ha offerto una strada per liberarsi dai debiti e dall’accanimento dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione e poter finalmente ricominciare a vivere serenamente.

Il Concordato Minore: Soluzione per il Sovraindebitamento secondo la Legge 3 e il Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il concordato minore rappresenta una significativa innovazione nel panorama legislativo italiano, fornendo un efficace strumento per la gestione del sovraindebitamento. Grazie alla Legge 3/2012, che ha introdotto la possibilità per i debitori non fallibili di accedere a procedure concorsuali, e al successivo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), le opzioni per chi si trova in condizioni di difficoltà finanziaria si sono ampliate.

Che cos’è il Concordato Minore?

Il concordato minore è un accordo tra il debitore e i suoi creditori, ratificato dal tribunale, che permette al primo di sanare i propri debiti mediante il pagamento di una quota parte, salvaguardando nel contempo gli interessi dei secondi. Questo strumento è previsto dall’art. 186-bis della Legge Fallimentare per le imprese e, con la Legge 3/2012 e il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, è stato esteso anche ai debitori non fallibili.

Sovraindebitamento e Concordato Minore

Il concordato minore si rivela particolarmente utile in casi di sovraindebitamento, ovvero quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie con il proprio patrimonio. Con l’approvazione del piano di concordato, il debitore può proporsi di soddisfare i creditori in misura ridotta rispetto alla totalità del debito, garantendo nel contempo la continuità della propria attività economica o la salvaguardia del proprio tenore di vita.

Il Concordato Minore nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, entrato in vigore nel 2021, ha apportato ulteriori modifiche al regime del concordato minore. L’obiettivo di queste modifiche è rendere la procedura più snella e accessibile, garantendo un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.

Come Procedere con un Concordato Minore

Se vi trovate in una situazione di sovraindebitamento e siete interessati a esplorare l’opzione del concordato minore, vi consigliamo di rivolgervi a un professionista esperto in diritto della crisi e dell’insolvenza. Questo potrà valutare la vostra situazione specifica e guidarvi attraverso le varie fasi del procedimento.

InCrisiLegal: Esperti di Concordato Minore e Sovraindebitamento

Se avete bisogno di assistenza nella gestione del vostro sovraindebitamento o nella procedura di concordato minore, non esitate a contattare gli avvocati di InCrisiLegal. Con oltre un decennio di esperienza nella gestione dei debiti, il nostro team di avvocati vi fornirà una consulenza esperta e personalizzata. Sebbene la nostra sede

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TASSO DI INTERESSE INDICATO IN CONTRATTO ERRATO O OMESSA INDICAZIONE DEL TAE, DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INTERESSI VERSATI

Hai sottoscritto un contratto di finanziamento o di mutuo e pensi che il tasso sia troppo elevato? Attenzione, la Banca potrebbe aver applicato al tuo contratto un tasso di interesse superiore a quello che hai accettato!


Non di rado nel versare alla Banca le rate del proprio finanziamento o del mutuo si ha la sensazione di corrispondere un importo eccessivo di interessi, ebbene, gli ultimi orientamenti giurisprudenziali confermano che questa sensazione potrebbe essere corretta.
In molti casi può accadere, infatti, che l’Istituto di credito indichi in contratto il solo TAN che individua il tasso di interesse corrispettivo applicato al rapporto; in altre parole, l’importo di interessi che compone la rata.


La norma che disciplina la materia è, in primis, l’art. 117, co. 4, del Testo Unico Bancario, il quale impone alle Banche di indicare nei contratti bancari il “tasso di interesse”. È evidente, infatti, che la ratio della disposizione normativa sia quella di stabilire con certezza quale sia l’importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi durante l’ammortamento del mutuo, al fine di delineare con chiarezza l’oggetto del contratto.


Orbene, nell’ipotesi in cui la rata sia determinata con scadenza diversa dall’annualità, la quota di interessi che effettivamente verrà pagata annualmente dal mutuatario cresce rispetto a quella ricavata dall’applicazione del solo Tan indicato nel contratto.

Per tale ragione ai fini della corretta applicazione della norma occorre indicare non solo il TAN ma anche il TAE del contratto
Il Tasso Annuo Effettivo, infatti, indica il tasso di interesse corrispettivo effettivamente praticato dall’Istituto di Credito, tenuto conto della ripartizione delle rate durante l’anno (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e del regime finanziario applicato.
Non vi è dubbio che ciò si traduca in un danno per il contraente che si troverà a corrispondere interessi di gran lunga maggiori rispetto a quelli che avrebbe versato se il tasso effettivamente applicato fosse stato quello indicato nel contratto.
La Banca ha quindi violato la disposizione di cui all’art. 117, co. 4, Tub, in quanto il contratto oggetto della presente opposizione non indica il reale tasso di interesse corrispettivo dovuto dal mutuatario.


Sul punto occorre citare l’orientamento della CORTE D’APPELLO DI BARI che, con sentenza n. 1890 ha evidenziato la scorrettezza della condotta della Banca che non indica il corretto tasso di interesse del contratto né evidenzia il regime finanziario applicato al rapporto.
La sentenza appena richiamata è estremamente chiara nello statuire la nullità della clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta ad substantiam in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi; in caso di subdola applicazione del regime composto, è necessario rideterminare il dare avere del mutuo previa rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.


Ciò in quanto, “nel caso di omessa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione, non è possibile conoscere ex ante il monte complessivo degli interessi cui il finanziato si è obbligato; né vale ad integrare il requisito della determinatezza la predisposizione del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto, né obiettivamente individuabili dalla documentazione ad esso allegata e dunque non conoscibili all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale.”


La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, rende indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l’individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all’applicazione della formula dell’interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento sulla base di un regime finanziario (quello dell’interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 2008).


A ben vedere, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto.


Peraltro l’ammortamento a rata costante viola l’art. 1283 c.c., perché determina, nel regime di capitalizzazione composta adottato – ma non dichiarato – dall’istituto di credito, un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi.


Al fine di appurare l’errata indicazione del tasso di interesse e l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, occorre effettuare una perizia econometrica sul contratto di finanziamento e/o di mutuo che potrà essere redatta da professionisti del nostro studio. L’eventuale riscontro di irregolarità contrattuali potrà essere fatto valere nei confronti dell’Istituto di credito al fine di poter ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza negli anni dal cliente.

per maggiori informazioni contatta il numero verde 800-973078 o compila il modulo di richiesta

POSSIBILITA’ DI STRALCIO DELLA POSIZIONE DEBITORIA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE ANCHE TRAMITE LA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il saldo e stralcio delle cartelle tarda ad arrivare o comunque non si hanno le possibilità economiche di rateizzare la debitoria maturata con la P.A.? La procedura da sovraindebitamento può essere la soluzione!

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, intitolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, successivamente modificata dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Si tratta della legge spesso citata come “legge Centaro”, dal nome del senatore (un magistrato) unico firmatario della stessa, ma forse più nota ai non addetti ai lavori come legge “salva suicidi”. L’art. 6, comma 1, della l. n. 3/2012, intitolato “Finalità e definizioni” – individua con chiarezza la natura della procedura, precisando che si tratta di un “accordo con i creditori”, finalizzato a «porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dal presente capo)». In particolare, essa consente di pagare – in misura ridotta – i debiti, sulla base della capacità patrimoniale e reddituale, e di ottenere un fresh start che – nelle intenzioni del legislatore – consente di evitare il ricorso a forme di credito alternative (ad esempio, il prestito usurario).

Le procedure di composizione della crisi sono tre:

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti;

2) il piano del consumatore;

3) la liquidazione del patrimonio.


L’accordo di ristrutturazione o accordo di composizione della crisi si differenzia dalle altre procedure poiché può essere introdotta da soggetti che svolgono o hanno svolto attività imprenditoriale e hanno maturato una debitoria rinveniente, anche in parte, dall’esercizio dell’attività di impresa. Al fine di ottenere l’accoglimento della proposta è necessario che il ceto creditore dia il proprio consenso nella misura del 60 % dei crediti (e non il 60 % dei creditori) inseriti nel piano.


In molti casi, quindi, l’accordo con i creditori non viene omologato in virtù della difficoltà nel raggiungere tale percentuale di adesioni, spesso anche per il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.


Ebbene, la riforma intervenuta nel dicembre del 2020, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, ha reso di gran lunga più semplice l’accoglimento delle proposte di accordo di composizione della crisi.


Va, infatti, ritenuto raggiunto l’accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. 3/2012, e va, quindi, comunicata ai creditori la relazione del gestore della crisi sull’esito del voto ai fini delle eventuali contestazioni e della successiva omologazione, quando non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, ma il voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate debba ritenersi convertito ipso iure in voto positivo ai sensi dell’art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto sia: a) decisivo ai fini dell’approvazione della proposta; b) la proposta di accordo consenta una soddisfazione maggiore dell’Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.


Tale intervento normativo spiana la strada all’instaurazione e all’omologazione di numerosi accordi di composizione della crisi che abbiano come creditore principale l’Agenzia delle Entrate o, in ogni caso, degli Enti statali o locali.

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L 3/2012 e sovraindebitamento imprese agricole

La Legge n. 3/2012 è stata promulgata a seguito dei numerosi suicidi di persone che a causa dei debiti accumulati non riuscivano più a portare avanti la loro vita, infatti è proprio per questo motivo che è stata denominata Legge Salva Suicidi.
Questa legge permette a coloro che si ritrovano in gravi difficoltà economiche di poter diminuire i loro debiti, attraverso il c.d. taglio dei debiti. Procedura esperibile dagli imprenditori che non possono accedere alle procedure fallimentari e concorsuali.

Le famose quote latte
La quota latte era un limite posto ai produttori di latte: se la produzione era eccessiva al produttore veniva applicata una tassazione supplementare e questa ha comportato la messa in ginocchio di numerose attività agricole. Lo scopo di questa tassa era evitare che, a causa della produzione eccessiva, il prezzo del latte (alla stalla) portasse un abbattimento del prezzo di questo. Numerosi imprenditori agricoli e allevatori si ritrovarono a dover affrontare importanti crisi economiche
Le imprese agricole rientrando in un regime tributario particolare non possono essere dichiarate fallite e ciò comporta per l’imprenditore l’impedimento all’accesso delle classiche procedure fallimentari.
La Legge n. 3/2012 ha messo a disposizione dell’imprenditore agricolo uno strumento che potrebbe essere d’aiuto allo stesso durante una situazione di sovraindebitamento.

Che cos’è il sovraindebitamento?
Con questo termine si definisce quella situazione perdurante di squilibrio tra debiti e patrimonio disponibile, che comporta per l’imprenditore l’incapacità di adempiere al regolare pagamento dei debiti contratti durante l’attività.
La Legge n. 3/2012 dà la possibilità all’imprenditore (onesto e trasparente) di poter rinegoziare legalmente i propri debiti e, quindi, di poter corrispondere solo le somme che effettivamente, in base alla sua capacità economica, è in grado di sopportare e attraverso quest’adempimento, che non fa altro che soddisfare parzialmente i creditori, lo stesso ha la possibilità di chiudere le sue posizioni debitorie. In questo modo l’imprenditore sommerso dai debiti si ritrova libero di poter ripartire con la propria attività senza doversi preoccupare della sua pregressa posizione negativa.

Cosa prevede esattamente la Legge 3/2012?
Gli imprenditori che si ritrovano in grave difficoltà economica a causa anche degli eventi atmosferici che hanno distrutto irrimediabilmente i raccolti o della diminuzione dei prezzi di vendita dei prodotti da loro distribuiti o anche a causa della negazione di finanziamenti da parte di enti creditizi possono ricorrere all’accordo di composizione della crisi oppure alla liquidazione del patrimonio.
L’Accordo di Composizione della Crisi è un contratto che viene stipulato tra l’azienda sovra indebitata e i suoi creditori; questo contratto prevede il raggiungimento di un accordo tra l’azienda agricola e i propri creditori avente ad oggetto un piano di rientro o di ristrutturazione del debito (deve esserci il consenso di al meno il 60% dei creditori): l’imprenditore può ritenersi liberato dal vincolo debitorio attraverso l’erogazione ai propri creditori di una somma ridotta rispetto a quello che originariamente avrebbe dovuto versare.
Attraverso la procedura di Liquidazione del Patrimonio, invece, l’azienda per far fronte alle richieste dei creditori si libera del proprio patrimonio; questa procedura dovrebbe indurre i creditori ad offrire sconti o annullamenti dei debiti all’imprenditore al quale permarrebbe una minima parte del patrimonio necessaria allo stesso per lo svolgimento della propria vita.

Emergenza liquidità per le aziende Covid-19: sanatoria per assegni postdatati?

E’ in corso una gravissima emergenza nell’emergenza: la liquidità per le aziende per la crisi Covid-19. Restrizioni e chiusura obbligatoria hanno causato serie difficoltà ad imprenditori e commercianti.
Prima del forzato lockdown, avevano dato in pagamento ai fornitori assegni postdatati che ora non possono più onorare per mancanza di liquidità.
Gli assegni posdatati lasciati in garanzia per acquisto merci sono una prassi contraria alla legge, alle norme imperative. Resta, pur sempre, una prassi tollerata, molto diffusa nei rapporti commerciali tra fornitori e clienti abituali.
Cosa succederebbe se gli assegni postdatati venissero portati all’incasso?
Con l’attuale crisi di liquidità innescata dall’emergenza Coronavirus, i conti correnti risulterebbero insufficienti per coprirli e per consentire il pagamento.
Imprenditori e commercianti rischiano il protesto con conseguenze gravissime: sanzioni pecuniarie, pignoramento dei beni per l’importo non pagato, impossibilità di emettere assegni, iscrizione nella CAI (centrale di allarme interbancaria).
Attualmente, il Decreto Cura Italia non prevede alcuna disposizione né sostegno alle imprese in questo senso.
Il deputato calabrese leghista Domenico Furgiuele ed il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci hanno avanzato due proposte per salvare gli imprenditori onesti da queste gravissime conseguenze che non li vedono direttamente responsabili dell’insolvenza.

Emergenza liquidità per le aziende Covid-19: le proposte di Furgiuele e Musumeci
E’ un durissimo nodo da sciogliere il problema degli assegni postdatati in questo clima di emergenza liquidità per le aziende a seguito del lockdown per il Covid-19.
Per evitare i protesti e l’iscrizione in centrale rischi sugli assegni rimasti impagati per mancanza di fondi, il deputato leghista calabrese Domenico Furgiuele ha avanzato una proposta per “curare” questa allarmante situazione.
“Il decreto Cura Italia deve prevedere la temporanea impossibilità di elevare protesto commerciale dei titoli che risulteranno impagati a causa della mancanza di liquidità causata alle imprese dal prolungato periodo di chiusura” ha dichiarato Domenico Furgiuele nella sua proposta diffusa su adnkronos.
Oltretutto, prosegue il deputato leghista, bisognerebbe sospendere la distruzione alla centrale rischi per tutte le imprese che, a fine mese, non possano materialmente onorare assegni e scadenze cambiarie. Gli imprenditori onesti in seria difficoltà non possono subire anche la beffa di essere qualificati come cattivi pagatori. Bisogna muoversi subito, la questione è più che mai urgente.
Dal canto suo, il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha chiesto una sanatoria per gli assegni postdatati allo scopo di salvare imprenditori e commercianti dai protesti e dall’iscrizione nella black list della CAI pregiudicando, in tal modo, i finanziamenti futuri, quando l’emergenza Covid-19 sarà finita.
Gli assegni postdatati sono contrari alla legge (irregolari), seppure utilizzati in pratica. In questo momento, bisogna guardare in faccia la realtà. Non vanno protestati. Una prospettiva del genere causerebbe il blocco nel sistema dei pagamenti.
Detto questo, Musumeci ha annunciato che la Regione Sicilia presenterà un emendamento al decreto Cura Italia. Un emendamento che chiederà una “sanatoria a termine” con la sospensione di 6 mesi degli assegni postdatati. No ai protesti in piena emergenza nell’emergenza Coronavirus.

Emergenza liquidità per le aziende: il Covid-19 non deve distruggere l’economia italiana
La pandemia Covid-19, oltre a mietere vittime, sembra destinata a trasformare centinaia di P.M.I. in seriali distributori di assegni a vuoto, fuorilegge e insolventi. Un paradosso, una beffa al centro di una crisi economica che nessuno poteva prevedere.
La crisi innescata dal Coronavirus, dopo aver tolto liquidità a ristoranti, cinema, negozi, ecc., rischia di produrre imprenditori sanzionati, protestati, iscritti nella CAI.
Imprese che, accusando il colpo del lockdown forzato, devono continuare a pagare affitto, stipendi, forniture.
Ci sarà un intervento lampo del governo? I nostri governanti hanno idea di quello che potrebbe succedere se andassero protestati tutti i commercianti e gli imprenditori impossibilitati ad onorare gli assegni postdatati? Quali sarebbero i conseguenti danni economici e sociali?
Se davvero si auspica che la macchina produttiva (il motore dell’imprenditoria italiana) riparta dopo aver superato il peggio, bisogna sciogliere questo nodo il prima possibile.

DL 23/2020: sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. scaduta il 30 aprile 2020
L’art.11 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 sospende protesti e segnalazioni C.A.I. fino al 30 aprile 2020 per cambiali e altri titoli di credito. Peraltro, non impedisce ai creditori di portare al pagamento gli assegni postdatati. Se sul conto corrente del debitore ci sono fondi sufficienti, l’assegno è pagabile il giorno stesso della presentazione.
In assenza della copertura, la sospensione prevista dal DL 23/2020 rende inapplicabili le norme sul protesto e le sanzioni accessorie (inclusa l’iscrizione alla CAI). Il DL ha previsto, oltretutto, la sospensione delle trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020. Per quelli già pubblicati, le Camere di Commercio sono (anzi erano) tenute a cancellarli d’ufficio.
In base al decreto, la sospensione temporanea risultava valida fino al 30 aprile 2020.
Secondo le ultime disposizioni del decreto Cura Italia, dal 1° maggio 2020 ricomincerebbe a decorrere il termine di scadenza temporaneamente sospeso.
Permettere che imprenditori onesti vengano protestati per, cambiali e assegni postdatati (o, comunque, scoperti) che non possono materialmente onorare significherebbe creare gravi ripercussioni sul mercato del credito.
Con l’eventuale iscrizione alla CAI, i soggetti protestati non potranno accedere al credito bancario e neanche ai finanziamenti agevolati tramite garanzie messe a disposizione dello Stato.

Quali strategie per resistere?
Al termine del periodo di sospensione, le banche potranno riavviare l’iter previsto per il pagamento dei titoli.
Per contenere qualsiasi rischio di protesto, l’avvocato Raffaele Greco del Foro di Salerno ha pubblicato un articolo nel quale consiglia alcune strategie come:

  • eseguire un’indagine della liquidità aziendale disponibile;
  • determinare i crediti da recuperare a breve termine;
  • valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dal decreto Cura Italia per ripristinare la liquidità rivolgendosi a banche o istituti finanziari (moratorie mutui, sospensione revoche, rifinanziamento dei debiti, ecc.);
  • contattare i creditori per negoziare il più possibile modifiche delle scadenze, pagamenti ulteriormente diluiti nel tempo.

Assegno postdatato: le conseguenze
L’assegno postdatato (a ‘garanzia’) è irregolare in Italia ed emerge nell’emergenza liquidità per le aziende ai tempi del Coronavirus. Chi emette un assegno postdatato deve essere cosciente delle conseguenze.
Con il Decreto Legislativo n. 507/1999 l’emissione di assegni post datati non è più un illecito penale ma fiscale.
Può essere regolarizzato con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto consente al creditore di esercitare i suoi diritti. L’imposta di bollo è pari al 12 per mille dell’importo dell’assegno (non inferiore a 103,29 euro): il creditore deve corrisponderla entro 4 giorni dalla data di emissione.
Resta il fatto che l’assegno postdatato non regolarizzato mantiene l’efficacia di promessa di pagamento (Cassazione civile, 24 maggio 2016 n. 10710).
Di conseguenza, con questo assegno, il creditore può chiedere al Tribunale di emettere un decreto ingiuntivo ed innescare procedure di pignoramento per recuperare il credito.
La mancata copertura di un assegno postdatato può portare alle seguenti conseguenze per il debitore:

  • protesto e registrazione del suo nominativo in un apposito registro della Camera di Commercio. La segnalazione permane per 5 anni;
  • sanzioni amministrative pecuniarie e personali. La sanzione pecuniaria varia da 516 a 3.098 euro per importi inferiori a 10.329,56 euro, da 1.032 a 6.197 euro per importi superiori a 10.329,56 euro;
  • iscrizione del proprio nominativo alla CAI, con conseguente revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi;
  • divieto disposto dal Prefetto di emettere assegni bancari e postali per un periodo compreso fra 2 e 5 anni nel caso in cui l’assegno o gli assegni siano di importo complessivo inferiori o pari a 2.582,28 euro;
  • interdizione dell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale per una durata compresa fra 2 mesi e 2 anni nel caso in cui l’importo dell’assegno o degli assegni supera i 51.645,69 euro.

Come evitare le sanzioni amministrative
Il debitore protestato può evitare le sanzioni amministrative pagando l’importo dell’assegno + gli interessi del 10% e le spese di protesto entro 60 giorni dal termine di presentazione dell’assegno per l’incasso.

“Cattivi pagatori”, protesto e centrale rischi CAI

In attesa di conoscere i dettagli del Decreto Rilancio, c’è qualcosa che preoccupa fortemente il motore economico italiano (imprenditori e commercianti).
La sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. prevista dal Decreto Cura Italia per cambiali e altri titoli di credito è scaduta il 30 aprile. Imprenditori e commercianti rischiano di trasformarsi in “cattivi pagatori” per protesto e la Centrale rischi CAI fa tremare.
In teoria, dal 1° maggio scorso (che ha coinciso, paradossalmente, con la Festa dei Lavoratori), imprenditori e commercianti onesti rischiano il protesto per cambiali e assegni postdatati. Non possono pagarli per mancanza di liquidità.
Con l’eventuale iscrizione alla CAI (Centrale di allarme interbancaria) l’impresa protestata non potrà accedere al credito bancario né ai finanziamenti agevolati tramite garanzie disposte dallo Stato per l’emergenza Covid-19.
Riguardo alla bozza del Decreto Rilancio (che conta oltre 430 pagine e 258 articoli) sono stati finora accennati diversi punti.
La super manovra anti-crisi affronta il salvataggio Alitalia, il bonus autonomi, riqualificazioni edilizie, lavoro, sanità, trasporti, reddito di emergenza, lavoratori migranti, agevolazioni e sconti fiscali, il nodo Irap.
Introduce nuovi interventi per uscire dall’emergenza, conferma i 10 miliardi da destinare a nuovi aiuti alle imprese.
Cosa bolle in pentola riguardo alle garanzie su liquidità e crediti commerciali? Cosa succederà a tutti gli imprenditori e commercianti che hanno emesso assegni postdatati o cambiali a fornitori prima che scoppiasse la pandemia?

“Cattivi pagatori”: protesto e centrale rischi CAI colpiranno gli imprenditori onesti?
Per il Decreto Rilancio, il governo sta valutando lo stop al pagamento di saldo e acconto Irap per le imprese tra 5 e 250 milioni di ricavi che hanno riportato perdite a causa del lockdown Covid-19.
Stop e sospensioni di tasse non significa detassazione. Prima o poi, le imprese e i commercianti dovranno pagare il dovuto accumulato nel tempo. Il blocco delle attività e l’impossibilità di onorare i pagamenti e gli impegni anche con i fornitori rischia di trasformare commercianti ed imprenditori onesti in cattivi pagatori.
Da vittime del lockdown passerebbero a vittime di un’insolvenza di cui non hanno alcuna responsabilità.
Molti rischiano di chiudere, altro che riaprire. Nessun credito di imposta può permettere alle imprese di inventarsi soldi che non ci sono e che servono per continuare a pagare dipendenti, spese fisse, fornitori. C’è anche l’obbligo di sanificazione, l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa, operazioni che costano.
Se oggi un’attività può, comunque, scegliere se riaprire o no, due mesi fa nessuno ha scelto di chiudere. Il lockdown forzato ha indebolito le attività che devono pagare i fornitori in un periodo di totale inattività e di perdita.
Grazie al Decreto Cura Italia 23/2020, dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono stati sospesi i termini di scadenza per cambiali, assegni e altri titoli di credito ma ora? Ritardare i pagamenti non basta senza un aiuto concreto da parte dello Stato che copra il buco di una generale mancanza di liquidità.
Fino al 30 aprile è stato possibile scansare il rischio. Ora, per i presunti “cattivi pagatori”, protesto e centrali rischi CAI come è possibile evitarli?
Il Decreto Rilancio non può evitare di rispondere a questa domanda.
La Circolare n. 3723 – 15 aprile 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento all’art. 11 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, aveva concluso: “si riserva di emanare apposite indicazioni specifiche nell’immediato futuro”.
L’immediato futuro è arrivato. Gli occhi sono tutti puntati sui contributi a fondo perduto destinati alle imprese. Basteranno per sanare le perdite e i danni economici?

Prestiti alle imprese garantiti dallo Stato: potrebbero finire nelle mani delle mafie
E’ difficile immaginare imprenditori e commercianti onesti travolti dalla crisi per l’emergenza Covid-19 che vengono bollati come “cattivi pagatori”. Un protesto o la centrale rischi CAI sono più associabili a gente mossa da certe illecite intenzioni. Bisogna, piuttosto, controllare l’operato dei veri criminali, delle mafie.
I capi delle Procure di Milano e Napoli, Francesco Greco e Giovanni Melillo, hanno lanciato un allarme.
Chiedono “urgenti correzioni di rotta” sulle disposizioni del Decreto Liquidità varato dal governo per facilitare l’accesso al credito. Perché? Con questo decreto lo Stato rischia di finanziare imprese mafiose ed evasori.
I prestiti alle imprese garantiti dallo Stato rischiano di favorire la criminalità organizzata.
In particolare, Francesco Greco segnala “strumenti di controllo inadeguati”. Non è stato previsto nessuno strumento tecnico-giuridico. Chi accede al credito deve attestare di non essere sottoposto a procedimenti gravi. L’utilizzo dei fondi richiesti dalle imprese deve essere tracciato per verificare la correttezza della destinazione d’uso.
Bisogna dire sì all’obbligo del certificato antimafia.
A giudicare dal Dl Liquidità, tutto sembra demandato alla ‘buona volontà’ di Sace e delle banche. Occorre, invece, verificare la ‘clientela’ sia in fase di concessione del finanziamento sia in quella di monitoraggio.

A proposito di rischio usura …
Insomma, mentre imprenditori e commercianti onesti (vittime della crisi) rischiano di finire nella black list della CAI come “cattivi pagatori” per il protesto di assegni postdatati e cambiali, i fondi stanziati dal Decreto Liquidità potrebbero finire nelle mani delle mafie, degli usurai. Sembra paradossale ma è così.
Le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 stanno prosciugando la liquidità di singoli cittadini e imprese. Piccoli e grandi imprenditori rischiano di essere protestati e sanzionati.
Questo pericoloso meccanismo potrebbe innescare un processo perverso: favorire il malaffare, creare nuove vittime dell’usura.
E’ necessario impedire che l’emergenza Coronavirus, nella delicata Fase 2, partorisca negozianti, artigiani, commercianti e imprenditori impossibilitati a rialzare le saracinesche delle proprie aziende, quando tutto sarà passato.
Per cambiali ed assegni scoperti a causa della mancanza di liquidità, non si dovrebbero condannare le vittime della crisi.
Lo Stato dovrebbe, in alternativa – come ha proposto il deputato siciliano leghista Nino Minardo – farsi garante con le banche per consentire un fido extra a chi non potrà incassare assegni e cambiali.

Cosa rischiano i “cattivi pagatori”: protesto, centrale rischi CAI e non solo
Per cambiali e assegni post-datati non pagati, ecco cosa rischia il debitore:

  • protesto e registrazione nell’apposito registro della Camera di Commercio con segnalazione per 5 anni;
  • pignoramento dei propri beni per l’importo dell’assegno non pagato;
  • impossibilità di emettere altri assegni per un periodo variabile da 2 a 5 anni;
  • inserimento del proprio nominativo nel registro cattivi pagatori nella CAI;
  • pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste (variabili a seconda dell’importo non pagato);
  • interdizione dell’esercizio della propria attività per un periodo variabile (da 2 mesi a 2 anni) se l’importo non pagato supera i 51.645,69 euro.
    Il debitore viene “segnalato” e il protesto diventa una conseguenza quasi inevitabile, grave e dannosa per l’imprenditore, il commerciante, l’artigiano o il professionista.
    L’atto di protesto è pubblico – redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario – con cui si certifica e si attesta il mancato pagamento di un assegno.
    Si finisce nella black list dei cattivi pagatori con iscrizione nella CAI (archivio pubblico controllato dalla Banca d’Italia) soltanto per i debiti contratti con istituti di credito e finanziarie.

Se pago il debito si cancellano le segnalazioni in CR antecedenti al pagamento?

No, lo storico dei rapporti e delle segnalazioni rimane negli archivi della Banca d’Italia, questo consente alla stessa di svolgere le sue funzioni istituzionali e di tenere traccia dei rapporti nel corso del tempo. Gli intermediari partecipanti, però, hanno visibilità solo delle ultime 36 date mensili.

Nullità del mutuo utilizzato dalla Banca per ripianare pregresse posizioni debitorie

AVETE STIPULATO UN MUTUO UTILIZZATO IN TUTTO O IN PARTE PER ESTINGUERE UN PRESTITO O CHIUDERE UN CONTO CORRENTE CON SALDO NEGATIVO? BENE, POTRESTE NON ESSERE TENUTI A PAGARLO.
Nullità del mutuo utilizzato dalla Banca per ripianare pregresse posizioni debitorie

Con la decisione n. 20896/2019 pubblicata dalla prima Sezione dalla Corte di Cassazione il 5 agosto scorso, la Suprema Corte è tornata a “bacchettare” le Banche in ordine alla concessione di mutui fondiari ai clienti.

La vicenda
Nel caso oggetto della su richiamata pronuncia, la Banca presentava istanza di ammissione al passivo in via di prelazione ipotecaria fondata su due distinti mutui fondiari uno del settembre 2008 e l’altro dell’ottobre 2009. Il Giudice delegato respingeva la richiesta dell’Istituto bancario. Alla base del diniego il Magistrato poneva: “la nullità dei contratti di mutuo o, in ogni caso, in subordine, la simulazione dell’operazione bancaria in quanto il credito fondiario era stato concesso al fine esclusivo di ripianare pregressi crediti chirografari gravanti sulla Società fallita con la stessa Banca e non a trasferire la disponibilità delle somme in capo alla debitrice”.

L’Istituto di credito presentava opposizione ex art. 98 L.F. anch’essa respinta in quanto il Tribunale di Macerata accertava che le due operazioni di mutuo erano state entrambe finalizzate ad alterare la par condicio creditorum rendendo possibile la costituzione di un privilegio ipotecario in favore della Banca per crediti che in precedenza ne erano sprovvisti.

Vieppiù, l’istanza al passivo della Banca non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta in quanto non vi era mai stata una effettiva erogazione delle somme in favore della Società fallita, requisito quest’ultimo essenziale al fine della configurabilità della fattispecie negoziale in discorso.

Procedendo ora a discorrere del ricorso in Cassazione presentato dall’istituto creditizio, i motivi di doglianza avverso il diniego del Tribunale di Macerata si possono riassumere in due punti fondamentali:
1) il Tribunale nel decreto impugnato avrebbe errato nell’escludere l’effettiva erogazione di somme in favore della cliente in quanto il finanziamento fondiario non è un mutuo di scopo;
2) il decreto opposto avrebbe dovuto ammettere in ogni caso il credito della Banca in misura pari agli importi corrisposti almeno in via chirografaria.

La Suprema Corte ha perentoriamente respinto il ricorso dell’Istituto di credito confermando integralmente la decisione del Tribunale di Macerata, mettendo in evidenza che il thema decidendum non atteneva minimamente alla finalizzazione della concessione del finanziamento ma ad un elemento ancora preliminare allo scopo dell’operazione ed ossia: all’assenza di effettiva erogazione, dalla quale non poteva che discendere ulteriormente l’impossibilità di ammissione anche in via chirografaria del credito vantato dalla Banca.

Chiarisce, infatti, il Collegio che “la struttura contrattuale del mutuo implica, la consegna di somme di denaro che ne costituiscono l’oggetto. E, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve, per essere tale, realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro, più precisamente. Appare chiaro, in effetti, che senza, dunque, il conseguente trasferimento della proprietà delle somme (art. 1814 c.c.) con la connessa, acquisita loro disponibilità ex art. 832 c.c., non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza di un obbligo restitutorio a carico del mutuatario”. Nell’ipotesi in trattazione, continua la Corte, “non sono idonei a configurare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il ripianamento di un debito a mezzo di un nuovo credito concesso dallo stesso Istituto di credito.”

La domanda a questo punto sorge spontanea: come considerare la fattispecie contrattuale in esame se non un mutuo? Orbene, secondo la prima Sezione, il contratto in questione altri non è che un patto di modifica del termine di scadenza dell’obbligazione e come tale non comporta novazione e, pertanto, non risulta idoneo a supportare da solo una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la domanda di restituzione di somme aventi causa nell’atto di mutuo (diverso quindi sarebbe stato qualora il creditore avesse fondato la propria insinuazione sui titoli, ossia i contratti chirografari, che hanno costituito la vera causa dell’erogazione).

Naturalmente, è il caso di aggiungere per ragioni di completezza espositiva, qualora il mutuo abbia erogato somme superiori ai crediti pregressi chirografari, il mutuo si perfezionerebbe esclusivamente per gli importi in eccedenza.

Le conseguenze
Le conseguenze della pedissequa applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità sono molteplici. La prima, nonché quella di maggior impatto processuale, è data dalla possibilità di fermare l’esecuzione immobiliare promossa dalla banca sulla base di un titolo esecutivo nullo, quale è stato dichiarato il mutuo concesso per ripianare pregresse posizioni debitorie chirografarie (prestiti, saldi negativi di conto corrente ecc.). Salvare la propria casa potrebbe ora risultare possibile! Nei Tribunali sarà fatta vera giustizia? Ai giudici di merito italiani l’ardua sentenza.

Hai stipulato un mutuo a stato avanzamento lavori (c.d. SAL)? Potresti avere diritto alla restituzione degli interessi versati!

Nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia usura categoria mutui con garanzia reale per i finanziamenti a stato avanzamento lavori

L’estate italiana non è stata bollente solo dal punto di vista climatico e politico, nel mese di agosto e settembre hanno visto la luce numerose pronunce della Corte di Cassazione destinate a creare un vero e proprio terremoto nel sistema bancario.

La sentenza n. 22380 pubblicata il 6.09.2019 scorso dalla I Sezione della Suprema Corte finalmente e definitivamente chiarisce la collocazione dei mutui a stato avanzamento lavori nella categoria dei mutui con garanzia reale con la conseguente applicazione del relativo tasso soglia.

Quanto appena esposto, nei fatti, determina l’usurarietà della maggior parte dei mutui a stato avanzamento lavori stipulati in Italia, considerando che il tasso soglia usura determinato con riferimento alla categoria mutui con garanzia reale è di gran lunga più basso rispetto a quello precedentemente utilizzato per la classificazione di tali operazioni finanziarie (la categoria “altri finanziamenti”).

La vicenda

Il Tribunale di Salerno, con decreto del 27 settembre 2017, accoglieva l’opposizione allo stato passivo proposta dall’Istituto di credito con riferimento ad un credito di € 3.973.553,39 nascente da un contratto di finanziamento sal con garanzia reale. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione e ammettendo l’insinuazione in via ipotecaria per l’intero, osservava che il finanziamento in questione non poteva essere assimilato ad un mutuo in quanto l’erogazione del prestito non veniva effettuata in un’unica soluzione. Di conseguenza, in conformità a quanto previsto dalle istruzioni vigenti della Banca d’Italia, all’operazione doveva applicarsi il tasso soglia relativo alla categoria altri finanziamenti. Nel caso di specie quest’ultima “soglia” non risultava superata. La curatela del fallimento proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione
La Suprema Corte, preliminarmente e a parer di chi scrive a ragion veduta, precisa che il punto nodale della questione non riguarda una “possibile disapplicazione dei decreti ministeriali con cui è stata operata la classificazione per categorie”, nonostante sia possibile “in linea di principio che i decreti ministeriali siano disapplicati in caso di loro riscontrata difformità rispetto alla legge”.

Fatta questa premessa, il collegio pone in evidenza come, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 108/1996, al di là della morfologia delle singole operazioni, occorre considerare che ai fini della classificazione di una operazione nelle categorie previste i due parametri principali da vagliare siano i rischi e le garanzie stabilite dal contratto.

Questo in quanto, nel caso oggetto della controversia, non si discorre in ordine alla conformità dell’atto negoziale alla fattispecie contrattuale propria del mutuo ma esclusivamente della classificazione di una determinata operazione finanziaria all’interno delle categorie di operazioni indicate dal decreto.

Orbene, è evidente, tenuto conto dei rischi e delle garanzie stabilite dall’atto negoziale, l’omogeneità tra i contratti di finanziamento ipotecario a stato avanzamento lavori e quelli di mutuo; entrambi caratterizzati da una durata superiore ai 18 mesi e dalla costituzione di una garanzia reale.
Ulteriormente, qualora il finanziamento sia assistito da ipoteca viene meno la ratio dell’applicazione di un tasso di interesse più alto, praticato in misura maggiore in compensazione del maggior rischio che l’operatore bancario finanziario assume con l’erogazione del finanziamento. In siffatti atti negoziali, peraltro, si aggiunge il vantaggio per la Banca di non erogare la somma in un’unica soluzione ma gradualmente.

Le argomentazioni sopra esposte costituiscono, in sintesi, costituiscono la base per l’enunciazione del seguente principio di diritto espresso dalla I sez. della Corte di Cassazione: “In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi si devono individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall’art. 2, comma I, l. n. 108/1996 e apprezzando in particolare quelli tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni; in conseguenza, tenuto conto dei rischi e delle garanzie prestate, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato avanzamento assistito da ipoteca quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale”.

Le conseguenze
Come già espresso nell’incipit, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è destinato, qualora venisse applicato dai giudici di merito, a scuotere il mondo bancario. Difatti, la possibilità di ottenere il rimborso di tutti gli interessi versati all’Istituto di credito e/o salvare il proprio immobile dall’esecuzione forzata, crescerebbe esponenzialmente. Nei Tribunali sarà fatta vera giustizia? Ai giudici di merito italiani l’ardua sentenza.